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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7439/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano l'avviso d'accertamento (rilievo n.1) relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'Agenzia ha recuperato a tassazione la quota annuale di ammortamento pari a €250.000 dell'avviamento derivante dall'acquisto (31/03/2003) di un ramo d'azienda da parte della TNT Inbound Logistics. L'Ufficio aveva ritenuto l'ammortamento indeducibile ai sensi dell'art.103, comma 3, TUIR per presunta errata contabilizzazione/valutazione dell'avviamento; le società hanno dedotto in primo grado il giudicato esterno favorevole relativo all'anno 2003 e, dopo esito difforme in secondo grado, hanno impugnato la sentenza regionale in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (presunta apparente motivazione sul rifiuto del giudicato esterno) ma ha accolto il secondo motivo relativo alla violazione del principio di efficacia del giudicato esterno. La Corte ha rilevato che la sentenza regionale piemontese n.4/06/2010, ormai passata in giudicato, aveva già valutato e accertato la correttezza dei presupposti (anche sotto il profilo della prudenza e della prospettiva di redditività futura) per l'iscrizione dell'avviamento al costo e quindi la legittimità delle quote di ammortamento annuali. Tale accertamento riguarda elementi di natura durevole/pluriennale e pertanto vincola anche le annualità successive. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384, comma 2 c.p.c., ha accolto il ricorso delle società annullando l'avviso d'accertamento limitatamente al rilievo n.1 e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di Cassazione; le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 103, comma 3

    Disciplina la determinazione fiscale dell'ammortamento degli avviamenti; la Corte riconosce che, una volta accertata con giudicato la correttezza dell'iscrizione dell'avviamento, le quote annuali derivate sono fiscalmente deducibili secondo quanto stabilito da tale norma

  • Codice civile, art. 2423

    Principio della redazione del bilancio secondo verità e correttezza; la Corte lo usa per valutare la liceità dell'iscrizione dell'avviamento

  • Codice civile, art. 2423-bis

    Principio della prudenza nella redazione del bilancio richiamato quale criterio per valutare la ragionevolezza della valutazione dell'avviamento

  • Codice civile, art. 2426, primo comma, n. 6

    art. 2426, primo comma, n. 6

    Disciplina l'iscrizione dell'avviamento tra le immobilizzazioni immateriali; la Corte lo considera elemento da valutare per la correttezza contabile dell'operazione

  • Codice civile, art. 2909

    Norma richiamata dalle parti in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte esamina principi di efficacia del giudicato tra giudizi riguardanti lo stesso rapporto

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    art. 360, primo comma, n. 3

    Ground di cassazione per violazione di norme di legge: la Corte lo applica per accogliere il motivo relativo alla falsità applicazione dei principi sull'efficacia del giudicato esterno

  • Codice di procedura civile, art. 384, secondo comma

    Consente alla Corte di decidere nel merito quando non vi siano accertamenti di fatto da eseguire: la Corte ha deciso nel merito annullando l'atto impugnato per il rilievo n.1

  • Principi contabili OIC 24

    Richiamati come parametri tecnici per il prudente apprezzamento dell'esistenza e della valutazione dell'avviamento iscritto in bilancio

Massime di principio

  • Un giudicato favorevole che abbia accertato la correttezza dell'iscrizione in bilancio di un avviamento (o la sussistenza dei requisiti per la sua capitalizzazione) può impedire il riesame della stessa questione per annualità successive, se l'accertamento riguarda elementi di natura durevole o la qualificazione del rapporto che si estende a più periodi d'imposta.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude l'efficacia del giudicato esterno quando gli elementi accertati sono stabili e pluriennali (es. natura dell'operazione, criteri di valutazione che fondano l'iscrizione dell'avviamento).
  • Per opporre efficacemente il giudicato esterno l'interessato deve dimostrare che la sentenza passata in giudicato ha riguardato lo stesso punto fondamentale (premessa logica del dispositivo) e che vi è identità di parti/relazione giuridica o comunque che l'accertamento riguarda elementi durevoli applicabili ai periodi successivi.
  • L'Amministrazione può contestare i criteri contabili utilizzati, ma l'autorità giudiziaria che ha già accertato la correttezza di tali criteri in un giudizio definito non può rimettere in discussione lo stesso accertamento nei giudizi successivi salvo che siano cambiate le condizioni di fatto o non sussista l'identità del punto essenziale.
  • In pratica, se si dispone di una sentenza definitiva favorevole su un elemento costitutivo stabile (es. legittimità iscrizione avviamento), va tempestivamente eccepito il giudicato esterno negli atti di impugnazione successivi e prodotta la motivazione/esecutività della precedente pronuncia; l'Ufficio fiscale dovrà dimostrare che sono intervenuti fatti nuovi o che il giudicato non riguarda il punto fondamentale dedotto in controversia.

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