Sentenza del 20/04/2016 n. 169 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Illegittimità atto impugnato per mancata indicazione della targa del veicolo - Mancata indicazione data di consegna dei ruoli ad Equitalia - Mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da un dirigente privo della qualifica dirigenziale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’intimazione di pagamento relativa a tasse automobilistiche, deducendo: la mancata indicazione della targa del veicolo; l’omessa indicazione della data di consegna dei ruoli a Equitalia; e la mancata sottoscrizione dell’atto da parte di un soggetto munito di qualifica dirigenziale.
La decisione
Il giudice ha respinto le contestazioni e ritenuto legittima l’intimazione. La targa non è un elemento necessario dell’atto; la cartella di pagamento richiamata nell’intimazione era stata ritualmente notificata; nessuna norma impone di indicare la data di consegna dei ruoli a Equitalia né richiede che l’intimazione sia sottoscritta da un dirigente. Tali omissioni, pertanto, non determinano la nullità dell’atto. Il testo fornito non riporta importi, date, il grado o l’esito di eventuali precedenti decisioni, né statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in L. 28 febbraio 1983, n. 53
La decisione lo indica tra i riferimenti normativi in materia di tasse automobilistiche, ma il testo disponibile non specifica quale sua disposizione sia stata applicata né riporta un passaggio interpretativo del giudice.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo disponibile non espone un’applicazione concreta o un’interpretazione di questo articolo.
Massime di principio
- L’assenza della targa nell’intimazione di pagamento non comporta di per sé la nullità dell’atto, secondo la decisione riassunta.
- Se la cartella di pagamento richiamata nell’intimazione è stata ritualmente notificata, la sua mancata riproduzione integrale nell’intimazione non risulta sufficiente, in questo caso, a invalidare quest’ultima.
- Non si può dedurre la nullità dell’intimazione dalla mancata indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario quando tale indicazione non è richiesta da una norma applicabile.
- La sottoscrizione da parte di un soggetto privo di qualifica dirigenziale non determina, da sola, la nullità dell’intimazione se nessuna disposizione impone tale qualifica.
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