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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22842/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande dei correntisti di accertamento negativo del credito, di ripetizione dell’indebito e di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con compensazione delle spese. In appello gli stessi deducevano: la nullità della sentenza per l’omessa indicazione di una delle parti sostanziali del giudizio; l’erroneità della declaratoria di inammissibilità sia della domanda di accertamento negativo del credito sia della domanda risarcitoria. La corte d’appello ha respinto il gravame ritenendo, in sintesi, che l’indicazione delle parti fosse comunque ricavabile dagli atti; che la fusione/incorporazione non interrompesse i rapporti processuali; che, chiusa l’esecuzione forzata con distribuzione del ricavato, l’espropriato non potesse agire in ripetizione dell’indebito contro il creditore procedente per contestare l’illegittimità sostanziale dell’esecuzione; e che la domanda di danni fosse correttamente ricondotta all’art. 96, comma 2, c.p.c., azionabile solo nel processo in cui si manifesta la responsabilità aggravata. Con il ricorso per cassazione i correntisti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., sostenendo che la loro azione non fosse diretta a far valere la responsabilità aggravata per lite temeraria, ma la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente e per violazione dei doveri di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1375 e 1337 c.c., oltre art. 2 Cost.); hanno inoltre dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i ricorrenti prospettavano un contenuto della domanda non desumibile dalla sentenza impugnata, sollecitando un esame diretto degli atti non consentito in sede di legittimità in difetto di specifica deduzione di un error in procedendo e senza adeguata precisazione del contenuto degli atti rilevanti. Ha inoltre ritenuto manifestamente inammissibile la censura motivazionale, perché la doglianza di insufficienza della motivazione non è più proponibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e perché non era stata articolata una critica riconducibile al vigente vizio di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata è stata ritenuta correttamente ricondotta a questa norma e quindi esperibile solo nel processo in cui la condotta asseritamente dannosa si manifesta, non autonomamente al di fuori di esso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato solo per contrapposizione: la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. è stata considerata speciale rispetto alla responsabilità aquiliana generale.

  • art. 2049 c.c.

    Invocato dai ricorrenti come base della responsabilità della banca per il fatto del dipendente; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile.

  • artt. 1175, 1375 e 1337 c.c.

    Invocati dai ricorrenti come norme sui doveri di buona fede e correttezza; la Corte non esamina nel merito la loro applicabilità per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come ulteriore parametro dei doveri di correttezza e solidarietà; non oggetto di scrutinio nel merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte rileva che la doglianza motivazionale prospettata come insufficienza della motivazione non è più consentita nel testo vigente del n. 5; inoltre l’esame diretto degli atti è ammesso solo se sia dedotto un error in procedendo adeguatamente specificato.

  • art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83/2012

    Richiamato quale norma che ha modificato il testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., eliminando il vizio di insufficienza della motivazione come motivo di ricorso.

  • d.l. n. 83/2012

    Richiamato per la riforma del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • l. n. 134/2012

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. 8077/2012

    Richiamata per affermare che l’esame diretto degli atti processuali da parte della Cassazione è possibile solo in presenza di un validamente dedotto error in procedendo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare direttamente il contenuto degli atti processuali quando la censura presuppone un contenuto della domanda non desumibile dalla sentenza impugnata, salvo che sia dedotto uno specifico error in procedendo e sia puntualmente indicato l’atto rilevante.
  • Il vizio di motivazione per insufficienza non è più deducibile nel ricorso per cassazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura deve invece confrontarsi con il paradigma motivazionale attualmente vigente.
  • La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. ha natura speciale rispetto alla responsabilità aquiliana generale e si collega al processo in cui la condotta si manifesta, non potendo essere proposta autonomamente come azione ordinaria.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile o rigettato, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva; resta fermo l’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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