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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23827/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 contestava a un'associazione sportiva dilettantistica e, per quanto qui rileva, al soggetto indicato come presidente/corresponsabile solidale ex art. 38 c.c., omesso pagamento di IRES, IRAP e IVA, ritenendo violate le condizioni per fruire del regime agevolato di cui alla l. n. 398/1991 e all'art. 148 d.P.R. n. 917/1986. Il contribuente sosteneva di essere estraneo alla gestione dell'associazione, disconosceva le firme a lui attribuite sui documenti prodotti dall'Ufficio, produceva perizia grafologica e dichiarazioni scritte, e affermava che le attività e le operazioni bancarie erano state svolte da altri soggetti. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., perché non avrebbe mai agito in nome e per conto dell'associazione; 2) nullità/erroneità della sentenza per error in procedendo ed error in judicando in relazione agli artt. 214 e 216 c.p.c. e all'art. 39 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR considerato il tempestivo disconoscimento delle firme e la necessità della verificazione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al disconoscimento dei documenti e alle prove offerte dal contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda applicando i principi sul disconoscimento delle scritture private e sulla verificazione nel processo tributario. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    viene richiamato quale norma sulla responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione; la sua applicazione concreta resta assorbita dopo l'accoglimento dei motivi processuali

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura o sottoscrizione richiede una negazione formale e inequivoca, non una contestazione generica; non sono richieste denunce penali

  • art. 216 c.p.c.

    la parte che intenda utilizzare la scrittura disconosciuta deve chiedere la verificazione producendo i mezzi di prova utili; senza verificazione il documento non è utilizzabile ai fini della decisione

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso e nel contesto del processo tributario, in coordinamento con il rinvio al codice di procedura civile

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, compresi gli artt. 214 e 216 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    dedotti come parametri di censura per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale

  • l. n. 398/1991

    richiamata come disciplina agevolativa che l'Ufficio assumeva violata

  • art. 148 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come disposizione fiscale la cui violazione era contestata dall'Ufficio

  • d.P.R. n. 917/1986

    testo unico delle imposte sui redditi, richiamato per la disciplina applicabile all'ente

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata è soggetto agli artt. 214 e 216 c.p.c., applicabili per rinvio dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: il giudice non può utilizzare il documento disconosciuto se non sia intervenuta la verificazione, quando dovuta.
  • Il disconoscimento della firma deve essere tempestivo, formale e inequivoco; una contestazione generica o meramente implicita non basta, ma non è richiesta alcuna denuncia penale per attribuirgli efficacia processuale.
  • Quando una sentenza attribuisce rilievo probatorio a documenti disconosciuti, deve esaminare coerentemente anche l'istanza di verificazione e la sua tempestività; la mancata considerazione di tale passaggio integra vizio di motivazione/violazione di legge rilevante in cassazione.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su scritture private contestate senza verificare la loro autenticità, la decisione è censurabile perché il documento privo di verificazione non è utilizzabile come prova.
  • Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di fatti decisivi relativi al disconoscimento documentale e alla verificazione può assorbire l'esame delle ulteriori censure sostanziali, se pregiudiziali sul piano logico-giuridico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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