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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27781/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente comunale che, pur avendo ottenuto nel tempo il passaggio dalla categoria A alla categoria B, sosteneva di essere stata mantenuta per l’intero rapporto nelle originarie mansioni di inserviente/addetta alle pulizie, senza effettivo adeguamento delle mansioni alla superiore qualifica. La Corte d’appello aveva ritenuto provato il demansionamento e aveva riconosciuto il solo danno alla professionalità, escludendo danno biologico ed esistenziale per difetto di allegazione e prova, liquidandolo equitativamente in percentuale della retribuzione. Il Comune ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che per il pubblico impiego l’equivalenza professionale andrebbe valutata in termini formali secondo i criteri classificatori della contrattazione collettiva; 2) violazione dell’art. 3 e dell’allegato A del CCNL enti locali 1.4.1999, deducendo che la Corte non aveva analizzato in concreto le mansioni svolte per verificare la riconducibilità alla qualifica superiore; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando l’assenza di allegazione e prova del danno alla professionalità; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la lavoratrice non avrebbe diffidato l’ente a cessare la condotta se non a ridosso del pensionamento; 5) altro omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte considerato elementi istruttori che, secondo il ricorrente, dimostravano lo svolgimento di mansioni coerenti con la superiore qualifica. La lavoratrice resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo nullità della sentenza per mancata ammissione di una CTU medico-legale, ritenuta necessaria ai fini dell’accertamento del danno biologico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l’orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 valorizza l’equivalenza formale ma consente di considerare omogenee soltanto mansioni riconducibili alla medesima categoria, non a categorie diverse; perciò era superflua la comparazione invocata dal Comune tra la categoria originaria e quella superiore. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che in caso di demansionamento il danno alla professionalità può essere configurato come impoverimento delle capacità lavorative per mancato esercizio del diritto di accrescerle e che la sua liquidazione può avvenire equitativamente assumendo anche la retribuzione come parametro. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato l’equivalenza professionale è letta in termini formali, ma resta circoscritta a mansioni riconducibili alla medesima categoria; non è necessario comparare mansioni appartenenti a categorie diverse per escludere il demansionamento.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in contrapposizione alla disciplina del lavoro privato, in cui il criterio dell’equivalenza professionale segue una logica diversa rispetto al pubblico impiego.

  • art. 3 del CCNL Comparto Enti Locali 1.4.1999

    Invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità delle mansioni alla categoria superiore, ma la Corte ritiene sufficiente la verifica della permanenza nelle medesime mansioni originarie nonostante il passaggio di qualifica.

  • allegato A del CCNL Comparto Enti Locali 1.4.1999

    Usato dal ricorrente a sostegno della tesi classificatoria; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    Il danno da demansionamento, in particolare il danno alla professionalità, può essere riconosciuto e liquidato equitativamente sulla base del suo concreto impoverimento, senza che occorra una prova specifica in termini rigidamente documentali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • artt. 112 c.p.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per contestare la motivazione sulla mancata ammissione della CTU, ma il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della sufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, l’equivalenza professionale va valutata con riferimento alla categoria contrattuale di inquadramento e non richiede di estendere il confronto a categorie diverse superiori o inferiori.
  • Il demansionamento può essere accertato quando il lavoratore sia mantenuto stabilmente nelle mansioni originarie nonostante l’avanzamento di qualifica, ove tali mansioni non siano coerenti con la nuova categoria.
  • Il danno alla professionalità da demansionamento consiste nell’impoverimento delle capacità lavorative derivante dal mancato esercizio quotidiano del diritto di accrescere la professionalità; la sua liquidazione può avvenire in via equitativa anche mediante parametri correlati alla retribuzione.
  • Le censure di legittimità che mirano a una diversa valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se non denunciano un vero vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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