Sentenza del 20/04/2016 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Riscossione e misure cautelari - Avviso di iscrizione ipotecaria - Fermo amministrativo di autovettura - Mancata notifica della cartella esattoriale - Natura di atto prodromico - Prova al concessionario della riscossione - Illegittimità del fermo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l’illegittimità del fermo amministrativo per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. Il fermo è qualificato come atto prodromico rispetto alla riscossione; l’onere di documentare la regolare notifica delle cartelle grava quindi sul concessionario. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, la data della decisione, l’eventuale annullamento espresso dell’atto né la statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il fermo amministrativo della propria autovettura, deducendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte. La questione centrale era stabilire su chi gravasse la prova della notifica: secondo il principio applicato, spetta al concessionario dimostrarla e non al contribuente provare il fatto negativo della mancata notifica.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina la notificazione della cartella di pagamento. Nel caso descritto, la regolarità della notifica delle cartelle presupposte deve essere dimostrata dal concessionario quando il contribuente contesta il successivo fermo.
Massime di principio
- Quando un contribuente contesta un fermo amministrativo sostenendo di non aver ricevuto le cartelle presupposte, spetta al concessionario della riscossione provare che le notifiche sono state regolarmente eseguite.
- Non si può imporre al contribuente la prova negativa di non aver ricevuto una notifica: l’onere probatorio grava sul soggetto che afferma di averla effettuata e che ne conserva la documentazione.
- Se il concessionario non dimostra la notifica delle cartelle presupposte, il fermo amministrativo può essere dichiarato illegittimo.
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