Cassazione Civile, Sentenza n. 12373/2021 del 11/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di ICS. L'ufficio aveva disconosciuto, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, i costi sostenuti per l'acquisto di immobili e per fatture emesse da Europa 21, nonché aveva ricostruito induttivamente il reddito qualificandone parte come proveniente da fonte illecita. L'accertamento era nato da una verifica (anni 2003-2006) che aveva rilevato uno schema di frode immobiliare con cessioni tra società riconducibili a un unico soggetto (Marco Squatriti), rivendite rapide, locazioni e comodati familiari. La CTR aveva ritenuto l'avviso carente di motivazione per non aver messo a disposizione del contribuente parte del materiale d'indagine e aveva ritenuto provata la legittimità delle operazioni (esistenza del finanziamento, pagamento IVA, registrazioni contabili). L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, in particolare sulla motivazione e sulla deducibilità dell'IVA (art. 26 DPR 633/1972). ICS ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia e li ha ritenuti fondati: la CTR ha dato motivazione insufficiente e contraddittoria in più punti (in particolare sul richiamo al materiale d'indagine della Direzione Regionale Lombardia senza spiegare perché fosse necessario per la motivazione, sul mancato esame del collegamento 'informale' tra le società e sulla valutazione errata circa il finanziamento che non sarebbe servito al pagamento del prezzo) e ha errato nel ritenere legittima la detrazione IVA senza che fosse stata operata la rettifica prevista dall'art. 26 DPR 633/1972 quando l'operazione non si è realizzata e l'IVA non è stata versata dal fornitore. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato di ICS è stato rigettato. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio per nuovo esame, con condanna alle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
Ground di cassazione relativo a motivazione insufficiente o contraddittoria: la Corte verifica che il giudice di merito abbia esaminato analiticamente gli elementi decisivi e le inferenze logiche deducibili dalle prove; qui la CTR è stata censurata per omessa o insufficiente valutazione di punti decisivi.
Ground relativo a violazione o falsa applicazione di norme di diritto: richiamato in rapporto a censure sulla corretta applicazione delle norme tributarie e amministrative (es. art. 26 DPR 633/1972).
art. 26 d.P.R. n. 633/1972
Norma sulla rettifica dell'IVA da parte del cessionario/committente in caso di eventi sopravvenuti che annullano l'operazione imponibile: il destinatario della fattura che ha detratto l'IVA deve registrare la variazione per neutralizzare la detrazione se l'operazione non si è realizzata; la mancata rettifica giustifica la disconoscimento della detrazione.
art. 21, settimo comma, DPR 633/1972
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Prevede la responsabilità del soggetto che espone l'IVA in fattura quale debitore dell'imposta; rilevante per evitare la perdita di gettito quando il fornitore non versa l'IVA ma il cessionario l'ha portata in detrazione.
artt. 54 DPR 633/1972, 37-bis DPR 600/1973, 20 DPR 131/1986
Richiamate nel terzo motivo (assorbito) con riferimento a principi in materia fiscale, accertamento e abuso del diritto; la Corte ha comunque ritenuto i rilievi su questi punti assorbiti dopo l'accoglimento dei primi motivi.
art. 53 Cost.
Richiamato nei motivi subordinati sul riparto di potestà impositiva e principi costituzionali tributari; assorbito nel giudizio dopo le decisioni sulle questioni probatorie e sull'IVA.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Norma procedurale sul contenuto e specificità dell'appello nel processo tributario: la Corte ha precisato che nel processo tributario l'appello che ripropone le stesse ragioni può essere ritenuto sufficientemente specifico, in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello.
Massime di principio
- La 'motivazione per relationem' è legittima solo se il contribuente poteva conoscere o conoscere il contenuto dell'atto richiamato e solo nella parte in cui quel contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'avviso: non basta dimostrare l'esistenza di atti a lui sconosciuti, occorre provare che parti di essi siano essenziali per comprendere le ragioni dell'accertamento.
- Il giudice di merito deve esaminare analiticamente e motivare il giudizio su elementi decisivi quali il collegamento 'informale' tra società (stessa rappresentanza, stessa sede, gestione unitaria): limitarsi ad affermare l'assenza di prove senza valutare le risultanze processuali può costituire vizio di motivazione.
- La detrazione IVA è legata alla realizzazione effettiva dell'operazione imponibile: se l'operazione non si è realizzata, il destinatario della fattura deve rettificare la detrazione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972; il mancato versamento dell'IVA da parte dell'emittente non legittima di per sé la conservazione della detrazione da parte del cessionario senza rettifica.
- Chi espone l'IVA in fattura è, a norma dell'art. 21 DPR 633/1972, anche debitore dell'imposta; pertanto le strutture antifrode e i meccanismi di rettifica tutelano il gettito fiscale impedendo che l'IVA indebitamente detratta diventi perdita per l'erario.
- Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena; se l'Amministrazione ripropone in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado, l'onere di specificità può ritenersi assolto quando l'appello mira a ottenere il riesame complessivo della causa.
- In presenza di indizi di frode organizzata tra soggetti collegati, l'amministrazione deve fornire elementi concreti che giustifichino la ricostruzione induttiva; il giudice deve valutare tali elementi e motivare specificamente sull'esistenza e incidenza di schemi fraudolenti.
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