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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 169 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Illegittimità atto impugnato per mancata indicazione della targa del veicolo - Mancata indicazione data di consegna dei ruoli ad Equitalia - Mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da un dirigente privo della qualifica dirigenziale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’intimazione di pagamento relativa a tasse automobilistiche, deducendo: la mancata indicazione della targa del veicolo; l’omessa indicazione della data di consegna dei ruoli a Equitalia; e la mancata sottoscrizione dell’atto da parte di un soggetto munito di qualifica dirigenziale.

La decisione

Il giudice ha respinto le contestazioni e ritenuto legittima l’intimazione. La targa non è un elemento necessario dell’atto; la cartella di pagamento richiamata nell’intimazione era stata ritualmente notificata; nessuna norma impone di indicare la data di consegna dei ruoli a Equitalia né richiede che l’intimazione sia sottoscritta da un dirigente. Tali omissioni, pertanto, non determinano la nullità dell’atto. Il testo fornito non riporta importi, date, il grado o l’esito di eventuali precedenti decisioni, né statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    La decisione lo indica tra i riferimenti normativi in materia di tasse automobilistiche, ma il testo disponibile non specifica quale sua disposizione sia stata applicata né riporta un passaggio interpretativo del giudice.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo disponibile non espone un’applicazione concreta o un’interpretazione di questo articolo.

Massime di principio

  • L’assenza della targa nell’intimazione di pagamento non comporta di per sé la nullità dell’atto, secondo la decisione riassunta.
  • Se la cartella di pagamento richiamata nell’intimazione è stata ritualmente notificata, la sua mancata riproduzione integrale nell’intimazione non risulta sufficiente, in questo caso, a invalidare quest’ultima.
  • Non si può dedurre la nullità dell’intimazione dalla mancata indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario quando tale indicazione non è richiesta da una norma applicabile.
  • La sottoscrizione da parte di un soggetto privo di qualifica dirigenziale non determina, da sola, la nullità dell’intimazione se nessuna disposizione impone tale qualifica.

Testo integrale

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