Sentenza del 27/05/2015 n. 10914 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Contratto di sponsorizzazione a favore di terzo - Deducibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità dei costi sostenuti dalla Vetroresina S.p.A. per sponsorizzazioni di società sportive e manifestazioni fieristiche locali. Secondo l'Amministrazione, tali costi non erano integralmente qualificabili come spese di pubblicità, ma dovevano essere considerati spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti previsti dalla legge. La contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'inerenza delle spese, provando non solo la congruità degli importi rispetto all'attività e ai ricavi, ma anche la concreta o potenziale idoneità delle sponsorizzazioni a procurare nuovi clienti, incrementare il fatturato o ampliare le prospettive commerciali, soprattutto in relazione al territorio interessato e ai mercati cui l'impresa si rivolgeva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse erroneamente posto, in sostanza, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione e avesse qualificato genericamente tutte le sponsorizzazioni come spese pubblicitarie. Ha ribadito che l'onere di provare l'inerenza dei costi grava sul contribuente e che la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dall'obiettivo concreto dell'operazione: incremento diretto o potenziale delle vendite nel primo caso, accrescimento dell'immagine e del prestigio nel secondo. Il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza della CTR Emilia Romagna è stata cassata con rinvio alla stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR, testo previgente)
La norma consente il trattamento fiscale delle spese di pubblicità e propaganda, ma la loro deducibilità richiede la prova che siano effettivamente dirette, anche potenzialmente, alla promozione dei prodotti, dei marchi o dell'attività e all'incremento delle vendite.
Art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR, testo successivo)
È indicato come disposizione corrispondente alla disciplina previgente dell'art. 74, comma 2, in materia di spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza.
Art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR, testo previgente)
Richiamato per il requisito dell'inerenza: i costi sono deducibili solo se riferibili all'attività d'impresa e adeguatamente collegati alla produzione di ricavi o alla concreta prospettiva di sviluppo dell'attività.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione, inclusi l'effettività, la congruità e l'inerenza dei costi, grava sul contribuente.
Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti, i documenti e i contratti sui quali il ricorso si fonda, secondo il principio di autosufficienza; la violazione comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, codice di procedura civile
Disciplina, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio della motivazione.
Art. 384, comma 2, codice di procedura civile
Consente alla Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, di rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.
Art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002
La Corte non esamina nel merito la disposizione, poiché la CTR non l'aveva applicata né richiamata e il motivo dell'Agenzia risultava privo di conferenza con la decisione impugnata.
Massime di principio
- Una sponsorizzazione non è automaticamente una spesa di pubblicità: deve essere valutata in concreto in base all'obiettivo perseguito e ai possibili ritorni commerciali.
- Per ottenere la deduzione, il contribuente deve documentare non solo il contratto, la fattura e il pagamento, ma anche l'inerenza, la congruità dell'importo e il collegamento tra sponsorizzazione, territorio, clientela obiettivo e incremento potenziale dei ricavi.
- Se la sponsorizzazione produce principalmente un beneficio reputazionale o d'immagine senza una concreta aspettativa di incremento delle vendite, la spesa può essere qualificata come rappresentanza e risultare deducibile solo nei limiti applicabili.
- La scelta commerciale dell'imprenditore non è insindacabile quando si discute della deducibilità fiscale: l'Amministrazione e il giudice possono verificare l'effettiva inerenza e la ragionevolezza economica dell'operazione, senza però sostituirsi all'imprenditore nelle sue strategie.
- La sponsorizzazione a favore di un terzo può essere deducibile, ma il contribuente deve dimostrare quali utilità, anche future o potenziali, tale attività può produrre per la propria impresa.
- Nel ricorso per cassazione è necessario descrivere con precisione i contratti, i documenti e i fatti rilevanti; censure generiche o non autosufficienti possono essere dichiarate inammissibili.
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