Cassazione Civile, Sentenza n. 23229/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato sanzioni IVA e IRAP per le annualità 2012-2013 contestate ad Angelotti in relazione a un accertamento su una maxi-frode tramite il "Consorzio Expo Job" e cooperative coinvolte in operazioni soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione sosteneva che, oltre alla società contribuente, potesse essere sanzionata anche la professionista per concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997; la CTR aveva ritenuto invece che l'art. 7 d.l. 269/2003 escludesse la responsabilità sanzionatoria di terzi rispetto alla società dotata di personalità giuridica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, affermando un principio di diritto: l'art. 7 d.l. 269/2003, che prevede che le sanzioni relative al rapporto tributario di società dotate di personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica, non esclude in assoluto l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 472/1997 nei confronti di terzi. Può infatti sussistere concorso sanzionabile quando il terzo abbia avuto una compartecipazione "interessata e autonoma" nel perseguimento di finalità illecite, quindi con un vantaggio autonomo e non meramente il compenso professionale. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato tale profilo e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il processo alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia per nuovo esame in diversa composizione. Il secondo motivo (richiamo a precedenti e possibile giudicato) è stato ritenuto infondato/irrilevante.
Norme richiamate
art. 7, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (conv. l. 24 novembre 2003, n. 326)
Stabilisce che le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; la Corte precisa però che tale norma non abroga l'art. 9 del d.lgs. 472/1997 quando il terzo abbia un beneficio autonomo e una compartecipazione interessata e autonoma all'illecito.
art. 9, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina il concorso di più soggetti nella violazione tributaria; la Corte afferma che trova applicazione anche con riferimento a società dotate di personalità giuridica quando il concorrente terzo abbia perseguito un vantaggio autonomo e non sia limitato alla mera prestazione professionale.
art. 11, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Riferito storicamente alla solidarietà nel pagamento della sanzione; l'introduzione dell'art. 7 ha modificato l'assetto ma non ha implicitamente cancellato le regole sul concorso se compatibili.
art. 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Definizione di sanzione amministrativa con riferimento alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; utile per interpretare la nozione di concorso rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come disposizione di legge invocata per vizio di diritto nella motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione di norme sanzionatorie.
art. 111, comma 6, Cost.
Citando la dedotta violazione del diritto al doppio grado di giudizio; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito o infondato rispetto all'esito del primo motivo.
artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; art. 2909 c.c.; art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente per prospettare vizi connessi a richiami di precedenti e presunto giudicato; la Corte li ha ritenuti non fondati o irrilevanti nel contesto.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. 269/2003 non esclude automaticamente la responsabilità sanzionatoria di terzi: il concorso ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 472/1997 resta applicabile quando il terzo abbia una compartecipazione interessata e autonoma nell'illecito e persegua un vantaggio distinto da quello della società.
- Per qualificare il terzo come concorrentemente sanzionabile non è sufficiente il mero compenso professionale: è necessario un "quid pluris" (vantaggi autonomi o ruoli attivi quali ideatore, mediatore o suggeritore interessato nelle operazioni illecite).
- Occorre sempre un accertamento di fatto puntuale da parte del giudice di merito: la sussistenza del concorso richiede prove concrete della compartecipazione autonoma e degli specifici benefici perseguiti dal terzo.
- Nei casi di "società cartiera" o di fittizia strumentalità della società al vantaggio personale di un soggetto fisico, viene meno la ratio dell'art. 7 e si torna a sanzionare le persone fisiche autrici dell'illecito.
- Al giudice è richiesto di distinguere due piani: (a) la scelta del soggetto passivo della sanzione tra società e suoi organi (profili dell'art. 7) e (b) la pluralità di autori dell'illecito e il loro concorso (profili dell'art. 9); le due regole sono complementari e vanno coordinate, non sovrapposte.
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