Cassazione Civile, Sentenza n. 7438/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che aveva dichiarato la decadenza dell'Amministrazione dal potere d'accertamento in relazione alla ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento (imponibile € 265.406,00) derivante dall'allocazione del disavanzo per la fusione TIL-TAL. L'Ufficio riteneva l'avviamento indeducibile ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4 d.lgs. n. 358/1997 e denunciava violazioni dell'art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212; la questione decisiva era se la decadenza ex art. 43 DPR 600/1973 dovesse essere valutata rispetto all'anno di perfezionamento dell'operazione di fusione (2004) o all'anno per il quale si contestava la deduzione della quota di ammortamento (2011). L'Agenzia sosteneva che l'avviso del 2016 fosse tempestivo rispetto ai termini per l'accertamento del 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per esaminare nuovamente l'appello dell'Ufficio e le questioni sollevate nel controricorso. La Corte ha affermato il principio secondo cui, quando si contesta una componente di reddito pluriennale (come la quota di ammortamento dell'avviamento) per il suo fatto generatore e presupposto costitutivo e non per un mero errore di calcolo della singola rata, la decadenza dell'Amministrazione ex art. 43 DPR 600/1973 deve essere valutata con riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione in cui è indicata la singola rata dedotta (ossia l'annualità effettivamente accertata), e non rispetto all'annualità in cui il componente pluriennale si è originato o è stato iscritto per la prima volta in bilancio.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha interpretato l'art. 43 nel senso che, per componenti di reddito pluriennali contestati nel loro fatto generatore, la decadenza dell'Ufficio va valutata con riferimento al termine di rettifica della dichiarazione in cui è indicata la singola rata dedotta (anno accertato), non all'anno di origine del componente
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai termini formali; la pronuncia riguarda comunque la decadenza ai fini dell'imposta sul reddito (principio di annualità) più che specifiche regole IVA
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il principio di annualità e autonomia dei periodi d'imposta è centrale: ogni annualità è autonoma e la dichiarazione indica i redditi posseduti per quell'anno; ciò giustifica che l'accertamento possa riguardare la stessa componente pluriennale anche in annualità diverse
d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
Norme richiamate dall'Ufficio per sostenere l'indeducibilità della quota di avviamento; la Corte non ha deciso nel merito sull'applicazione della norma ma ha ritenuto rilevante la corretta determinazione del termine di decadenza per poter valutare l'accertamento
L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata dall'Ufficio come presunta violazione procedurale; la Cassazione ha comunque disposto la rinnovazione del giudizio in grado d'appello per valutare anche tali censure, se riproposte
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Norma di rito invocata dall'Amministrazione per censurare la decisione impugnata; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di nullità/erronea applicazione di norme di diritto sostanziale (decadenza) e ha cassato la sentenza
Massime di principio
- Per componenti di reddito a efficacia pluriennale (es. ammortamento avviamento) la decadenza dell'Amministrazione va valutata, se la contestazione riguarda il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente, con riferimento all'annualità in cui la singola quota è stata indicata e dedotta, non all'annualità in cui il componente si è originato o è stato iscritto per la prima volta in bilancio.
- Il principio di annualità e l'autonomia dei periodi d'imposta consentono all'Ufficio di contestare lo stesso fatto costitutivo di una componente pluriennale anche in anni diversi da quello della sua origine, purché rispetti i termini decadenziali relativi all'anno effettivamente accertato.
- Quando si impugna un avviso che riallega ad operazioni societarie pregresse (es. fusioni), occorre distinguere tra contestazione del mero calcolo della rata annuale e contestazione del fatto generatore: la diversa qualificazione influenza il termine di decadenza applicabile.
- Per il contribuente è cruciale conservare documentazione sul presupposto e la qualificazione civilistica/fiscale dell'operazione e difendere tempestivamente la correttezza del fatto generatore; per l'Amministrazione è possibile recuperare imposte relative a quote dedotte in anni successivi, se i termini per quegli anni non siano decorso.
- In caso di contrasto giurisprudenziale su decadenza e componenti pluriennali, le Sezioni Unite hanno fornito orientamento vincolante: i termini vanno commisurati all'annualità della deduzione contestata quando la censura riguarda il fatto generatore.
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