Cassazione Civile, Ordinanza n. 04591/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di uno stabilimento balneare aveva ottenuto nel tempo una serie di provvedimenti di utilizzo di un'area demaniale marittima, inizialmente concessa per una stagione e poi rinnovata di anno in anno fino al 2014 e ulteriormente prorogata in via provvisoria in attesa di definizioni amministrative e giurisdizionali. Nel 2019 aveva chiesto al Comune una nuova proroga per 15 anni ai sensi della legge n. 145/2018, ma il Comune l'aveva negata ritenendo che la concessione non presentasse i presupposti richiesti dalla norma e, comunque, che non si trattasse di una concessione rientrante nel perimetro della proroga. Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato aveva invece riconosciuto che il bene fosse demaniale marittimo, ma aveva escluso che la concessione potesse beneficiare della proroga perché si trattava di titolo stagionale o annuale, non di concessione di lunga durata già prorogata al 31 dicembre 2018. Contro tale sentenza il concessionario ha proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato introdotto un requisito non previsto dalla legge e, dall'altro, violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. per avere deciso senza previa attivazione del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse invaso la sfera riservata al legislatore, ma avesse svolto un'attività interpretativa consentita, ricostruendo la portata dell'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 in coordinamento con la disciplina precedente sulle concessioni demaniali marittime. Ha inoltre escluso che la censura sulla mancata attivazione del contraddittorio potesse essere fatta valere come motivo attinente alla giurisdizione, trattandosi semmai di un error in procedendo estraneo al sindacato ex art. 111 Cost. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 1, commi 682 e 683, L. 30 dicembre 2018, n. 145
La proroga prevista dalla legge del 2018 non si applica indistintamente a tutte le concessioni, ma solo a quelle che rientrano nel perimetro delle concessioni demaniali marittime già beneficiarie della precedente proroga e vigenti alla data del 1° gennaio 2019.
art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194
La disposizione è stata letta come proroga transitoria delle concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della norma e in scadenza entro il 31 dicembre 2018.
art. 01, commi 1 e 2, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in L. 4 dicembre 1993, n. 494
Nel testo allora vigente, le concessioni avevano durata di sei anni; il richiamo serve a individuare il tipo di concessioni oggetto delle proroghe successive.
art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217
È richiamata come norma che ha abrogato il comma 2 dell'art. 01 del d.l. n. 400/1993, con effetti sulla ricostruzione della durata delle concessioni nel tempo.
art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La dedotta violazione del contraddittorio non è stata ritenuta configurabile come motivo attinente ai limiti esterni della giurisdizione, ma semmai come error in procedendo.
art. 111 Cost.
È il parametro implicito del ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione.
Richiamato solo per escludere le richieste di rinvio formulate nella memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore si configura solo quando il giudice speciale sostituisce alla norma esistente una norma da lui creata; non ricorre quando il giudice compie una interpretazione sistematica e teleologica della disciplina applicabile, anche se tale interpretazione possa apparire discutibile o errata.
- L'erronea interpretazione delle disposizioni applicabili, anche se ritenuta abnorme o fortemente innovativa, resta un vizio interno alla giurisdizione e si traduce al più in un error in iudicando, non in un difetto di giurisdizione.
- Ai fini della proroga delle concessioni demaniali marittime, il richiamo legislativo a precedenti disposizioni va letto in chiave sistematica: l'estensione temporale successiva può essere limitata alle concessioni già rientranti nel regime precedente e già oggetto di proroga, non necessariamente a ogni concessione astrattamente esistente.
- La violazione del contraddittorio processuale o del dovere di preventiva attivazione ex art. 73, comma 3, c.p.a. non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, salvo che si traduca in un radicale stravolgimento delle regole processuali tale da determinare un vero e proprio diniego di giustizia.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni dei giudici speciali resta limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi alla correttezza della motivazione o all'ampiezza dell'attività interpretativa svolta dal giudice amministrativo.
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