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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1554/2021 del 26/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato l'avviso di accertamento redditometrico per l'anno 2006. Due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta esistenza di redditi soggetti a ritenuta alla fonte (dividendi percepiti dalle partecipazioni societarie) che avrebbero giustificato gli acquisti e gli incrementi patrimoniali; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 44 del TUIR (d.P.R. 917/1986) e degli artt. 38, 42 e ss. del d.P.R. 600/1973, deducendo un errato riparto dell'onere della prova e sostenendo che il redditometro si fonderebbe su presunzioni semplici, per cui l'Amministrazione sarebbe tenuta a motivare il nesso logico tra spesa e reddito e il contribuente avrebbe provato la fonte (dividendi) per gli acquisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo: la sentenza di appello non è nulla per omessa pronuncia, avendo espresso anche se sinteticamente un giudizio sui dividendi invocati dal ricorrente. Sul secondo motivo: la Corte ha confermato la qualificazione del redditometro come meccanismo presuntivo assimilabile a una presunzione legale relativa; ne consegue che l'Amministrazione deve provare l'esistenza dei fatti-indicatore di capacità contributiva elencati nel decreto ministeriale (es. possesso di immobili, spese per incrementi patrimoniali), ma non è tenuta a ricostruire la fonte reddituale. Spetta invece al contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, l'effettiva disponibilità, l'entità e la durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte utilizzati per le spese contestate. La semplice titolarità di partecipazioni in società a base familiare non è di per sé idonea a dimostrare che siano stati percepiti dividendi sufficienti a giustificare gli incrementi patrimoniali; occorre provare gli utili effettivamente realizzati e la loro distribuzione o disponibilità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dichiara l'eventuale ulteriore contributo unificato secondo art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    Nel testo la Corte riporta: "con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva individuati con lo stesso decreto"

    L'art. 38 e i decreti ministeriali attuativi costituiscono una "predeterminazione" normativa degli indici redditometrici: la loro disponibilita' vale come fatto noto che fonda una presunzione di capacita' contributiva di tipo relativo; l'Amministrazione deve dimostrare solo l'esistenza degli elementi-indicatore, mentre il contribuente deve provare con documentazione la provenienza non imponibile o l'entita' e la durata dei redditi alternativi invocati.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 6 e 44

    Richiamati come norme rilevanti in tema di qualificazione dei redditi (es. redditi soggetti a ritenuta alla fonte, trattamenti di partecipazione). La Corte tuttavia decide sul regime probatorio del redditometro e sulla necessita' di documentare entita' e durata dei redditi alternativi.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 42 e ss.

    Richiamati a cornice normativa dell'accertamento fiscale e delle modalita' di determinazione induttiva del reddito; la Corte precisa che l'art. 38, nell'ambito di tali disposizioni, opera come fonte che legittima le presunzioni regolamentari.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Norme invocate per i motivi di cassazione: n. 4 (nullita' della sentenza per omessa pronuncia) e n.3 (violazione di legge). La Corte valuta e respinge entrambe le doglianze alla luce degli elementi motivazionali della sentenza impugnata.

  • Codice civile, artt. 2728 e 2729

    Art. 2728/2729 utilizzati per distinguere tra presunzioni legali/relative e presunzioni semplici: la Corte interpreta il redditometro come presunzione legale/relativa (ossia predeterminata dalla legge/decreto) piuttosto che come mera presunzione semplice.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione alla nozione di omessa pronuncia; la Corte ritiene che non si sia in presenza di omissione perche' la decisione di merito ha affrontato il motivo relativo ai dividendi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma citata in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato e all'eventuale integrazione dello stesso da parte del ricorrente a seguito della soccombenza.

Massime di principio

  • Il redditometro, nella versione applicabile ratione temporis, e' un meccanismo presuntivo stabilito per legge/decreto; una volta provati gli elementi-indicatore (es. possesso di beni, spese per incrementi patrimoniali), il loro valore induttivo non puo' essere escluso dal giudice senza che il contribuente provi l'esistenza e l'entita' di redditi alternativi.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare solo l'esistenza dei fatti indicatori di capacita' contributiva previsti dal decreto ministeriale; non e' invece obbligata a ricostruire in dettaglio la fonte reddituale che ha finanziato le spese.
  • Il contribuente che invoca redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per giustificare spese o acquisti deve fornire idonea documentazione che attesti (i) la concreta disponibilita' di tali redditi, (ii) l'entita' degli stessi e (iii) la durata del loro possesso, e deve mostrare che le spese contestate sono state effettivamente finanziate con tali redditi.
  • La mera partecipazione in societa' a base familiare non prova automaticamente la percezione di dividendi idonei a giustificare incrementi patrimoniali: occorre un accertamento (anche induttivo) degli utili effettivamente realizzati e della loro distribuzione o disponibilita'.
  • In contenziosi simili, il contribuente dovrebbe raccogliere e produrre documentazione concreta (estratti conti, bilanci societari, scritture interne, prove di distribuzione/percezione di dividendi, movimenti finanziari riconducibili alle spese) per superare la presunzione redditometrica.

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