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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento TOSAP relativa agli anni 1995-1996, contestando: la validità della costituzione in giudizio del Comune e la legittimazione del dirigente comunale; la tardiva proposizione di eccezioni e produzione documentale da parte del Comune; la decadenza dell’ente dal potere di riscossione; l’assoggettabilità degli impianti pubblicitari alla TOSAP nonostante il pagamento dell’imposta sulla pubblicità; nonché l’efficacia della Delibera consiliare n. 86 del 1999, che avrebbe previsto l’esonero dalla TOSAP per gli operatori pubblicitari. I motivi sono stati formulati in modo astratto e senza indicare con precisione i fatti, gli atti, le date e le specifiche statuizioni impugnate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 366-bis c.p.c. e, quanto alla decadenza dalla riscossione, anche per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva indicato con precisione le date di notifica degli avvisi di accertamento e della cartella. I motivi relativi al merito tributario sono stati anch’essi dichiarati inammissibili: la CTR non aveva esaminato tali questioni e la società avrebbe dovuto denunciare un’omessa pronuncia, dimostrando inoltre che le eccezioni erano state ritualmente riproposte in appello. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, come modificato dal D.L. n. 44 del 2005, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 88 del 2005

    La CTR aveva ritenuto valida la rappresentanza processuale del Comune esercitata dal dirigente dell’ente. La Cassazione non ha esaminato nel merito la questione perché il motivo era formulato in termini astratti e non riferito alla concreta decisione impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32, 56 e 57

    Le eccezioni e le produzioni documentali devono rispettare le preclusioni processuali e le eccezioni non riproposte specificamente in appello possono considerarsi rinunciate. Tuttavia, la censura deve indicare esattamente quali eccezioni o documenti sarebbero stati tardivi.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51

    Per la riscossione coattiva della TOSAP, nel periodo considerato, operava il rinvio alla disciplina della riscossione mediante ruolo prevista dal D.P.R. n. 43 del 1988 e, tramite tale disciplina, al D.P.R. n. 602 del 1973.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25

    La disciplina dei termini di decadenza dalla riscossione è stata modificata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005. L’applicabilità delle diverse versioni normative dipende dalle date precise degli avvisi di accertamento e della cartella, che devono essere indicate dal contribuente.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 163 e 171

    Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

    Il termine triennale introdotto dalla riforma si applica ai rapporti d’imposta pendenti, ma non agli accertamenti già divenuti definitivi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, considerati rapporti esauriti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte specificamente in appello; in mancanza, possono ritenersi implicitamente rinunciate.

  • Art. 112 c.p.c.

    Se il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente devoluta, il vizio deve essere denunciato come omessa pronuncia e violazione della legge processuale, non mediante una censura diretta sul merito.

  • Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 366-bis c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli atti e i documenti rilevanti, con riferimenti concreti alla fattispecie. Quesiti astratti o privi delle necessarie indicazioni determinano l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare quesiti giuridici generali: occorre spiegare come la norma sia stata concretamente violata dalla sentenza impugnata, indicando fatti, atti, date e passaggi motivazionali rilevanti.
  • Le contestazioni sulla decadenza dalla riscossione richiedono l’indicazione precisa delle date di notifica dell’avviso di accertamento e della cartella, perché la disciplina applicabile può cambiare in base alla successione delle norme nel tempo.
  • Quando un accertamento tributario è divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non può normalmente rimettere in discussione in sede di impugnazione della cartella questioni relative al merito dell’imposizione, salvo specifici vizi propri della cartella o della riscossione.
  • Le questioni e le eccezioni respinte o non esaminate in primo grado devono essere riproposte in modo espresso e specifico in appello; altrimenti possono considerarsi abbandonate.
  • Se il giudice omette di decidere una domanda o eccezione, la censura corretta è quella di omessa pronuncia, con riferimento all’art. 112 c.p.c., e non una generica denuncia di violazione delle norme sostanziali.
  • L’inammissibilità processuale può impedire l’esame del merito: anche una possibile questione sostanzialmente fondata non viene valutata se il ricorso non rispetta gli obblighi di specificità e autosufficienza.

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