Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in un'area colpita dal sisma siciliano del 1990, sulla base dell'art. 9 della L. n. 289/2002. Dopo l'accoglimento della domanda di rimborso da parte della CTR, egli aveva proposto ricorso per ottemperanza perché l'amministrazione aveva eseguito solo parzialmente la decisione, corrispondendo il 50% dell'importo riconosciuto. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva nominato un commissario ad acta per l'esecuzione del residuo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione relativa all'applicabilità dello ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione della medesima disciplina, sostenendo che il rimborso non spettasse in misura integrale ma fosse soggetto alla riduzione del 50% in caso di insufficienza delle risorse stanziate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 è applicabile alla fattispecie, ma incide non sul titolo del diritto al rimborso, bensì sulla sua concreta esecuzione/liquidazione. Ne consegue che, anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato, il giudice dell'ottemperanza deve verificare se le risorse stanziate siano sufficienti e, in caso di eccedenza, applicare la riduzione del 50% o escludere il rimborso nei limiti previsti. Poiché la CTR aveva omesso tale verifica e aveva anche omesso di pronunciarsi sull'eccezione dell'Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 L. n. 289/2002

    richiamato come base della domanda originaria di rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990.

  • art. 69 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 70, comma 7, come base del ricorso per ottemperanza della sentenza favorevole al contribuente.

  • art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma processuale che consente l'ottemperanza delle sentenze tributarie passate in giudicato o comunque esecutive.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia del giudice di merito sull'eccezione dell'amministrazione relativa allo ius superveniens.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    considerato, come modificato, quale disciplina sopravvenuta che limita quantitativamente i rimborsi dovuti per il sisma del 1990.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    la Corte ha ritenuto la norma applicabile alla fattispecie e ha chiarito che essa non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma sulla sua concreta liquidazione ed esecuzione, da verificarsi nella fase di ottemperanza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che prevede un limite quantitativo o una riduzione percentuale dei rimborsi non elimina il diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma ne condiziona la concreta erogazione nei limiti delle risorse stanziate.
  • Quando il giudizio riguarda l'ottemperanza di una sentenza di condanna al rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve verificare l'effettiva capienza delle risorse pubbliche previste dalla norma sopravvenuta e applicare, se necessario, la riduzione prevista.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente sollevata relativa all'applicazione dello ius superveniens integra vizio deducibile in cassazione e comporta cassazione con rinvio se la questione è decisiva.
  • In presenza di una normativa che subordina il pagamento alla disponibilità di fondi, il titolo giudiziale al rimborso e la sua esecuzione sono piani distinti: il primo attiene all'an e il secondo al quomodo e alla misura concretamente eseguibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.