Cassazione Civile, Sentenza n. 1557/2021 del 26/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado annullando un avviso di accertamento notificato il 15/11/2016 per nullità della sottoscrizione: l'avviso era in formato elettronico sottoscritto con firma digitale ma notificato in copia cartacea (non via PEC). Questione centrale: se le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) si applicassero agli atti impositivi dell'Agenzia nel periodo 14/9/2016 - 26/1/2018 e se la firma digitale e la notifica in copia analogica munita di attestazione di conformità fossero valide. L'Agenzia sosteneva che il CAD fosse applicabile agli atti di accertamento (anche dopo le modifiche normative del 2016 e 2017) e che, prima dell'entrata in vigore della possibilità di notificare via PEC (1/7/2017), la notifica della copia cartacea conforme fosse corretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR di Livorno in diversa composizione per esaminare gli ulteriori motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto applicabile il CAD agli atti impositivi (distinguendo le attività 'in esercizio' di controllo/ispettive dagli atti 'all'esito' quali gli avvisi di accertamento), ha riconosciuto la validità della firma digitale sugli atti informatici e la efficacia probatoria della copia analogica munita di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 CAD; ha inoltre osservato che la notifica via PEC per gli avvisi di accertamento è stata introdotta solo dal 1/7/2017, perciò la notifica cartacea conforme anteriora a tale data era legittima. Ha richiamato altresì il principio secondo cui l'irregolarità della notifica non comporta nullità se l'atto è comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario. La causa è stata quindi rinviata e le spese di legittimità sono state demandate alla liquidazione.
Norme richiamate
"Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali"
La Corte interpreta la limitazione come riferita alle attività svolte "in esercizio" delle funzioni ispettive e di controllo (accessi, ispezioni, verifiche), escludendo gli atti formali "all'esito" di tali attività (es. avvisi di accertamento). Pertanto il CAD è applicabile agli atti impositivi e alle regole sulla firma digitale
La novella rende esplicita l'applicabilità del CAD "agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria", confermando interpretativamente la distinzione tra attività ispettive e atti impositivi
Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005), art. 23
"Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"
Una copia cartacea di un documento informatico sottoscritto digitalmente, munita di attestazione di conformità da pubblico ufficiale autorizzato, ha efficacia probatoria pari all'originale informatico e prova la sottoscrizione
d.P.R. n. 600/1973, art. 60 (comma 6 introdotto dal d.l. n. 193/2016)
La modifica ha introdotto la possibilità di notificare gli avvisi di accertamento tramite PEC a decorrere dal 1/7/2017; prima di tale data la notifica ordinaria di copia cartacea conforme era lecita
Statuto del contribuente (art. 12, comma 7)
Conferma la distinzione tra attività ispettive e emissione degli atti impositivi imponendo termini procedurali (es. termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale) a tutela dei diritti del contribuente
Codice di Procedura Civile, art. 156 (terzo comma)
Principio ricordato dalla Corte: se l'atto, malgrado l'irregolarità di notifica, è comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario, la nullità non può essere pronunciata quando lo scopo della notificazione (mettere a conoscenza il destinatario) sia raggiunto
d.lgs. n. 179/2016 (modifica al CAD), d.lgs. n. 217/2017
Le modifiche legislative del 2016 e del 2017 sono rilevanti per la determinazione della decorrenza di applicazione delle regole digitali: l'entrata in vigore del d.lgs. n.179/2016 (14/9/2016) e l'aggiunta del comma 6-bis con il d.lgs. n.217/2017 (27/1/2018) sono state utilizzate per interpretare l'ambito di applicazione del CAD nel periodo controverso
Massime di principio
- Distinguere sempre tra le attività 'in esercizio' di controllo/ispettive (accessi, ispezioni, verifiche) e gli atti 'all'esito' di tali attività (avvisi di accertamento): il CAD può essere applicato agli atti impositivi anche se non alle fasi ispettive strettamente intese
- Un atto informatico sottoscritto digitalmente è valido e la sua copia analogica munita di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 CAD ha efficacia probatoria pari all'originale
- La possibilità di notificare atti impositivi via PEC è stata espressamente introdotta dalla normativa a decorrere dal 1/7/2017: per atti anteriori a tale data la notifica cartacea conforme rientra nella regola ordinaria
- Irregolarità formali nella notifica non comportano automaticamente la nullità dell'atto se è dimostrabile che l'atto è comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario
- Nelle controversie relative a validità di atti digitali valutare sempre la cronologia delle modifiche normative (date di entrata in vigore delle norme e delle loro modifiche) per determinare la disciplina applicabile ratione temporis
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