Cassazione Civile, Sentenza n. 7440/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società contestavano due avvisi d'accertamento per gli anni 2009 e 2010 che recuperavano a tassazione le quote d'ammortamento dell'avviamento derivante (1) dall'acquisto di un ramo d'azienda effettuato nel 2003 e (2) dall'allocazione del disavanzo di fusione intervenuta successivamente. Le società deducevano, tra l'altro, che una precedente sentenza definitiva (relativa all'anno 2003) aveva già accertato la correttezza dell'iscrizione dell'avviamento e la legittimità delle quote d'ammortamento (giudicato esterno), e quindi tale accertamento vincolava le valutazioni fiscali sugli anni successivi; l'Agenzia contestava inoltre la documentazione e l'eventuale elusività dell'operazione relativa al secondo rilievo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi proposti dalle società (omissione di pronuncia sul giudicato esterno e sua rilevanza), rilevando che la sentenza d'appello non aveva considerato il giudicato definitivo che aveva già accertato la correttezza dell'iscrizione dell'avviamento e quindi la deducibilità delle quote d'ammortamento. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia con riferimento alla carenza/apperenza della motivazione della conferma sul secondo rilievo. La sentenza impugnata è quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per nuovo esame in diversa composizione affinché riesamini entrambi gli appelli e i motivi non esaminati.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 103, comma 3
Regola la deducibilità delle quote di ammortamento: la Corte ha esaminato la legittimità della deducibilità delle quote d'ammortamento dell'avviamento e ha ritenuto che il giudicato esterno sul primo iscrizione vincoli la verifica successiva della deducibilità
d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 - art. 6, commi 3 e 4
Norme relative all'allocazione del disavanzo di fusione; l'Amministrazione aveva censurato l'allocazione e la deducibilità delle quote, oggetto del secondo rilievo
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10‑bis
Riferimento fatto dall'amministrazione in merito a condotte abusive o elusorie nell'operazione aziendale; la Corte ha richiesto un'adeguata istruttoria e motivazione per tali censure
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 36, comma 2 e 61
Norme processuali tributarie richiamate in quanto le parti lamentavano la nullità per omessa o carente motivazione della sentenza di merito
Codice di Procedura Civile - artt. 112, 132, 156, 360; disp. att. artt. 118, 118 disp. att.
Richiamati per i profili di omessa pronuncia, motivazione e impugnabilità; la Corte ha valutato l'omessa decisione sull'eccezione di giudicato esterno e l'apparenza della motivazione di conferma per relationem
Codice Civile - art. 2426, n. 6
Richiamato in relazione ai principi contabili e ai criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali (avviamento) e alla corretta iscrizione in bilancio
Codice Civile - art. 2909
Richiamato dalle parti in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha applicato i principi in materia di effetti del giudicato su pronunce successive
Codice di Procedura Civile - art. 324
Riferito nelle censure sul comportamento del giudice regionale nell'applicazione del principio del giudicato esterno
Costituzione - art. 111, sesto comma
Principio del diritto ad una motivazione minima e adeguata; la Corte ha valutato l'apparenza della motivazione come vizio che porta alla cassazione
Massime di principio
- Il giudicato esterno derivante da una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la correttezza della qualificazione e della valutazione di elementi patrimoniali durevoli (es. iscrizione dell'avviamento) può vincolare i successivi giudizi tributari relativi a periodi d'imposta successivi se l'accertamento concerne elementi di carattere pluriennale o durevole.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude l'efficacia vincolante del giudicato quando si tratta di elementi costitutivi stabili o di qualificazioni che si estendono oltre un singolo periodo, mentre non vincola per fatti variabili e privi di carattere durevole.
- Il giudice d'appello deve esaminare espressamente le eccezioni rilevate dalle parti (anche il giudicato esterno) e motivare il loro rigetto; l'omissione di pronuncia su questioni decisive è motivo di cassazione.
- La semplice adesione alle motivazioni della decisione di primo grado per relationem è ammissibile solo se posta in modo che consenta il controllo del percorso argomentativo; l'assenza di un minimo criterio logico e probatorio rende la motivazione apparente e invalida la sentenza.
- L'Amministrazione finanziaria può sindacare i criteri di redazione del bilancio, ma il sindacato fiscale deve confrontarsi con le regole civilistiche e i principi contabili applicabili e con eventuali precedenti accertamenti definitivi che abbiano carattere vincolante.
- In caso di fusione, cessione o acquisizione di rami d'azienda, la rilevanza fiscale delle poste contabili (es. avviamento) richiede documentazione e valutazioni che dimostrino la concretezza e la redditibilità futura della posta per giustificare la deduzione delle quote d'ammortamento.
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