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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12375/2021 del 11/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per il Piemonte che aveva rigettato, salvo parziale accoglimento sulle sanzioni, gli appelli del contribuente avverso avvisi di accertamento IRAP, IRPEF e IVA per gli anni 2000-2002. Questioni principali: legittimità di avvisi di accertamento motivati per relationem a un processo verbale di constatazione (PVC) emesso nei confronti del consorzio Manital al quale il ricorrente era consorziato; contestata omessa autofatturazione e relativi obblighi IVA; controversia sul concreto rapporto tra consorzio e consorziato (se il consorzio avesse operato come imprenditore autonomo o nell'ambito dei rapporti consortili); richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla determinazione della quota consortile in ragione di provvedimenti in autotutela dell'Agenzia. Il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione (tra cui violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi della decisione: molte censure risultano inammissibili perché non colgono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o perché tentano un riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie già compiute dalla CTR (materia di merito non sindacabile in cassazione); altre censure sono considerate non-motivi o carenti di specificità. La CTR era corretta nel ritenere legittimi gli avvisi nella parte in cui questi recepivano le ragioni del PVC portato a conoscenza del contribuente; inoltre la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla determinazione della quota consortile è stata ritenuta ammissibile in presenza di atti di autotutela dell'Agenzia. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 5.600,00 e attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla norma applicabile.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La Corte rileva che la CTR non ha fondato la legittimità degli avvisi sul mero richiamo al PVC del consorzio, bensì sul fatto che le ragioni del PVC erano state effettivamente portate a conoscenza del contribuente; quindi la censura relativa alla violazione di art. 7 è ritenuta mal posta per non aver colto la reale ratio decidendi.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le norme disciplinano i motivi di cassazione per violazione di legge e per omesso esame di fatto. La Corte ha richiamato i rigorosi limiti di ammissibilità delle censure: molte domande del ricorrente erano inammissibili perché costituivano tentativi di rinnovare il giudizio di merito o non individuavano specificamente errori di diritto o omissioni decisionali comprovabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 (I.V.A.)

    Le disposizioni riguardano l'operatività dell'IVA e gli obblighi collegati (inclusa la tematica dell'autofatturazione). La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente su presunta impossibilità di autofatturazione erano di fatto una richiesta di rivalutazione probatoria, non sindacabile in cassazione.

  • Codice civile

    Le norme concernono l'attività d'impresa e i rapporti consortili. La Corte ha ritenuto che la questione sul carattere imprenditoriale dell'attività del consorzio fosse una valutazione di fatto operata dalla CTR e non un errore di diritto tale da giustificare la cassazione.

  • D.lgs. n. 546 del 1992

    Prevede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha confermato che può sussistere una cessazione parziale della materia del contendere quando atti amministrativi (es. provvedimenti in autotutela) incidono su punti determinati della controversia.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater (modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012)

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sulla base della tipologia di pronuncia adottata.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento si richiama per relationem a un PVC a carico di terzi, è necessario verificare se le ragioni del PVC siano state effettivamente portate a conoscenza del contribuente: il semplice richiamo non è sufficiente se non emerge la comunicazione delle ragioni.
  • La Corte di Cassazione non riedevaluta i fatti né la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; i motivi che mirano a sostituire la valutazione probatoria sono inammissibili e devono essere formulati come errori di diritto o di motivazione ben specifici.
  • Le censure in cassazione devono rispettare i rigorosi requisiti di specificità e attinenza al decisum (art. 360 c.p.c.): vanno indicate le norme ritenute violate e dimostrato in che modo l'interpretazione o l'applicazione sia errata.
  • Le questioni relative all'obbligo di autofatturazione e alla qualificazione del rapporto tra consorzio e consorziato implicano accertamenti di fatto e di merito (esame della documentazione contabile e delle modalità operative): tali questioni possono essere sindacate in cassazione solo se vi è un vizio di diritto o di motivazione manifesto.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere parziale e riguarda specifici profili della controversia quando l'amministrazione compie atti di autotutela che incidono su quegli aspetti; in tali casi il giudice può estinguere solo la parte interessata.
  • In sede di impugnazione, evitare motivi generici o non autosufficienti: bisogna indicare chiaramente il fatto decisivo omesso, il punto di diritto ritenuto violato e dimostrare il nesso con la decisione impugnata.

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