Cassazione Civile, Sentenza n. 1553/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per presunta notificazione tardiva. La questione centrale riguardava la tempestivita della notificazione dell'atto di impugnazione a mezzo raccomandata postale: l'Agenzia aveva effettuato due notifiche, una alla sede della societa e una al domicilio eletto presso il procuratore; la notifica al domicilio risultava spedita il giorno 29 marzo 2010 (entro il termine), ma l'avviso di ricevimento riportava la data di spedizione scritta manualmente e il timbro postale era illeggibile. La Corte doveva valutare se l'avviso di ricevimento, privo di datatura postale leggibile e senza ricevuta di spedizione, fosse idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione e dunque a provare la tempestivita della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'avviso di ricevimento prodotto non fosse idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione perché la data di spedizione era stata annotata manualmente e il timbro postale era illeggibile; inoltre non era stata prodotta alcuna certificazione dell'agente postale che attestasse la ricezione del plico entro il termine di decadenza. Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 13452/2017), l'avviso di ricevimento puo surrogare la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione e' asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. Non essendo tali requisiti soddisfatti, l'appello e' stato dichiarato inammissibile e il ricorso di cassazione e' stato respinto; l'Agenzia e' stata condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Norma sul luogo delle notificazioni e sull'efficacia della notificazione al domicilio eletto; il Collegio ha confermato la sua applicabilita ratione temporis al processo tributario per le notifiche al domicilio del procuratore.
Termini di decadenza per l'impugnazione: il termine 'lungo' di un anno e 46 giorni era rilevante per valutare la tempestivita della notifica.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2
Regole sulla notificazione degli atti nel processo tributario tramite servizio postale; la Corte ha considerato applicabili le disposizioni che regolano la notifica a mezzo raccomandata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Obbligo di depositare copia dell'impugnazione presso la segreteria della Commissione; la controparte aveva eccepito il mancato deposito come ulteriore motivo di inammissibilita, ma il punto decisivo e' rimasto la prova della spedizione tempestiva.
artt. 1, comma 2 e 49 d.lgs. 546/1992
Riferimenti generali alla disciplina del processo tributario invocati dall'Agenzia per la corretta applicazione delle norme processuali in materie di notificazione e termini.
Cass. Sez. Un. sent. n. 13452/2017 (giurisprudenza)
Principio di diritto utilizzato dalla Corte: l'avviso di ricevimento puo' sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione e' asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, occorre una certificazione dell'agente postale che attesti la ricezione del plico entro il termine.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36-bis
Norma citata nelle deduzioni di merito in primo grado in relazione alle attivita' di liquidazione; non decisiva nella statuizione di cassazione.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Norma citata nelle eccezioni di primo grado (omesso invio avviso bonario/avviso di pagamento); non rilevante per la decisione processuale della Cassazione sul tema delle notifiche.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo raccomandata postale deve essere documentata non solo dall'avviso di ricevimento ma anche da una prova certa della data di spedizione; l'avviso con data manoscritta e timbro postale illeggibile non e' sufficiente.
- L'avviso di ricevimento puo' sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione e' asseverata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica; in mancanza e' necessaria una certificazione dell'agente postale che attesti ricezione del plico entro il termine.
- Se si notifica all'eletto domicilio del procuratore, conviene sempre acquisire e depositare sia l'avviso di ricevimento con timbro postale leggibile sia la ricevuta di spedizione, e conservare ogni documentazione di Poste Italiane che certifichi la data di spedizione e la consegna.
- Per ridurre il rischio di inammissibilita dell'impugnazione, e' opportuno depositare copia dell'atto presso la segreteria dell'organo che ha pronunciato (ove previsto) e allegare immediatamente le prove di spedizione e di ricezione sia al deposito che al fascicolo processuale.
- La giurisprudenza richiede prove formali della spedizione e della tempestivita: in caso di dubbi sulla leggibilita dei timbri postali, e' utile chiedere all'ufficio postale una certificazione formale o utilizzare modalita di notifica con tracciatura elettronica pienamente riconosciuta.
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