Sentenza del 16/09/2016 n. 18234 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia relativa all'accertamento di maggiori imposte ILOR e IRPEF per il 1998. L'Ufficio aveva determinato una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda, elevando il valore della cessione da 292.272.000 lire a 542.272.000 lire sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro. I contribuenti hanno dedotto, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso, l'errata distribuzione dell'onere della prova e l'illegittimità dell'utilizzo del valore accertato ai fini dell'imposta di registro quale prova sufficiente di un maggiore corrispettivo ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'avviso di accertamento contenesse già gli elementi essenziali della contestazione e che non fosse necessaria l'allegazione dell'atto di conciliazione relativo al valore ai fini dell'imposta di registro. Ha accolto il terzo motivo, stabilendo che il maggior corrispettivo derivante dalla cessione di un'azienda non può essere presunto esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le questioni rimaste assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'atto impositivo deve essere motivato e contenere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione del valore dell'azienda determinato ai fini dell'imposta di registro, senza necessità di allegare l'atto di conciliazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della rettifica. La motivazione è stata ritenuta valida perché l'atto conteneva gli elementi utilizzati dall'Ufficio.
Codice civile, artt. 2697 e 2727
Riguardano, rispettivamente, l'onere della prova e le presunzioni. La Corte non ha deciso definitivamente tali profili, avendoli dichiarati assorbiti dopo l'accoglimento del terzo motivo.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 86 e 103, comma 3
Disciplinano la determinazione delle plusvalenze ai fini delle imposte dirette. La Corte ha escluso che la plusvalenza imponibile possa essere ricostruita automaticamente sulla sola base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Le disposizioni in tema di imposizione diretta sulle plusvalenze da cessioni di immobili e di aziende si interpretano nel senso che l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
La norma impedisce di considerare automaticamente il valore definito ai fini dell'imposta di registro come prova di un maggiore prezzo effettivamente percepito dal cedente ai fini delle imposte dirette. La Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità retroattiva anche ai giudizi in corso.
Disciplina l'imposta di registro. Il valore determinato ai sensi di tale normativa può costituire un elemento di valutazione, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza di un maggiore corrispettivo ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente che il cedente abbia percepito un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini delle imposte dirette.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi concreti per provare l'esistenza di un maggior prezzo o di una maggiore plusvalenza; non può fondare la rettifica esclusivamente sul valore fiscale utilizzato per l'imposta di registro.
- La definizione del valore ai fini dell'imposta di registro da parte dell'acquirente non vincola automaticamente il cedente nell'accertamento delle imposte dirette.
- La disciplina interpretativa introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, si applica anche alle controversie ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica i fatti e i valori posti a base della pretesa; tuttavia, la sufficienza della motivazione non sana l'eventuale mancanza di prova del maggior corrispettivo.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare sia la motivazione dell'atto, se incompleta, sia soprattutto l'assenza di elementi probatori ulteriori rispetto al solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
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