Cassazione Civile, Sentenza n. 1558/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della C.T.R. di Venezia che, a seguito di verifica contabile sulla Cor Sport s.r.l., aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2000: l'Ufficio aveva escluso la deducibilità dei costi per acquisti da fornitori localizzati in paesi a fiscalità privilegiata (black list) e aveva recuperato imposte, sanzioni e interessi. La C.T.R. aveva ritenuto i documenti prodotti dalla società (fatture, bolle doganali, documenti di trasporto, bonifici) idonei a provare l'effettività delle operazioni e aveva dedotto l'interesse e la convenienza economica anche sulla base degli utili societari. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (i) errore di diritto perché la C.T.R. avrebbe dedotto l'"effettivo interesse economico" dalla generica situazione di bilancio (utili complessivi) invece che da elementi specifici relativi a ciascuna operazione, in violazione degli artt. 76, commi 7-bis e 7-ter, DPR 917/1986; (ii) insufficiente e generica motivazione, per non avere la sentenza specificato i mezzi probatori valutati, gli elementi fattuali desunti e la valutazione della loro attendibilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondate entrambe le censure: ha censurato la decisione della C.T.R. per errore di diritto e per motivazione carente, poiché la sentenza di merito non ha applicato i parametri richiesti per valutare l'"effettivo interesse economico" (valutazione della bontà del risultato imprenditoriale tenendo conto di prezzo, costi accessori, tempi di consegna, vincoli contrattuali, ecc.) e si è limitata a richiamare in termini generici tutta la documentazione prodotta senza analisi operazione-per-operazione. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76, commi 7-bis e 7-ter
Comma 7-bis: Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stato o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati [...]. Comma 7-ter: le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione
La norma introduce una presunzione relativa di indeducibilità dei costi per operazioni con soggetti nei Paesi a fiscalità privilegiata, superabile dal contribuente dimostrando alternativamente: a) che il fornitore estero svolge un'attività commerciale effettiva (struttura organizzativa idonea), oppure b) che ciascuna operazione risponde ad un effettivo interesse economico e sia stata concretamente eseguita. Tale prova richiede valutazioni specifiche caso per caso, non deduzioni generiche dal bilancio.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3 e n. 5
Principio processuale di cassazione utilizzato per censurare (n.3) errori di diritto e (n.5) insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto sussistere sia il vizio di diritto che il vizio motivazionale.
Cass. 22/02/2019, n. 5264 (massima richiamata)
Giurisprudenza di riferimento secondo la quale la verifica dell'effettivo interesse economico richiede valutazione della bontà del risultato imprenditoriale e l'analisi di tutte le circostanze concrete: prezzo negoziato, costi accessori, tempi di consegna, vincoli contrattuali che giustifichino la scelta del fornitore estero, ecc.
Massime di principio
- Le operazioni con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata sono poste sotto una presunzione di indeducibilità: il contribuente ha l'onere di provare, per ciascuna fattispecie, l'attività commerciale effettiva del fornitore estero o l'esistenza di un effettivo interesse economico all'operazione.
- La prova non può consistere in argomenti generici (es. utili complessivi della società): è necessario documentare specificamente, operazione per operazione, elementi quali fatture coerenti, documenti di trasporto, pagamenti, congruità del prezzo rispetto al mercato, costi accessori, tempi e modalità di consegna, e vincoli contrattuali che giustifichino la scelta del fornitore.
- Il giudice di merito è tenuto a motivare puntualmente quali documenti ha valutato, quali fatti ha ritenuto provati, come ha valutato l'attendibilità delle prove e in che modo tali elementi soddisfano i criteri di legge; motivazione generica o richiamo indifferenziato alla documentazione è insufficiente e può comportare cassazione con rinvio.
- In caso di insufficiente applicazione dei parametri previsti dalla normativa o di motivazione lacunosa, la Corte di Cassazione provvede alla cassazione e al rinvio per nuovo esame in diversa composizione.
- Per difendere la deducibilità dei costi in operazioni con Paesi black list è utile predisporre una documentazione completa e specifica per ogni transazione e, se possibile, elementi comparativi di mercato che dimostrino la congruità economica dell'operazione.
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