Sentenza del 20/04/2016 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Successioni e donazioni - Avviso liquidazione imposta ed irrogazione sanzioni - Presentazioni di più testamenti - Presunta duplicazione di imposta - Non sussiste - Legittimità dell'avviso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’imposta catastale, ipotecaria e di bollo già pagata fosse stata richiesta una seconda volta, e ne chiedeva quindi la restituzione. La controversia riguardava dichiarazioni di successione fondate su più testamenti: una dichiarazione successiva, basata su un testamento posteriore e trascritto con il pagamento dei relativi tributi, non giustificava il rimborso. Inoltre, un cespite non era stato indicato nella dichiarazione di successione rilevante.
La decisione
La domanda di restituzione è stata ritenuta infondata e l’avviso di liquidazione è stato considerato legittimo: la diversa denuncia di successione fondata sul testamento posteriore comportava l’assolvimento del correlato onere tributario, mentre l’omessa indicazione di un cespite impediva di riconoscere il diritto al rimborso delle somme contestate. Il testo fornito non precisa il giudice, il grado del giudizio, gli importi, l’esito specifico sulle sanzioni né la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986
Il provvedimento lo indica tra i riferimenti normativi, ma il testo disponibile non espone una specifica disposizione né un passaggio interpretativo riferibile a questa norma.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27
Il provvedimento lo indica tra i riferimenti normativi, ma il testo disponibile non riporta il contenuto dell’articolo né una specifica interpretazione applicativa.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato in relazione a una dichiarazione di successione fondata su un testamento non comporta automaticamente il diritto al rimborso quando una dichiarazione successiva, basata su un testamento posteriore, determina un distinto adempimento tributario.
- L’omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione di successione può escludere la fondatezza della domanda di restituzione delle somme contestate.
- La mera affermazione di una duplicazione d’imposta non basta, da sola, a ottenere il rimborso: occorre considerare le diverse dichiarazioni di successione, i testamenti su cui si fondano, i beni dichiarati e i tributi assolti.
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