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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16484/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sole Immobiliare impugnava il decreto del Tribunale di Roma del 13/11/2023 che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo formulata contro il decreto del Giudice Delegato del 22/1/2021. I motivi di ricorso includevano: (1) violazione dell'art. 34 c.p.p. per presunta incompatibilità del collegio (gli stessi giudici che avevano deciso il precedente grado poi annullato dalla Cassazione); (2) mancata uniformità del Tribunale alla sentenza n.14647/2023 della Corte di cassazione, con rinnovata valutazione di questioni già decise; (3) errore nella qualificazione del ruolo del Tribunale nella verifica dei crediti (Sole chiedeva un 'accertamento giudiziale' pieno anziché una verifica documentale sommaria, rilevando che la Cassazione aveva incaricato il giudice di compiere un accertamento); (4) censura per avere ritenuto irrilevante la mancanza di autenticazione di copie documentali prodotte; (5) vizio di motivazione per aver definito i crediti "molto controversi" senza spiegare il percorso logico-giuridico; (6) contraddittorietà tra provvedimento e documenti (riserve contabili e certificati di collaudo) che dimostrerebbero almeno parte del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato o in parte inammissibile. Sulla questione di incompatibilità del collegio la Corte ha ritenuto che, non essendo stata proposta la ricusazione nei termini (audizione del 13/11/2023), la partecipazione dei medesimi giudici era legittima e la parte ha perduto il rimedio dell'eccezione. Quanto al merito dei crediti, la Corte ha confermato che, nel procedimento di prevenzione, il Tribunale è limitato a una verifica documentale ex art. 59 d.lgs. 159/2011 (e art.52), che richiede la 'certezza del credito' tramite documenti giustificativi con data certa anteriore al sequestro; non è competenza del giudice della prevenzione compiere un accertamento pieno tipico di un giudizio di cognizione. La Corte ha inoltre ritenuto aspecifici e inammissibili i motivi relativi a presunte carenze logico-motivazionali quando la difesa non ha confutato in modo concreto le valutazioni del Tribunale. In sintesi, il Tribunale di Roma ha correttamente controllato la documentazione e legittimamente escluso l'ammissione dei crediti della ricorrente come "certe" per le finalità del procedimento di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incompatibilità e i casi di astensione/ricusazione del giudice; la Corte rileva che l'eccezione di incompatibilità va proposta tempestivamente mediante ricusazione, altrimenti la partecipazione del giudice al collegio è legittima e non determina nullità degli atti.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la ricusazione (prima del compimento dell'atto o, se la causa è nota in udienza, entro la fine dell'udienza): principio utilizzato per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione di incompatibilità non sollevata in udienza.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; richiamate in relazione alle censure di violazione di legge e di illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; menzionata in apertura per la trattazione del ricorso.

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiama la trasmissione degli atti dopo annullamento con rinvio; la Corte osserva che, per identità di ratio, le norme sull'incompatibilità si applicano anche nel procedimento di prevenzione.

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), artt. 52, 57, 58, 59

    Art.52 richiede la 'certezza del credito' anteriore al sequestro; artt.57-59 disciplinano la verifica documentale dei crediti nello stato passivo dei beni confiscati. La Corte interpreta queste norme come limite al potere del giudice della prevenzione, che deve operare una verifica sommaria/documentale e non un accertamento pieno di cognizione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ricorda che il riconoscimento della pretesa derivante da riserve contabili può richiedere un accertamento giudiziale secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova, ma tale accertamento non rientra nel potere tipico del giudice della prevenzione.

  • art. 1218 cod. civ.

    Riferita nella memoria della ricorrente come regola che impone l'onere di provare l'inadempimento; la Corte non ha ritenuto che ciò comportasse un diverso regime di cognizione nel procedimento di prevenzione.

  • art. 2710 cod. civ.

    Riferimento alla prova tra imprenditori (scritture contabili) come elemento probatorio, ma non sufficiente da solo a garantire la 'certezza' richiesta nel procedimento di prevenzione.

  • artt. 2704 e 2719 cod. civ.; art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla produzione di documenti e alla loro efficacia probatoria; la Corte osserva che la mancanza di autenticazione di copie non è decisiva se la normativa del procedimento antimafia richiede comunque elementi documentali comprovanti il credito.

Massime di principio

  • Se in un procedimento di prevenzione la Corte di cassazione annulla con rinvio, l'eventuale incompatibilità dei giudici che hanno già deciso deve essere eccepita tempestivamente con istanza di ricusazione; la mancata eccezione in udienza fa decadere il rimedio.
  • Nel giudizio di verifica dei crediti in materia di misure di prevenzione (confisca), il Tribunale esercita un potere di verifica documentale e sommaria ex art. 59 d.lgs. 159/2011: non è previsto un accertamento pieno tipico di un giudizio di cognizione sul merito del credito.
  • Per essere ammessi nello stato passivo dei beni confiscati, i crediti devono risultare da documentazione idonea a provare la loro esistenza con data certa anteriore al sequestro; riserve contabili o prove tra imprenditori possono essere utili, ma non sempre sono sufficienti a provare la 'certezza' richiesta.
  • La qualificazione contrattuale di 'diritti controversi' nella documentazione (es. atto di cessione) può essere interpretata come indicazione che il credito è contestato e quindi non idoneo all'ammissione nello stato passivo della confisca.
  • Se un creditore ritiene di non aver ottenuto la necessaria valutazione nel procedimento di prevenzione, può agire in separato giudizio civile per ottenere l'accertamento pieno del credito su beni non sottoposti a confisca; l'esclusione dal passivo del procedimento di prevenzione non impedisce azioni successive.
  • La mancanza di autenticazione di copie documentali, di per sé, non è necessariamente decisiva; tuttavia è fondamentale produrre documenti chiari, datati e che dimostrino concretamente i fatti generatori del credito richiesti dal Codice antimafia.

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