Cassazione Civile, Sentenza n. 12372/2021 del 11/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Verifica fiscale Guardia di Finanza per gli anni 2003-2007 con contestazione di omessa dichiarazione di ricavi. Nel contraddittorio del 20 novembre 2008 fu redatto un processo verbale con determinazioni concordate; per il 2003 e 2004 furono poi adottati atti di accertamento con adesione e pagati. Successivamente l'Agenzia emise avvisi di accertamento per altre annualità (in particolare 2005) richiedendo importi superiori all'accordo. Le società e i soci impugnarono; la CTR accolse le ragioni dei contribuenti ritenendo nulli gli atti per violazione dell'accordo e del legittimo affidamento. L'Agenzia ricorse in Cassazione contestando la rilevanza vincolante del verbale di contraddittorio, invocando il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria e lamentando errori di diritto e di procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e, dopo aver esaminato questioni processuali (tra cui la mancata riunione degli appelli), ha affermato che il verbale di contraddittorio del 20 novembre 2008, pur inserito nella procedura di accertamento con adesione, non costituisce di per sé un negozio giuridico vincolante di diritto privato: gli effetti vincolanti sorgono con l'adozione formale dell'atto di accertamento con adesione sottoscritto dall'ufficio e dal contribuente e con il pagamento previsto dalla normativa. Tuttavia la Corte ha altresì riconosciuto che l'Amministrazione, emanando successivamente avvisi per importi eccedenti senza motivazione e dopo aver già adottato atti di adesione per alcune annualità puntualmente adempiuti dai contribuenti, ha potuto violare il principio del legittimo affidamento e della buona fede (art. 10 L. 212/2000). Ne è conseguito il principio secondo cui, in tali condizioni, la maggior pretesa erariale corrispondente alla differenza tra quanto concordato nel contraddittorio e quanto poi richiesto con l'avviso può risultare inesigibile. Per tali ragioni la Corte ha accolto i ricorsi principali dell'Agenzia nei termini indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati; ha inoltre dichiarato inammissibili o assorbite altre doglianze processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 274, art. 112, art. 335, art. 132 (c.p.c.)
Richiamate in relazione alla riunione dei ricorsi, ai limiti di deducibilità in cassazione delle censure processuali e all'obbligo di pronuncia su eccezioni rilevanti; omissioni procedurali non determinano automaticamente nullità se non è provato concreto pregiudizio della difesa
d.lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione)
art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
Regola la procedura di accertamento con adesione: il processo verbale di contraddittorio raccoglie la proposta dell'Ufficio ma la determinazione diventa atto impositivo vincolante solo con l'adozione formale dell'accertamento con adesione (sottoscrizione) e il pagamento previsto; il verbale senza l'atto e il pagamento resta interno e non elimina la pretesa originaria
D.lgs. n. 546/1992 (processo tributario)
art. 17-bis, art. 48, art. 29, art. 61
Richiamati per i profili processuali del contenzioso tributario, compresa la disciplina relativa alla riunione delle impugnazioni e ai termini/forme del processo tributario
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 10, comma 1 e comma 2
Principio di collaborazione e buona fede fra contribuente e Amministrazione; tutela del legittimo affidamento: se il contribuente si è conformato a indicazioni dell'Amministrazione o ha fatto affidamento legittimo su comportamenti coerenti e favorevoli, l'Amministrazione può subire limiti nell'esercizio successivo della pretesa (es. esclusione di sanzioni o inesigibilità di maggiori richieste in caso di violazione dell'affidamento)
Codice civile
Menzionato dalla ricorrente in tema di validità dei negozi giuridici; la Corte ha ritenuto però inapplicabile la qualificazione civilistica al verbale di contraddittorio nell'ambito del procedimento tributario
Massime di principio
- Un verbale di contraddittorio redatto nell'ambito dell'accertamento con adesione non ha di per sé efficacia di atto negoziale vincolante: per generare effetti pienamente vincolanti è necessaria l'adozione formale dell'accertamento con adesione conforme al d.lgs. 218/1997 (sottoscrizione dell'atto e pagamento previsto).
- Il principio del legittimo affidamento (art. 10 L. 212/2000) può tutelare il contribuente quando l'Amministrazione, dopo aver tenuto condotte apparenti e coerenti favorevoli a quest'ultimo, si discosta ingiustificatamente dalle determinazioni concordate: in tali casi può risultare inesigibile la maggiore pretesa corrispondente alla differenza fra quanto concordato e quanto reclamato.
- La violazione di norme procedurali (es. mancata riunione di appelli) non determina automaticamente la nullità della decisione; è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per i diritti della difesa.
- Eccezioni o censure non sollevate nel grado di merito e presentate per la prima volta in Cassazione sono, salvo casi particolari, inammissibili.
- La tutela derivante dal legittimo affidamento è concreta e proporzionata: non estende automaticamente i suoi effetti oltre l'aspettativa ragionevole del contribuente (ad es. non impedisce in assoluto all'Amministrazione di esercitare i suoi poteri, ma può rendere inesigibile la maggior pretesa quando ricorrano gli elementi di buona fede e affidamento)
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