Cassazione Civile, Sentenza n. 1559/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia che aveva annullato l'avviso di accertamento che aveva disconosciuto la deducibilità di costi per acquisti da fornitori ubicati in paesi a fiscalità privilegiata ("black list"). L'Amministrazione sosteneva che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto che l'"effettivo interesse economico" potesse essere desunto da generali risultati di bilancio anziché da singole, specifiche caratteristiche delle operazioni (in violazione dell'art. 110 d.P.R. n. 917/1986) e denunciava inoltre carenza/oscurezza di motivazione circa la valutazione dei certificati esteri e l'idoneità dei risultati di bilancio a provare la convenienza economica delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse omesso la necessaria valutazione dei parametri indicati dalla giurisprudenza (prezzo negoziato, costi accessori, tempi di consegna, vincoli contrattuali e altre condizioni dell'operazione) e non avesse specificato quali risultati di bilancio fossero stati presi a fondamento né in quale modo dimostrassero la convenienza economica delle operazioni; per tali lacune la motivazione è stata considerata carente.
Norme richiamate
art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), commi 10 e 11
"Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stato o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati [...]"; "le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione"
La norma instaura una presunzione relativa di indeducibilità delle spese con controparti in Paesi a fiscalità privilegiata, superabile dal contribuente dimostrando o l'effettiva attività commerciale del fornitore estero (struttura organizzativa) o l'esistenza di un effettivo interesse economico dell'operazione; quest'ultimo va valutato alla luce di elementi concreti e specifici dell'operazione (prezzo, costi accessori, tempi di consegna, vincoli contrattuali, ecc.).
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5
Norme processuali che consentono il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n. 3) e per insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi (n. 5); nella specie sono state invocate per censurare l'errata interpretazione della norma tributaria e la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La presunzione di indeducibilità prevista dall'art. 110 TUIR per operazioni con soggetti in "black list" può essere superata solo con prove specifiche: dimostrazione dell'effettiva attività commerciale del fornitore estero oppure prova che l'operazione risponde a un concreto interesse economico.
- Non sono sufficienti "generici" risultati di bilancio: il giudice deve indicare quali voci o indicatori sono stati considerati e spiegare in che modo questi dimostrano la convenienza economica dell'operazione rispetto ad alternative percorribili.
- La valutazione dell'"effettivo interesse economico" richiede un esame caso per caso, tenendo conto di elementi quali prezzo negoziato, costi accessori, tempi di consegna, vincoli contrattuali e presenza di strutture organizzative del fornitore estero.
- La documentazione prodotta (es. certificati esteri) va valutata con motivazione specifica; valutazioni meramente assertive o generiche possono determinare la cassazione per carenza di motivazione.
- In situazioni simili il contribuente deve fornire prova puntuale e documentale della convenienza economica e/o dell'effettiva attività commerciale del fornitore estero; l'Amministrazione può legittimamente contestare deduzioni basate su prove generiche.
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