Cassazione Civile, Sentenza n. 23228/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato il ricorso di Metro Italia relativo alla TARI 2014 su ampie superfici di tre punti vendita all'ingrosso a Roma. Metro contestava la tassazione di superfici adibite a ricevimento, lavorazione ed esposizione della merce ritenute produttive in via prevalente di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) e dunque escluse dalla TARI, deducendo in particolare: omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata; omesso esame delle denunce/denunce di variazione prodotte (art. 70 d.lgs. n.507/1993); errata applicazione delle norme su imballaggi e rifiuti (d.lgs. n.22/1997, d.lgs. n.152/2006, legge n.147/2013); mancanza del servizio pubblico di raccolta per quelle aree; questioni di compatibilità con norme europee e profili di costituzionalità. AMA ha eccepito nullità di notifica e ha depositato controricorso tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - ritenuto tardivo il controricorso di AMA ma ha escluso la nullità della notifica del ricorso in Cassazione per notifica al domicilio eletto; - rigettato i motivi relativi a carenza di motivazione, all'assenza del servizio e alle questioni di incompatibilità costituzionale ed europea (primi, quinto e sesto motivi infondati); - ritenuto fondati i motivi relativi all'omesso esame del fatto decisivo e alla corretta applicazione dell'onere di denuncia/informazione (secondo e terzo motivi): la CTR non ha adeguatamente valutato e motivato il contenuto e la rilevanza delle denunce/denunce di variazione (3 dicembre 2009 e 1 marzo 2010) e della documentazione fatturativa presentata da Metro, per stabilire se parti delle superfici producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali esenti dalla TARI. La Corte ha annullato la sentenza impugnata sul punto e rinviato la causa ai giudici di merito per nuova valutazione motivata delle denunce e delle prove relative all'esenzione della quota variabile della TARI. La Corte ha inoltre ribadito che, anche in caso di esenzione della quota variabile per rifiuti speciali non assimilabili, permane l'obbligo di pagamento della quota fissa della TARI.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l'onere di denuncia/denuncia di variazione in capo al contribuente è rilevante per ottenere l'esclusione di aree dalla superficie tassabile; la mancata corretta o riconosciuta denuncia può influire sul diritto all'esenzione e deve essere valutata dai giudici di merito
art. 1, commi 641, 642, 649, 651, 654, legge n. 147/2013
definisce il presupposto della TARI, esclude dalla TARI le aree dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali purché il produttore dimostri l'avvenuto trattamento; demanda ai regolamenti comunali la disciplina delle riduzioni; prevede la struttura in quota fissa e variabile e responsabilità di copertura dei costi
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Titolo II - gestione degli imballaggi)
attribuisce ai produttori/utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi (inclusi obblighi di raccolta e costi), vieta l'immissione di imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta urbana, e quindi limita l'assoggettabilità di tali rifiuti alla privativa comunale
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 226, comma 2)
richiamato nel contesto della disciplina dei rifiuti e della non assimilabilità di talune categorie di imballaggi ai rifiuti urbani
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
regolamento per il metodo normalizzato di determinazione della tariffa: stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa (investimenti) e una parte variabile (quantità di rifiuti), principio richiamato per giustificare l'obbligo di pagamento della quota fissa anche da produttori di rifiuti speciali
Direttive UE 94/62/CE e 2008/98/CE e giurisprudenza CJEU (es. causa C-254/08 Futura Immobiliare; C-335/16)
principio comunitario "chi inquina paga" non impedisce agli Stati di adottare modalità di finanziamento collettivo del servizio rifiuti (tassa/ tariffa) e permette differenziazioni per categorie purché non risultino costi manifestamente sproporzionati; il giudice nazionale deve verificare la proporzionalità
Massime di principio
- In materia di TARI è onere del contribuente, che reclama l'esenzione di porzioni di superficie per produzione prevalente di rifiuti speciali, provare non solo la natura dei rifiuti ma anche aver adempiuto agli obblighi procedurali di denuncia/denuncia di variazione (art. 70 d.lgs. 507/1993 e relative disposizioni), corredando la domanda con documentazione idonea (fatture, planimetrie, contratti con operatori autorizzati, evidenze di trattamento/smaltimento).
- La sussistenza di rifiuti derivanti da imballaggi terziari e, in alcuni casi, secondari può sottrarre la quota variabile della TARI, ma non esime dal pagamento della quota fissa: la quota fissa è destinata alla copertura di costi generali e di investimento del servizio e rimane dovuta anche se il contribuente smaltisce autonomamente rifiuti speciali.
- Il giudice di merito deve valutare con adeguata e motivata istruttoria le denunce e le prove sulla produzione "in via continuativa e prevalente" di rifiuti speciali; una valutazione sommaria o un generico cenno può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- La qualificazione della natura dei rifiuti (primari/secondari/terziari) è determinante per l'assimilazione ai rifiuti urbani: non rileva la mera destinazione commerciale (es. commercio all'ingrosso) ma la tipologia materiale e la modalità di formazione dei rifiuti all'interno dei locali.
- Questioni di compatibilità con il diritto UE (principio "chi inquina paga" e direttive imballaggi/rifiuti) non impediscono la tassazione nazionale purché il sistema sia proporzionato e non imponga oneri manifestamente sproporzionati a determinate categorie; il rinvio pregiudiziale non è obbligatorio se la questione è già sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza comunitaria.
- Sul piano processuale: curare la corretta elezione di domicilio e la notifica degli atti processuali; le eccezioni sulle modalità di notifica sono valutate restrittivamente e possono essere sanate dalla costituzione o dall'ulteriore notificazione (anche tardiva).
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