Cassazione Civile, Ordinanza n. 30070/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2013, emesso nei confronti di un socio accomandante al 50% di una s.a.s. operante nel trasporto di merci su strada. In primo grado la CTP rigettava il ricorso; in appello la CTR confermava l'accertamento, ritenendo legittimo il ricorso dell'Ufficio al metodo induttivo, fondato su un confronto statistico con 307 società analoghe della stessa provincia, in presenza di omessa dichiarazione e quindi con possibilità di utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. In Cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo la sussistenza di litisconsorzio necessario tra sé, la società di persone e l'altro socio amministratore; con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamentava violazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973 per avere il giudice di merito determinato il reddito d'impresa induttivamente senza imputare i costi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario originario tra società di persone e tutti i soci, compresi gli accomandanti, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi sociali e della conseguente automatica imputazione ai soci pro quota. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio quando il giudizio coinvolge più soggetti necessari; il processo celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è nullo in ogni stato e grado, anche d'ufficio.
richiamato a sostegno del litisconsorzio necessario, per affermare la necessaria partecipazione di tutti i soggetti titolari di una posizione inscindibile.
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo del ricorrente quale base della censura sulla necessità di integrare il contraddittorio nei rapporti di accertamento riferiti a società di persone e soci.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo per contestare i criteri di determinazione induttiva del reddito d'impresa.
art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo per contestare la determinazione del reddito senza considerare i costi.
l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e la loro imputazione automatica ai soci fondano il litisconsorzio necessario tra società e soci.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a redditi di società di persone, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, ivi compresi gli accomandanti, perché l'accertamento dei redditi è unitario e gli effetti si riflettono automaticamente su ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
- Se il giudizio su un accertamento societario è celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione della decisione e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Quando viene accolto un motivo che attiene a un vizio processuale radicale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →