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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1555/2021 del 26/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso il 3-11-2016 (notificato il 15-11-2016) per difetto di sottoscrizione ritenendo invalida la firma digitale e irregolare la notifica in copia cartacea invece che a mezzo PEC. L'Agenzia ha dedotto che le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) sono applicabili agli atti impositivi e che la copia analogica munita di attestazione di conformità all'originale informatico è valida; inoltre ha richiamato le modifiche legislative successive che hanno esteso e precisato l'applicabilità del CAD alle attività tributarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo applicabile il CAD agli atti di liquidazione, rettifica e accertamento tributario e distinguendo tali atti dalle attività 'in esercizio' di controllo e ispezione. Ha quindi dichiarato che la copia cartacea trasmessa munita di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 CAD vale come l'originale informatico e prova la sottoscrizione; ha inoltre ritenuto legittima la notifica della copia analogica prima dell'operatività della procedura PEC per gli atti impositivi e, in ogni caso, ha richiamato il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo quando l'atto è comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Toscana, sezione distaccata di Livorno, in diversa composizione, per esaminare gli altri motivi e liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 2, comma 6 e comma 6-bis

    art. 2, comma 6 (testo vigente 14.9.2016 - 26.1.2018) e successiva aggiunta del comma 6-bis dal d.lgs. n. 217/2017

    Il CAD è applicabile agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie; la esclusione prevista dal comma 6 deve intendersi limitata alle attivita' svolte "in esercizio" delle funzioni ispettive e di controllo (accessi, ispezioni, verifiche) e non agli atti adottati all'esito di tali attività (avvisi di accertamento).

  • Art. 23 CAD

    Disciplina delle copie su supporto analogico di documento informatico e attestaizone di conformità da pubblico ufficiale autorizzato

    La copia cartacea di un documento informatico, munita dell'attestazione di conformità all'originale, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale e dimostra la sottoscrizione dell'atto informatico.

  • Art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (nota in tema di notifiche degli atti impositivi)

    comma introdotto successivamente che consente la notifica via PEC per gli avvisi di accertamento

    La possibilità di notificare via PEC gli avvisi di accertamento è stata introdotta con interventi normativi successivi; prima dell'operatività della notifica via PEC l'Agenzia poteva legittimamente notificare una copia analogica conforme munita di attestazione di conformità.

  • Art. 1, comma 375, L. n. 311/2014

    Previsione sulla firma a stampa per atti emessi a seguito di procedure automatizzate

    La firma a stampa è ammessa solo per atti derivanti da procedure automatizzate; non può giustificare la sottoscrizione degli avvisi non rientranti in tale ipotesi.

  • Art. 156 c.p.c. (principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo)

    Riferimento al terzo comma (nullità per raggiungimento dello scopo)

    Se l'atto è comunque giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, la nullità della notifica non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo.

  • Art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente

    Termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento dopo gli accertamenti

    Conferma la distinzione normativa tra attivita' di verifica/controllo e atto impositivo, vietando l'emissione 'ante tempus' dell'avviso di accertamento e sottolineando che le verifiche richiedono interlocuzione al contribuente.

Massime di principio

  • Distinguere sempre le attivita' di controllo/ispettive (accessi, ispezioni, verifiche) dagli atti impositivi: il CAD puo' non applicarsi alle attivita' in "esercizio" di controllo ma si applica agli atti adottati all'esito dell'accertamento.
  • Un atto informatico sottoscritto digitalmente ha pieno valore se esiste copia analogica munita di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 23 CAD.
  • La notifica via PEC per gli avvisi di accertamento e' normativa successiva: prima della sua operatività la notifica di copia cartacea conforme era valida.
  • La nullità della notifica puo' essere rilevante solo se l'irritualità impedisce il raggiungimento dello scopo; se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto, la nullità e' sanata.
  • Verificare sempre la tempistica normativa (date di entrata in vigore delle modifiche al CAD e alle norme sulla notifica) per valutare la legittimità formale degli atti digitali e delle modalita' di notifica.
  • La firma a stampa e altre forme derogatorie sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. procedure automatizzate).

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