Cassazione Civile, Sentenza n. 23371/2024 del 29/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La cooperativa Amacar Bus impugnava dinanzi al Tribunale di Roma le deliberazioni assembleari del consorzio CAM BUS (approvazione del bilancio, esercizio del diritto di recesso di due società consorziate e altri atti). Amacar aveva proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, si era dichiarato incompetente ritenendo competente il Tribunale di Tivoli, sulla base dell'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003 secondo cui la competenza funzionale delle sezioni specializzate non si estende ai consorzi. La ricorrente contestava tale esclusione sostenendo che il consorzio convenuto aveva rilevanza esterna e richiamava norme del codice civile relative alla disciplina societaria, e citava un diverso orientamento di altro collegio. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'accoglimento del ricorso (competenza della sezione specializzata).
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato che l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 elenca le categorie di società soggette alla competenza funzionale delle sezioni specializzate (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, mutue assicuratrici) e non comprende i consorzi (disciplinati dal titolo X del libro V c.c.). Ne consegue che i consorzi e le società consortili ex art. 2615-ter c.c. sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 3 d.lgs. 168/2003. La Corte ha quindi ritenuto irrilevanti, ai fini della competenza, la rilevanza esterna del consorzio o la presenza di attività con terzi e ha dichiarato competente il Tribunale di Tivoli. La Corte ha rimesso la disciplina delle spese al merito e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/02.
Norme richiamate
d.lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 2
«Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento».
La norma riserva la competenza funzionale delle sezioni specializzate a determinate categorie di società previste nel libro V (titoli indicati) e non comprende i consorzi; pertanto le controversie inerenti consorzi non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate per le imprese.
Codice civile, titolo X del libro V (consorzi) e art. 2602 e ss.
Il consorzio è disciplinato separatamente dalle società: è un contratto/organizzazione tra imprenditori per lo svolgimento di fasi comuni delle rispettive imprese e non mira alla produzione di utili da dividere tra i consorziati; questa differente natura giustifica l'esclusione dalla competenza delle sezioni specializzate.
Codice civile, art. 2615-ter (società consortili)
Anche le società consortili rientrano nel titolo X e, pertanto, secondo la Corte sono escluse dalla competenza funzionale delle sezioni specializzate, nonostante possano assumere forme societarie: la forma societaria non estende la competenza prevista dall'art. 3 d.lgs. 168/2003.
Codice civile, art. 2247 (società)
La distinzione tra contratto di società (scopo di dividere utili e di esercitare un'attività economica in comune) e contratto di consorzio (organizzazione per lo svolgimento di fasi delle imprese consorziate) è fondamentale per definire la natura dell'ente e la conseguente competenza.
Codice civile, art. 2082 (impresa)
La nozione di impresa (svolgimento professionale di attività economica finalizzata allo scopo di lucro) è utilizzata per delimitare quali enti rientrano nell'ambito delle sezioni specializzate: le società di capitali che esercitano impresa rientrano, i consorzi no.
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in ordine all'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del regolamento di competenza.
Massime di principio
- I consorzi disciplinati dal titolo X del libro V del codice civile non rientrano nella competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 168/2003: le controversie inerenti consorzi devono essere dirette all'ufficio competente ordinario indicato territorialmente.
- La rilevanza esterna del consorzio, la possibilità di svolgere attività verso terzi o la produzione di eccedenze di gestione non trasformano il consorzio in una società ai fini della competenza delle sezioni specializzate: la natura e lo scopo dell'ente prevalgono sulla mera forma o attività.
- Anche le società consortili ex art. 2615-ter c.c., pur potendo assumere una forma societaria, sono considerate nel titolo X e dunque escluse dalla competenza funzionale delle sezioni specializzate; non è sufficiente il richiamo formale a discipline societarie per far conseguire la competenza speciale.
- Per determinare il giudice competente è necessario valutare la natura giuridica sostanziale dell'ente (consorzio vs società) e la disciplina normativa applicabile più che la registrazione o alcune clausole statutarie che richiamano norme societarie.
- In caso di controversia su atti del consorzio, chi intenda mantenere la competenza della sezione specializzata dovrà dimostrare la sussistenza di una vera e propria natura societaria di capitale (rientrante nei titoli espressamente indicati dall'art. 3 d.lgs. 168/2003), altrimenti il regolamento di competenza ha scarse probabilità di accoglimento.
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