Cassazione Civile, Sentenza n. 12434/2021 del 11/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esposito aveva pignorato un'imbarcazione intestata a Queens Yacht S.r.l. (poi dichiarata fallita). Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinto il processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 c.p.c. e, con decreto in pari data, ha liquidato compensi a favore dell'I.V.G. in qualità di custode (euro 13.725,00). Esposito ha impugnato i provvedimenti con il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. richiamando l'art. 170 del D.P.R. 115/2002 e l'art. 15 del D.Lgs. 150/2011, sostenendo che l'ordinanza di estinzione avrebbe dovuto essere considerata come pronuncia di improcedibilità dell'esecuzione individuale ai sensi dell'art. 51 L.F.; di conseguenza, a suo avviso, non avrebbe potuto essere emesso il decreto di liquidazione delle spettanze del custode. Ha altresì contestato l'individuazione della parte tenuta al pagamento e la quantificazione/valutazione del bene (sostenendo che la stima sarebbe stata fatta dall'I.V.G. e non da un perito come previsto).
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile, già in via preliminare, l'opposizione proposta con il rito ex art. 702-bis c.p.c. quanto alle questioni attinenti all'estinzione del processo esecutivo e ai provvedimenti consequenziali diversi dalla determinazione del quantum: tale impugnazione non poteva essere proposta con l'art. 170 T.U.S.G. e pertanto la decisione del Tribunale su quei profili è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.. La Corte ha inoltre affermato che il decreto di liquidazione dei compensi può legittimamente essere emesso dopo la dichiarazione di estinzione o chiusura anticipata, in applicazione dell'art. 632, comma 3, c.p.c. Quanto alle doglianze specifiche sulla determinazione del quantum del compenso del custode e su profili istruttori (valutazione del bene, necessità di esperto), il Tribunale non ha esaminato la questione nella completezza del contraddittorio (mancata chiamata del debitore esecutato, litisconsorte necessario): su tali punti la sentenza è stata cassata con rinvio ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., per un nuovo esame con contraddittorio integrato; alla remittenda si dovranno anche decidere le spese di legittimità. La Corte ha, infine, escluso la conversione dell'opposizione proposta nel rito sommario in un'opposizione agli atti esecutivi per mancata tempestività.
Norme richiamate
Norma sulla estinzione del processo esecutivo; la Corte conferma che l'ordinanza di estinzione è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. e non con l'art. 170 T.U.S.G.
Il comma 3 stabilisce che il custode deve rendere conto dopo la dichiarazione di estinzione, da cui la Corte deduce che la liquidazione delle spettanze del custode può avvenire anche successivamente alla estinzione/chiusura anticipata del processo esecutivo.
Strumento (reclamo) indicato per impugnare le pronunce di estinzione e i provvedimenti consequenziali relativi alla regolamentazione e liquidazione delle spese tra le parti del processo estinto; diverso dall'opposizione ex art. 170 T.U.S.G.
Opposizione agli atti esecutivi: rimedio idoneo a contestare provvedimenti di improcedibilità/chiusura anticipata e altri provvedimenti del giudice dell'esecuzione, se proposto nei termini (20 giorni).
art. 170 D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.)
Limita l'ambito dell'opposizione ex art. 170 alle sole questioni attinenti al quantum della liquidazione degli ausiliari; non è lo strumento per contestare estinzione, individuazione del soggetto tenuto al pagamento o altri profili procedurali.
Prevede l'applicazione del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per l'opposizione ex art. 170 del T.U.S.G.; la Corte ne delimita l'ambito operativo in relazione ai profili contestabili.
art. 51 L.F. (legge fallimentare)
Riferita dall'attore come possibile causa di improcedibilità dell'esecuzione individuale dopo il fallimento, ma la Corte ritiene irrilevante trasformare l'atto di estinzione in pronuncia di improcedibilità ai fini dell'impugnazione proposta.
Rito sommario utilizzato dall'attore per l'opposizione ex art. 170 T.U.S.G.; la Corte chiarisce che tale rito non può essere usato per impugnare questioni estranee al quantum della liquidazione.
Consente la cassazione senza rinvio quando l'opposizione non poteva essere proposta; la Corte la applica alle questioni relative ai primi due motivi.
Consente la cassazione con rinvio quando è necessario un nuovo giudizio con contraddittorio integrale; la Corte la applica alle doglianze sul merito della liquidazione del custode e sulla istruttoria.
art. 95, 306, 310, 631 c.p.c. (citati nel ricorso)
Richiamati dal ricorrente per criticare i provvedimenti esecutivi; la Corte valuta che le questioni attinenti all'estinzione e agli effetti consequenziali richiedono rimedi del processo esecutivo, non il rito ex art. 170 T.U.S.G.
art. 136, 643, 653, 654 codice della navigazione; D.M. 109/07 e D.M. 80/09
Riferimenti invocati dal ricorrente in relazione alla valutazione e alla vendita dell'imbarcazione; la Corte rileva esigenze istruttorie e di contraddittorio (es. possibile necessità di esperto/valutazione), rimandando la valutazione al giudice di merito con le parti complete.
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 170 T.U.S.G. (rito ex art. 702-bis c.p.c.) è limitata a contestare il quantum della liquidazione degli ausiliari; non è lo strumento per impugnare l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo né per decidere quale parte debba pagare le spese.
- Le pronunce di estinzione del processo esecutivo e i provvedimenti consequenziali relativi alla regolamentazione delle spese tra le parti si impugnano con i rimedi tipici del processo esecutivo (reclamo ex art. 630 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo la natura del provvedimento e i termini).
- La liquidazione delle spettanze del custode può legittimamente essere disposta anche dopo la dichiarazione di estinzione o di chiusura anticipata del processo, in applicazione dell'art. 632 c.p.c.; dunque l'esistenza dell'estinzione non esclude a priori la liquidazione.
- Contestazioni sulla determinazione del compenso del custode (quantum) richiedono il contraddittorio con tutte le parti interessate (incluso il debitore esecutato), pena la nullità/necessità di cassazione e rinvio per integrazione del contraddittorio.
- Non è possibile convertire un'azione proposta con un rito in un altro rimedio tipico del processo esecutivo se non sono rispettati i termini di legge per il rimedio opportuno (es. opposizione ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni).
- In procedimenti che coinvolgono beni mobili-navali e vendite giudiziarie, va valutata l'opportunità di consulenze/valutazioni tecniche regolari (perito), e il giudice di merito deve pronunciarsi con adeguata motivazione su eventuali vizi nella stima.
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