Sentenza n. 3334/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 866/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 21.11.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 866/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'erogazione di due benefici annuali di euro 500,00 ciascuno mediante emissione dei relativi buoni elettronici della carta docente, oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. A fronte dell'inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunicato l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa creditoria mediante accreditamento dell'importo dovuto nelle more del giudizio. La definizione non è stata qualificata come rigetto dell'ottemperanza, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Per tale ragione, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
somma di euro 500,00 annui ... quale “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel titolo giudiziale da eseguire.
DPCM 28.11.2016
secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della carta docente.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
penalità di mora ai sensi dell’art.114, comma 4, lett.e) c.p.a.
Prevede, nel giudizio di ottemperanza, la possibilità di chiedere una penalità di mora e gli strumenti per assicurare l'attuazione del giudicato; la penalità non è stata applicata poiché l'obbligazione è stata adempiuta nelle more.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni decorre dalla corretta notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina l'onere relativo al contributo unificato, posto a carico dell'amministrazione solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa riconosciuta da un giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione concreta di una sentenza passata in giudicato che riconosca un beneficio economico e imponga all’amministrazione l’adozione degli atti necessari alla sua attribuzione.
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