Sentenza del 30/12/2019 n. 34590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale di un'unità immobiliare e la conseguente determinazione dell'ICI dovuta al Comune di Roma per gli anni 2005-2007. La CTR del Lazio aveva classificato l'immobile nella categoria C/1, classe 2, rideterminando conseguentemente la rendita catastale e l'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo, tra l'altro, l'esistenza di un precedente giudicato, la necessità di conformarsi ad altra decisione, la tardività dell'appello incidentale della contribuente e ultrapetizione del giudice. La Corte ha esaminato prioritariamente la questione della tardività dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al giudicato esterno, perché il ricorso non riportava integralmente la sentenza invocata e non indicava adeguatamente dove essa fosse stata prodotta. Ha ritenuto fondato il terzo motivo, stabilendo che l'appello incidentale della società era tardivo sia rispetto al termine lungo annuale allora applicabile, sia rispetto al termine breve di trenta giorni decorrente dalla proposizione del primo appello. Anche il primo appello della società era stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'efficacia del giudicato, invocata dall'Agenzia per sostenere che una precedente pronuncia impedisse di riesaminare il classamento catastale.
Art. 74, comma 3, legge n. 342/2000
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in relazione agli effetti del precedente giudicato sulla rendita catastale.
L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.
La consumazione dell'impugnazione si verifica quando il primo appello sia stato dichiarato inammissibile; tuttavia, un nuovo appello è ammissibile solo se proposto tempestivamente prima di tale dichiarazione.
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
È la disciplina generale della consumazione del potere di impugnazione, applicata anche nel processo tributario tramite l'art. 60 del D.Lgs. n. 546/1992.
Prevede il termine lungo per proporre impugnazione. Nel caso concreto l'appello incidentale era tardivo anche considerando il termine annuale previsto dalla formulazione previgente della norma, oltre alla sospensione feriale.
Regolano il termine breve per impugnare e la sua decorrenza. La proposizione del primo appello costituisce conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per eventuali successive impugnazioni.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione. Chi invoca un giudicato esterno deve trascrivere integralmente la decisione rilevante e indicare quando e dove essa sia stata prodotta.
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento del motivo sulla tardività.
Massime di principio
- Se una parte presenta un primo appello e questo viene poi dichiarato inammissibile, non può normalmente riproporlo; una seconda impugnazione è possibile solo se proposta prima della declaratoria di inammissibilità e comunque entro il termine applicabile.
- La proposizione del primo appello dimostra la conoscenza legale della sentenza e può far decorrere il termine breve per la seconda impugnazione, anche se quest'ultima è proposta come appello incidentale.
- L'appello incidentale non può essere utilizzato per eludere i termini di impugnazione: se contiene le stesse censure già formulate nel primo appello, deve comunque essere tempestivo.
- Nel ricorso per cassazione, chi invoca un giudicato esterno deve riportare integralmente la sentenza, indicare la sua precisa rilevanza e specificare quando e dove il documento è stato prodotto; la riproduzione di soli stralci può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La tardività di un'impugnazione può rendere irrilevanti le questioni di merito, determinando la conferma della decisione di primo grado senza riesaminare classamento, rendita o imposta.
Testo integrale
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