Cassazione Civile, Ordinanza n. 23827/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 contestava a un'associazione sportiva dilettantistica e, per quanto qui rileva, al soggetto indicato come presidente/corresponsabile solidale ex art. 38 c.c., omesso pagamento di IRES, IRAP e IVA, ritenendo violate le condizioni per fruire del regime agevolato di cui alla l. n. 398/1991 e all'art. 148 d.P.R. n. 917/1986. Il contribuente sosteneva di essere estraneo alla gestione dell'associazione, disconosceva le firme a lui attribuite sui documenti prodotti dall'Ufficio, produceva perizia grafologica e dichiarazioni scritte, e affermava che le attività e le operazioni bancarie erano state svolte da altri soggetti. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., perché non avrebbe mai agito in nome e per conto dell'associazione; 2) nullità/erroneità della sentenza per error in procedendo ed error in judicando in relazione agli artt. 214 e 216 c.p.c. e all'art. 39 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR considerato il tempestivo disconoscimento delle firme e la necessità della verificazione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al disconoscimento dei documenti e alle prove offerte dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda applicando i principi sul disconoscimento delle scritture private e sulla verificazione nel processo tributario. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato quale norma sulla responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione; la sua applicazione concreta resta assorbita dopo l'accoglimento dei motivi processuali
il disconoscimento della scrittura o sottoscrizione richiede una negazione formale e inequivoca, non una contestazione generica; non sono richieste denunce penali
la parte che intenda utilizzare la scrittura disconosciuta deve chiedere la verificazione producendo i mezzi di prova utili; senza verificazione il documento non è utilizzabile ai fini della decisione
richiamato nel motivo di ricorso e nel contesto del processo tributario, in coordinamento con il rinvio al codice di procedura civile
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, compresi gli artt. 214 e 216 c.p.c.
dedotti come parametri di censura per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
norma processuale richiamata per la trattazione camerale
richiamata come disciplina agevolativa che l'Ufficio assumeva violata
richiamato come disposizione fiscale la cui violazione era contestata dall'Ufficio
testo unico delle imposte sui redditi, richiamato per la disciplina applicabile all'ente
Massime di principio
- Nel processo tributario, il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata è soggetto agli artt. 214 e 216 c.p.c., applicabili per rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: il giudice non può utilizzare il documento disconosciuto se non sia intervenuta la verificazione, quando dovuta.
- Il disconoscimento della firma deve essere tempestivo, formale e inequivoco; una contestazione generica o meramente implicita non basta, ma non è richiesta alcuna denuncia penale per attribuirgli efficacia processuale.
- Quando una sentenza attribuisce rilievo probatorio a documenti disconosciuti, deve esaminare coerentemente anche l'istanza di verificazione e la sua tempestività; la mancata considerazione di tale passaggio integra vizio di motivazione/violazione di legge rilevante in cassazione.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su scritture private contestate senza verificare la loro autenticità, la decisione è censurabile perché il documento privo di verificazione non è utilizzabile come prova.
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di fatti decisivi relativi al disconoscimento documentale e alla verificazione può assorbire l'esame delle ulteriori censure sostanziali, se pregiudiziali sul piano logico-giuridico.
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