Cassazione Civile, Sentenza n. 7436/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva annullato l'ulteriore sanzione irrogata ex art. 13 d.lgs. 471/1997 per omesso versamento IVA (€150.606), sostenendo che, con l'accertamento che aveva fatto emergere maggiore IVA non dichiarata, potevano applicarsi sia la sanzione per dichiarazione infedele (art. 5) sia quella per omesso/ritardato versamento (art. 13), in via cumulativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, nel caso in cui il mancato versamento dell'IVA derivi direttamente dall'omissione o dall'errata indicazione dell'imposta nella dichiarazione (dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 471/1997), la sanzione più grave prevista dall'art. 5 assorbe la sanzione prevista dall'art. 13, che è invece diretta a punire il mancato pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione stessa. La Corte ha altresì osservato che l'art. 13 è collocato nel capo relativo alle sanzioni in materia di riscossione e si applica alle ipotesi alternative (es. omesso versamento non derivante da infedele dichiarazione, e, dopo le modifiche 2016, a liquidazioni ai sensi di specifici artt. dei DPR 600/1973 e 633/1972). Ne consegue l'illegittimità della seconda sanzione irrogata all'odierna resistente e il rigetto del ricorso dell'Amministrazione.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5
Sanziona la dichiarazione infedele (indicazione in dichiarazione di un importo d'imposta inferiore a quello dovuto). Quando il mancato versamento è diretta conseguenza dell'omessa o infedele indicazione nella dichiarazione, la fattispecie di cui all'art. 5 copre anche il conseguente mancato versamento e assorbe la sanzione prevista dall'art. 13.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
art. 13, commi 1 e 2 (ratione temporis vigente)
Punisce il mancato pagamento, alle scadenze, delle somme indicate nella dichiarazione. Presuppone che l'imposta risulti dalla dichiarazione; pertanto non si applica quando il mancato pagamento è semplicemente conseguenza di una dichiarazione infedele, perché in tal caso interviene l'art. 5 che assorbe l'art. 13. Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 24.9.2015, n.158 (decorrenza 1.1.2016), l'art. 13 è stato esplicitamente esteso ad alcune ipotesi di liquidazione ai sensi di artt. 36-bis/36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15
Norma che prevede la definizione agevolata delle sanzioni; nel caso di specie la contribuente aveva definito l'accertamento pagando anche la sanzione nella misura agevolata prevista da questa norma.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. o)
modifica art. 13 (nuovo comma 2 a decorrere dal 1.1.2016)
Ha modificato l'art. 13 estendendone l'applicazione a casi specifici di liquidazione (artt. 36-bis/36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972). La Corte ha rilevato che tale modifica, seppure non applicabile al fatto di causa, rafforza la distinzione tra sanzioni per dichiarazione (art. 5) e sanzioni per riscossione (art. 13).
DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter
Riferiti dalla modifica normativa del 2015 come ipotesi nelle quali l'art. 13 può applicarsi in caso di liquidazione della maggior imposta; non rilevanti per il caso concreto ma utili a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 13.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Analogamente richiamato dalla modifica del 2015 come ipotesi di liquidazione a cui può applicarsi l'art. 13; non applicabile al fatto di causa ma utile ai fini interpretativi.
Massime di principio
- Quando il mancato o ritardato versamento dell'imposta è la diretta conseguenza dell'omessa o infedele indicazione dell'imposta nella dichiarazione (dichiarazione infedele), si applica l'art. 5 d.lgs. 471/1997 e tale sanzione assorbe quella prevista dall'art. 13: non è possibile cumulare entrambe per la stessa condotta.
- L'art. 13 punisce specificamente il mancato pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione; pertanto è applicabile nei casi in cui l'imposta risultava dalla dichiarazione (o in alcune liquidazioni espressamente richiamate dalla legge dopo il 2016) ma non è stata pagata nei termini.
- Per valutare la sussistenza della sanzione da omesso versamento occorre accertare se l'obbligo di pagamento fosse emerso dalla dichiarazione o se l'inadempimento sia derivato unicamente dall'omessa indicazione nella dichiarazione: nel primo caso prevale l'art. 13, nel secondo l'art. 5.
- Le modifiche legislative (d.lgs. n.158/2015, efficaci dal 1.1.2016) hanno ampliato alcune ipotesi di applicazione dell'art. 13 (es. liquidazioni ex artt. 36-bis/36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972); occorre verificare la decorrenza e il fatto storico per stabilire quale disciplina sia applicabile.
- Difensivamente, quando si contesta una sanzione per omesso versamento conseguente a un accertamento, conviene dimostrare che l'originaria inosservanza è stata di natura dichiarativa (omessa/infedele dichiarazione) per invocare l'assorbimento operato dall'art. 5; al contrario, l'Amministrazione potrà resistere sostenendo che l'imposta era risultante dalla dichiarazione e non pagata, invocando l'art. 13.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7435/2023 del 15/03/2023
- Sentenza civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7437/2023 del 15/03/2023
- Sentenza civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7438/2023 del 15/03/2023
- Sentenza civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7439/2023 del 15/03/2023
- Sentenza civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7440/2023 del 15/03/2023
- Sentenza civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 7441/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →