Cassazione Civile, Sentenza n. 23273/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda un credito IVA maturato nel periodo 2003-2008 (circa euro 167.987/168.867) esposto nelle dichiarazioni della società e ripresentato per rimborso nel 2014. L'Agenzia ha negato il rimborso (provv. n. 508 dell'08.04.2014) e successivamente ha emesso una cartella di pagamento per il recupero dell'importo. Le questioni principali sono: se l'esposizione del credito in dichiarazione e la compilazione del quadro VX costituiscano richiesta di rimborso; quale sia il termine di prescrizione applicabile (decennale vs. altri termini) per crediti antecedenti all'apertura della procedura concorsuale; se la cessazione dell'attività per fallimento legittimi il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; e la possibilità per il giudice tributario di qualificare la domanda anche ai fini del secondo comma dell'art. 30 in virtù della sua funzione di 'impugnazione-merito'.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti connessi e, esaminando prioritariamente il ricorso relativo al diniego di rimborso, ha rigettato i ricorsi principali proposti dall'Agenzia e dichiarato assorbiti gli incidentali. Ha confermato i giudizi di merito che avevano riconosciuto il diritto al rimborso del credito IVA (per circa euro 168.867,00) sia sulla base del calcolo del triennio ai sensi dell'art. 30, comma 4 (computo avente inizio dalla dichiarazione 2009) sia, in via concorrente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, per la cessazione dell'attività dovuta al fallimento (dichiarato il 21.4.2009) e alla vendita degli unici beni aziendali. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di cessazione effettiva dell'attività, l'esposizione del credito da parte del curatore fallimentare nella dichiarazione o la dichiarazione ex art. 74-bis equivalgono a una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso e fanno decorrere il termine decennale di prescrizione. Ne consegue l'illegittimità del recupero operato con la cartella impugnata e la conferma della sentenza di annullamento della cartella.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 30 (commi 2 e 4)
Art. 30, comma 2: il diritto al rimborso per cessazione dell'attività nasce al momento della cessazione effettiva; l'esposizione del credito nelle dichiarazioni del curatore o nella dichiarazione ex art. 74-bis può costituire manifestazione della volontà di ottenere il rimborso. Art. 30, comma 4: per il calcolo della minore eccedenza detraibile nel triennio il computo deve partire dalla dichiarazione rilevante (nel caso, dalla dichiarazione 2009) e non dalla sola data della domanda di rimborso presentata successivamente.
Richiamato nei motivi di impugnazione relativi alla tenuta in dichiarazione del credito; la Corte verifica la corretta applicazione dell'art. 19 in combinato con l'art. 30 in relazione alla qualificazione della domanda e alla prova del credito.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Norma che disciplina la liquidazione automatizzata e la cartella derivante da liquidazione sulla dichiarazione integrativa; la Corte ha ritenuto secondaria la contestazione relativa alla modalità di recupero (art. 54-bis) rispetto al consolidamento del diritto al rimborso accertato in giudizio.
d.P.R. n. 633/1972, art. 74-bis
La dichiarazione del curatore/commissario liquidatore ai sensi dell'art. 74-bis è equiparata alla dichiarazione di cessazione di attività e chiude il rapporto tributario antecedente alla procedura concorsuale, facendo nascere il diritto al rimborso e facendo decorrere il termine di prescrizione decennale dal momento della sua presentazione o dalla scadenza del termine per presentarla.
Richiamato per spiegare la natura del processo tributario come processo di 'impugnazione-merito', che legittima il giudice tributario a esaminare nel merito la pretesa sostitutiva e, se del caso, a qualificare la domanda nei limiti delle richieste di parte.
d.lgs. n. 546/1992, art. 39, comma 1-bis
Richiamata nella discussione sulla riunione dei procedimenti e sui poteri istruttori/decisori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto corretta la riunione dei due procedimenti connessi.
d.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
Norma sulle dichiarazioni integrative e relativi termini; l'Agenzia aveva censurato tardività delle integrative, ma la Corte ha ritenuto che tali profili non inficiano il consolidamento del diritto al rimborso già accertato.
Richiamato nel contesto della prescrizione: la Corte applica il principio della prescrizione ordinaria decennale al rimborso dei crediti IVA antecedenti all'apertura della procedura concorsuale quando la domanda non può essere soddisfatta per prosecuzione dell'attività (qui: cessazione/fallimento).
Codice di Procedura Civile, art. 360 (comma 1, nn. 3 e 4)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'Agenzia (violazione di norme di diritto, nullità, etc.); la Corte ha valutato tali censure e ne ha rigettato alcune per inammissibilità o infondatezza.
Codice Civile, artt. 2697 e 2729
Richiamati in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che l'onere di provare la sussistenza del credito grava sul richiedente il rimborso, tuttavia in questo caso sussistono documenti e riconoscimenti amministrativi non censurati che hanno portato i giudici di merito ad accertare il credito.
Massime di principio
- In caso di fallimento, la dichiarazione presentata dal curatore (art. 74-bis) è equiparabile alla dichiarazione di cessazione e può far nascere il diritto al rimborso IVA per cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 30, comma 2.
- L'esposizione del credito in dichiarazione e la compilazione del quadro 'VX' possono costituire una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso quando la compensazione non è possibile (es. cessazione dell'attività); questo fa decorrere il termine di prescrizione decennale.
- Il giudice tributario, in quanto giudice di 'impugnazione-merito', può qualificare la domanda e valutare la pretesa anche sotto il diverso titolo giuridico (es. art. 30, comma 2 e comma 4) purché ciò avvenga nei limiti del petitum e senza pregiudicare la difesa delle parti.
- Se i giudici di merito hanno accertato il diritto al rimborso con pronunce conformi e l'Amministrazione non ha efficacemente contestato l'esistenza del credito, il recupero mediante cartella è illegittimo e va annullato.
- La presentazione tardiva di dichiarazioni integrative o l'emissione di liquidazioni automatizzate (art. 54-bis) non pregiudica il consolidamento del diritto al rimborso quando sussistono elementi probatori e pronunce di merito favorevoli.
- Nelle pluralità di ragioni di decisione, chi impugna deve contestare tutte le rationes decidendi: la mancata impugnazione di una delle ragioni autonome rende inammissibili censure relative alle altre che, pur fondate, non modificherebbero l'esito della decisione.
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