Cassazione Civile, Ordinanza n. 30568/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, alla società partecipata dal ricorrente veniva contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi per oltre un milione di euro; l'Ufficio emetteva poi nei confronti del socio, titolare del 75% del capitale, un distinto avviso di accertamento IRPEF, recuperando a tassazione l'intero maggior reddito societario in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci dei dividendi non dichiarati. Il socio impugnava l'atto e, in cassazione, deduceva: (1) violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 7 L. 212/2000, sostenendo che la definitività dell'accertamento societario non gli precludesse di contestare l'esistenza degli utili extracontabili e che l'avviso a lui notificato fosse carente di motivazione perché non era stato allegato il processo verbale di constatazione richiamato per relationem; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost., assumendo che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere probatorio e che non fosse sufficiente la sola presunzione semplice di distribuzione degli utili in nero ai soci di società a ristretta base.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la preclusione per il socio di contestare l'esistenza di utili non contabilizzati quando l'accertamento societario sia definitivo; dall'altro, la validità dell'avviso al socio motivato per relationem con allegazione dell'atto societario, senza necessità di allegare anche il processo verbale di constatazione, essendo sufficiente che l'atto presupposto fosse allegato e che il maggior reddito societario fosse ormai certo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili occulti accertati in capo alla società, con possibilità per il contribuente di vincerla provando accantonamento, reinvestimento o attribuzione ad altro soggetto. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La presunzione di distribuzione degli utili occulti, essendo presunzione semplice e superabile con prova contraria, non comprime in modo illegittimo il diritto di difesa del socio.
artt. 6 e 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Ai fini della motivazione dell'avviso al socio è sufficiente l'allegazione dell'avviso societario presupposto; non è necessario allegare anche il processo verbale di constatazione richiamato dall'atto societario quando il presupposto impositivo sia comunque conoscibile e definitivo.
art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento verso il socio è assolto indicando il maggior reddito societario definitivamente accertato e la quota da imputare al socio.
La distribuzione ai soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base può essere desunta mediante presunzione semplice, fondata sulla ristrettezza della compagine e sul reciproco controllo tra i soci.
art. 53 Cost.
La presunzione di imputazione pro quota al socio del reddito occulto societario è ritenuta compatibile con la capacità contributiva, purché sia ammessa prova contraria.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di maggiori ricavi in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti, con conseguente imputazione pro quota del maggior reddito.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è una presunzione semplice ex art. 2729 c.c.: il contribuente può vincerla dimostrando che le somme sono state accantonate, reinvestite o attribuite ad altri soggetti.
- Quando l'avviso notificato al socio si fonda su un accertamento societario già allegato all'atto, non è necessario allegare anche il PVC richiamato per relationem dall'accertamento societario, se il maggior reddito societario è ormai definitivamente accertato.
- La definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società preclude al socio, nel relativo giudizio, contestazioni che mirino a rimettere in discussione l'esistenza dei maggiori utili societari già accertati.
- La presunzione di distribuzione degli utili in una compagine ristretta non viola di per sé il diritto di difesa, poiché resta fermo il diritto del socio di fornire prova contraria in giudizio.
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