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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione n. 2010 2967/4, emesso il 2 marzo 2012, sostenendo che il terreno acquistato per usucapione fosse un bosco, come indicato nella dichiarazione di valore presentata il 6 agosto 2009 e comprovato, secondo la contribuente, da dati catastali e documentazione fotografica. L’Ufficio aveva invece qualificato il bene come vigneto, elevandone il valore da 4.000 a 36.439,50 euro e chiedendo 5.623,12 euro di imposte, altrettanti di sanzioni e 390,91 euro di interessi, per un totale di 11.637,15 euro. In appello la società ha inoltre contestato che la sentenza civile di usucapione potesse vincolare l’Agenzia, ha dedotto un possibile errore nell’indicazione del vigneto e ha invocato l’applicazione dell’imposta secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto. Ha chiesto anche una CTU.

La decisione

La CTR di Trieste ha respinto l’appello, confermando la decisione della CTP di Gorizia, che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso. Per la CTR l’imposta di registro è un’imposta d’atto: conta la sentenza portata a registrazione e il suo contenuto giuridico. La sentenza del Tribunale di Gorizia aveva dichiarato l’acquisto per usucapione sulla base di prove testimoniali relative al possesso e alla coltivazione a vigneto; pertanto, ai fini dell’imposta, l’atto attestava l’acquisto della proprietà di un vigneto. La diversa situazione materiale dedotta dalla società e l’eventuale errore nella sentenza civile non modificavano la qualificazione rilevante per la registrazione; per la stessa ragione è stata ritenuta irrilevante un’eventuale CTU sullo stato dei luoghi. L’appello è dunque risultato infondato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in considerazione della particolarità del caso e della presenza di fatti divergenti.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'art. 20 del d.p.r. n. 131/1986, per il quale l'imposta va applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, indica all'interprete non solo di non dar peso al titolo o alla forma apparente, ma anche di attenersi alla tipologia ed agli effetti giuridici degli atti.

    La CTR applica la norma considerando l’atto registrato per la sua tipologia e per i suoi effetti giuridici, senza attribuire rilievo decisivo al titolo o alla forma apparente. Nel caso concreto, la sentenza di usucapione e gli elementi probatori che ne costituivano il fondamento qualificavano il bene come vigneto; la diversa condizione materiale allegata dalla contribuente non poteva prevalere, ai fini dell’imposta di registro, sul contenuto dell’atto.

Massime di principio

  • Quando si registra una sentenza, la qualificazione rilevante ai fini dell’imposta di registro va ricavata dal contenuto e dagli effetti giuridici dell’atto registrato, non da una situazione materiale diversa allegata successivamente, secondo l’impostazione applicata dalla CTR in questo caso.
  • Se una pronuncia di usucapione fonda l’acquisto sulla prova del possesso di un bene utilizzato in un determinato modo, tale contenuto può incidere sulla qualificazione fiscale dell’atto registrato. Contestare la descrizione materiale del bene potrebbe non essere sufficiente se l’atto e le prove recepite nella pronuncia attestano una diversa qualificazione.
  • Una CTU diretta soltanto a ricostruire lo stato materiale dei luoghi può essere irrilevante quando la controversia fiscale, secondo il giudice, dipende dalla qualificazione e dagli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione.
  • La decisione non stabilisce in termini generali che una sentenza civile vincoli sempre l’Amministrazione finanziaria: nel caso concreto la CTR ha fondato l’esito sul contenuto della sentenza registrata e sulla funzione dell’imposta d’atto.

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