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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12376/2021 del 11/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società aveva chiesto in autotutela l'annullamento di diversi avvisi di accertamento e atti di contestazione. Dopo il rigetto dell'istanza dall'Ufficio, la RI.BA. impugnò davanti alla C.T.P. di Belluno (respinta) e in appello davanti alla C.T.R. del Veneto (sentenza n. 93/2017, respinta). Avverso la decisione di secondo grado la società propose ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione di varie norme di legge e omissione di esame di fatto decisivo, nonché vizi di motivazione e altre violazioni normative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti formali del ricorso per cassazione: il ricorso era prolisso, riportava integralmente atti e documenti senza rispettare i limiti di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 366 c.p.c., cumulava censure eterogenee in un unico motivo non tassativo e non specifico, e non ha indicato né confrontato le norme dedotte con i passaggi della sentenza impugnata. Inoltre alcune censure di tipo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. risultavano inammissibili per le ragioni indicate (anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.). Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione all'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha disposto l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente come titolo di censura per presunta violazione di legge; la Corte osserva che l'indicazione della norma deve essere accompagnata dall'esame del contenuto precettivo e dal confronto con i passi della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Censura relativa a omissione di motivazione o mancato esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i sub-motivi, anche in considerazione del divieto previsto dall'art. 348-ter per talune censure in appello

  • art. 366, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.

    art. 366, comma 1, n. 3 e n. 4

    Stabilisce limiti formali e di contenuto del ricorso per cassazione (dovere di chiarezza e sinteticità); la Corte ha ritenuto il ricorso carente rispetto a questi obblighi, con trascrizioni integrali di atti e mancanza di selezione delle doglianze

  • art. 348-ter, cod. proc. civ. (ultimo comma)

    Prevede l'inammissibilità di talune censure ex art. 360, n. 5, quando proposte contro sentenza di appello che conferma il primo grado; la Corte ha usato questa disposizione per dichiarare inammissibili alcune doglianze

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale del diritto di difesa: il rispetto dei limiti formali del processo è coerente con la tutela effettiva del diritto di difesa

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale principio costituzionale concernente il giusto processo e l'organizzazione della tutela giurisdizionale

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a supporto dei principi di equo processo; la Corte interpreta l'osservanza delle regole procedurali anche alla luce di tali standard

  • Legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), art. 10, comma 1

    art. 10, comma 1, L. n. 212/2000

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo che il ricorso non avesse i necessari requisiti formali e di specificità per valutare la presunta violazione

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Richiamata nel ricorso; la Corte osserva che pronunce inter alios (es. sentenze penali di terzi) non producono effetto di giudicato sugli atti impositivi dell'Agenzia, riducendo la rilevanza delle censure basate su tali pronunce

  • D.M. n. 37/1997, art. 2, comma 1, lett. c)

    art. 2, comma 1, lett. c), D.M. n. 37/1997

    Citato dal ricorrente fra le norme di illegittimità contestate; la Corte non ha ritenuto illustrata adeguatamente la violazione normativa, per carenza di specificità del ricorso

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Richiamata dal ricorrente; la Corte non ha potuto valutare le doglianze di violazione per difetto di specificazione e confronto normativo con la sentenza impugnata

  • Legge n. 2248/1865, allegato E

    L. n. 2248/1865, allegato E

    Citato nel ricorso come norma contestata; la Corte non è stata messa nelle condizioni di valutare la presunta violazione a causa della formulazione generica e non tassativa delle censure

  • art. 2909 cod. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha rilevato un adeguato sviluppo argomentativo che collegasse la norma ai vizi denunciati nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per un ricorso per cassazione è indispensabile rispettare i limiti di chiarezza e sinteticità: non riportare integralmente atti e documenti ma selezionare i profili di fatto e di diritto rilevanti e collegarli alle specifiche censure
  • Ogni motivo di ricorso deve essere tassativo e specifico: non è ammesso un unico motivo cumulativo con plurime censure confuse o non riconducibili alle categorie di vizi dell'art. 360 c.p.c.
  • Quando si invoca la violazione di una norma è necessario esporne il contenuto precettivo e confrontarlo esplicitamente con i passi della sentenza impugnata, per consentire alla Corte di valutare la presunta discordanza
  • Le censure ex art. 360, comma 1, n. 5, possono risultare inammissibili se proposte contro sentenza d'appello che conferma il primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter; valutare preventivamente l'ammissibilità di tali questioni
  • Non si può fondare il riesame degli atti amministrativi su pronunce inter alios (sentenze penali o provvedimenti di terzi) come fonte di giudicato sugli atti impositivi dell'Amministrazione fiscale
  • La mancata osservanza delle regole formali del ricorso per cassazione comporta rischi concreti: dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese processuali, compresi oneri aggiuntivi come il contributo unificato

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