Cassazione Civile, Ordinanza n. 29458/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto su autostrada, nel quale il conducente di un'autovettura sostiene di essere stato urtato da un veicolo non identificato, riportando gravi lesioni e la distruzione del mezzo. In un primo momento aveva agito nei confronti del Fondo di garanzia e poi dell'impresa designata, dopo che una precedente causa contro la conducente di un diverso veicolo si era rivelata non utile a individuare la responsabilità. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria integralmente sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo compatibile la dinamica con la spinta violenta di un mezzo pesante; la corte d'appello, invece, pur ritenendo provato l'urto da tergo e lo scarrocciamento dell'auto, ha ritenuto non provata la concreta dinamica dello scontro e ha applicato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., riducendo il risarcimento al 50%. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa, lamentando che la corte territoriale si fosse discostata dalle conclusioni del CTU senza adeguata motivazione; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe valutato correttamente le risultanze della CTU e le tracce gommose rilevate sulla carreggiata, che avrebbero consentito di ricostruire la dinamica del sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero diretti, in realtà, non a denunciare un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ma a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In particolare, il primo motivo non censurava la motivazione nella sua effettività, ma solo il suo preteso contrasto con la CTU, quindi fuori dal paradigma dell'anomalia motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c. e secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; il secondo motivo era parimenti inammissibile perché la consulenza tecnica d'ufficio è un elemento istruttorio e non un "fatto storico" la cui omessa considerazione integri di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha confermato dunque la decisione di appello e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi in modo assoluto, sia meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o da incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente contestarne la sufficienza o la correttezza rispetto alle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione può essere denunciata solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità è ridotto al "minimo costituzionale" e riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
In assenza di accertamento concreto della condotta dei conducenti e della dinamica dello scontro, opera la presunzione di pari responsabilità tra i veicoli coinvolti.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha ristretto il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta dedurre che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare diversamente le prove o la consulenza tecnica.
- La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce, di regola, un "fatto storico" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la sua censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce l'omesso esame del fatto storico che da essa emerge, non la mera critica alla valutazione delle sue conclusioni.
- Un motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a base della decisione impugnata; se colpisce solo una parte isolata della motivazione senza incidere sulla ratio decidendi complessiva, è inidoneo a sostenere l'impugnazione.
- In materia di sinistri stradali, se non è accertata in concreto la condotta dei conducenti e la dinamica del fatto, il giudice può fare applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
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