Cassazione Civile, Sentenza n. 12376/2021 del 11/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva chiesto in autotutela l'annullamento di diversi avvisi di accertamento e atti di contestazione. Dopo il rigetto dell'istanza dall'Ufficio, la RI.BA. impugnò davanti alla C.T.P. di Belluno (respinta) e in appello davanti alla C.T.R. del Veneto (sentenza n. 93/2017, respinta). Avverso la decisione di secondo grado la società propose ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione di varie norme di legge e omissione di esame di fatto decisivo, nonché vizi di motivazione e altre violazioni normative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti formali del ricorso per cassazione: il ricorso era prolisso, riportava integralmente atti e documenti senza rispettare i limiti di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 366 c.p.c., cumulava censure eterogenee in un unico motivo non tassativo e non specifico, e non ha indicato né confrontato le norme dedotte con i passaggi della sentenza impugnata. Inoltre alcune censure di tipo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. risultavano inammissibili per le ragioni indicate (anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.). Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione all'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha disposto l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.
Norma richiamata dal ricorrente come titolo di censura per presunta violazione di legge; la Corte osserva che l'indicazione della norma deve essere accompagnata dall'esame del contenuto precettivo e dal confronto con i passi della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Censura relativa a omissione di motivazione o mancato esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i sub-motivi, anche in considerazione del divieto previsto dall'art. 348-ter per talune censure in appello
art. 366, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.
art. 366, comma 1, n. 3 e n. 4
Stabilisce limiti formali e di contenuto del ricorso per cassazione (dovere di chiarezza e sinteticità); la Corte ha ritenuto il ricorso carente rispetto a questi obblighi, con trascrizioni integrali di atti e mancanza di selezione delle doglianze
art. 348-ter, cod. proc. civ. (ultimo comma)
Prevede l'inammissibilità di talune censure ex art. 360, n. 5, quando proposte contro sentenza di appello che conferma il primo grado; la Corte ha usato questa disposizione per dichiarare inammissibili alcune doglianze
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Disposizione sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis
art. 24 Cost.
Richiamato come principio costituzionale del diritto di difesa: il rispetto dei limiti formali del processo è coerente con la tutela effettiva del diritto di difesa
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato quale principio costituzionale concernente il giusto processo e l'organizzazione della tutela giurisdizionale
art. 6 CEDU
Richiamato a supporto dei principi di equo processo; la Corte interpreta l'osservanza delle regole procedurali anche alla luce di tali standard
Legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), art. 10, comma 1
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo che il ricorso non avesse i necessari requisiti formali e di specificità per valutare la presunta violazione
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiamata nel ricorso; la Corte osserva che pronunce inter alios (es. sentenze penali di terzi) non producono effetto di giudicato sugli atti impositivi dell'Agenzia, riducendo la rilevanza delle censure basate su tali pronunce
D.M. n. 37/1997, art. 2, comma 1, lett. c)
art. 2, comma 1, lett. c), D.M. n. 37/1997
Citato dal ricorrente fra le norme di illegittimità contestate; la Corte non ha ritenuto illustrata adeguatamente la violazione normativa, per carenza di specificità del ricorso
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamata dal ricorrente; la Corte non ha potuto valutare le doglianze di violazione per difetto di specificazione e confronto normativo con la sentenza impugnata
Legge n. 2248/1865, allegato E
L. n. 2248/1865, allegato E
Citato nel ricorso come norma contestata; la Corte non è stata messa nelle condizioni di valutare la presunta violazione a causa della formulazione generica e non tassativa delle censure
art. 2909 cod. civ.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha rilevato un adeguato sviluppo argomentativo che collegasse la norma ai vizi denunciati nella sentenza impugnata
Massime di principio
- Per un ricorso per cassazione è indispensabile rispettare i limiti di chiarezza e sinteticità: non riportare integralmente atti e documenti ma selezionare i profili di fatto e di diritto rilevanti e collegarli alle specifiche censure
- Ogni motivo di ricorso deve essere tassativo e specifico: non è ammesso un unico motivo cumulativo con plurime censure confuse o non riconducibili alle categorie di vizi dell'art. 360 c.p.c.
- Quando si invoca la violazione di una norma è necessario esporne il contenuto precettivo e confrontarlo esplicitamente con i passi della sentenza impugnata, per consentire alla Corte di valutare la presunta discordanza
- Le censure ex art. 360, comma 1, n. 5, possono risultare inammissibili se proposte contro sentenza d'appello che conferma il primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter; valutare preventivamente l'ammissibilità di tali questioni
- Non si può fondare il riesame degli atti amministrativi su pronunce inter alios (sentenze penali o provvedimenti di terzi) come fonte di giudicato sugli atti impositivi dell'Amministrazione fiscale
- La mancata osservanza delle regole formali del ricorso per cassazione comporta rischi concreti: dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese processuali, compresi oneri aggiuntivi come il contributo unificato
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