Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto il riconoscimento di compensi professionali ulteriori per l'attività svolta quale perito fiduciario assicurativo in numerose pratiche di sinistro. Nei gradi di merito la domanda era stata dichiarata improponibile per abuso del processo, sul rilievo che il credito era stato frammentato in una pluralità di giudizi pur derivando, secondo i giudici di merito, da un rapporto continuativo regolato in modo unitario da un accordo quadro e da una remunerazione forfettaria costante. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) che non vi sarebbe stato un credito unitario, ma una serie di crediti distinti, ciascuno relativo a un singolo incarico/sinistro, sicché non sarebbe configurabile abuso del frazionamento del credito; 2) che sarebbero stati erroneamente interpretati gli artt. 111 Cost., 103 Cost., 151 disp. att. c.p.c. e 88 c.p.c., oltre ai principi di lealtà processuale e buona fede; 3) che sarebbe stata omessa o insufficiente motivazione sulla contestazione di conformità all'originale di copie documentali prodotte dalla controparte; 4) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessario un comportamento unitario e nel considerare la vicenda come regolata da un accordo uniforme sui compensi, mentre si tratterebbe di attività aggiuntive meritevoli di tariffa professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito: le domande relative a diversi crediti possono essere proposte separatamente solo se esista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; nel caso concreto tale interesse non era stato dimostrato, perché le pretese derivavano da un rapporto continuativo ultradecennale, con remunerazione uniforme e riconducibile a una medesima fonte negoziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la contestazione della conformità delle copie all'originale deve essere puntuale e circostanziata. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: in presenza di "doppia conforme" non è deducibile il vizio motivazionale nei limiti invocati, mentre la doglianza sulla violazione di legge non scalfiva l'accertamento di merito sull'esistenza di un accordo uniforme tra le parti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come espressione del favor creditoris, ma non ritenuto idoneo a escludere l'abuso del frazionamento del credito nel caso concreto
art. 111 Cost.
invocato per sostenere una lettura del principio di ragionevole durata del processo incompatibile con la declaratoria di improponibilità, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo
art. 103 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla separazione delle cause e alla possibile riunione dei giudizi
invocato dal ricorrente sul tema della riunione delle cause; la censura è stata ritenuta infondata
richiamato in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale; la Corte non ha ravvisato violazione utile a sovvertire la decisione di merito
L. n. 166 del 1992
richiamata nel quarto motivo, ma senza effetti decisivi sulla soluzione della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
richiamato per escludere la proponibilità del vizio motivazionale nei casi di doppia conforme nei giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012
evocato indirettamente nella questione della prova e della specificità delle contestazioni documentali
richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata reputata inammissibile e comunque non decisiva
non citato come norma, ma richiamato come arresto delle Sezioni Unite in tema di vizio di motivazione; la motivazione del merito è stata ritenuta logicamente e congruamente argomentata
Massime di principio
- Le domande relative a distinti diritti di credito sorti nell'ambito di un rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; in mancanza, il frazionamento può integrare abuso del processo.
- Quando le pretese creditorie derivano da una medesima fonte negoziale, da un accordo quadro o da una disciplina uniforme del rapporto, e la loro trattazione separata comporta duplicazione di attività istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda, il giudice può escludere la proponibilità di azioni separate in assenza di un concreto interesse alla frammentazione.
- La contestazione della conformità all'originale di documenti prodotti in copia deve essere specifica, chiara e circostanziata, indicando puntualmente il documento contestato e le difformità rispetto all'originale; contestazioni generiche o di stile sono inidonee.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti ordinari e il ricorso per cassazione deve confrontarsi con un accertamento di merito sorretto da motivazione logicamente coerente e non contraddittoria.
- La mera allegazione di un interesse ad ottenere più rapidamente la decisione sulle singole pretese non basta, di per sé sola, a giustificare il frazionamento del credito, se le domande sono accomunate da presupposti fattuali e giuridici sostanzialmente identici.
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