Cassazione Civile, Ordinanza n. 06894/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e chirurgia e specializzati con frequenza a tempo pieno e obbligatoria di corsi universitari, hanno agito per ottenere il riconoscimento del diritto a una "adeguata remunerazione" asseritamente dovuta in base alle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione medica e per il risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di tali direttive da parte dello Stato italiano. Hanno inoltre chiesto il pagamento di differenze economiche per la mancata equiparazione ai trattamenti percepiti da medici specializzandi di epoca successiva, nonché per la mancata applicazione di benefici di carriera e contributivi e per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale delle somme percepite come borsa di studio ex d.lgs. n. 257/1991. Con i primi due motivi hanno dedotto violazione delle direttive CEE in materia, delle sentenze della Corte di giustizia UE e di varie norme interne e costituzionali, sostenendo che il recepimento fosse tardivo e incompleto e che vi fosse prescrizione del diritto; con il terzo motivo hanno censurato il diniego del risarcimento relativo all’aggiornamento della borsa di studio; con il quarto hanno invocato l’art. 36 Cost. per sostenere che il rapporto dovesse essere trattato come lavoro subordinato e quindi retribuito in misura adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse deciso in conformità a principi già consolidati: per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni considerati operava ancora la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, che aveva già dato attuazione agli obblighi comunitari in tema di adeguata remunerazione; il successivo d.lgs. n. 368/1999, con il contratto di formazione specialistica, è divenuto applicabile solo dall’anno accademico 2006-2007. La Corte ha escluso che vi fosse un omesso o tardivo recepimento delle direttive richiamate, ha negato che il rapporto degli specializzandi fosse riconducibile a lavoro subordinato o parasubordinato e ha ritenuto non applicabile l’art. 36 Cost. Ha inoltre escluso che spettassero gli incrementi e la rideterminazione triennale invocati, richiamando la normativa che aveva sospeso o escluso tali meccanismi per gli anni interessati. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva CEE 75/362/CEE
Richiamata come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione per i medici specializzandi, ma considerata già attuata nell'ordinamento interno mediante il d.lgs. n. 257/1991.
Direttiva CEE 75/363/CEE
Richiamata come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione, senza riconoscere un ulteriore obbligo risarcitorio per i periodi coperti dal d.lgs. n. 257/1991.
Direttiva CEE 82/76/CEE
Richiamata come modifica delle precedenti direttive e come base dell'obbligo di adeguata remunerazione, ritenuto soddisfatto dal recepimento interno già avvenuto.
Direttiva 93/16/CEE
Qualificata come testo compilativo e di coordinamento, non innovativo quanto alla misura dei compensi; non introduce un nuovo obbligo economico rispetto alle precedenti direttive.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Ritenuto disciplinare la borsa di studio spettante agli specializzandi anteriori al 2006-2007; l'importo riconosciuto è considerato idoneo a soddisfare gli obblighi comunitari.
artt. 37-42 d.lgs. n. 368/1999
Contengono il nuovo contratto di formazione specialistica e il nuovo regime economico, ma la loro applicazione è differita all'anno accademico 2006-2007.
art. 1, comma 300, L. n. 266/2005
Ha differito l'applicazione delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 all'anno accademico 2006-2007.
D.P.C.M. 7 marzo 2007
Atto di determinazione concreta del trattamento economico dei medici specializzandi nel nuovo regime.
D.P.C.M. 6 luglio 2007
Atto di determinazione concreta del trattamento economico dei medici specializzandi nel nuovo regime.
D.P.C.M. 2 novembre 2007
Atto di determinazione concreta del trattamento economico dei medici specializzandi nel nuovo regime.
art. 32, comma 12, L. n. 449/1997
Richiamato per escludere l'adeguamento triennale delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005.
art. 36, comma 1, L. n. 289/2002
Richiamato per escludere l'adeguamento triennale delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005.
art. 1, comma 212, L. n. 266/2006
Ha legittimamente prorogato il blocco dell'indicizzazione anche per il triennio 2005-2008.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso, perché le censure contrastavano con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 36 Cost.
Ritenuto non applicabile al rapporto degli specializzandi, poiché non si tratta di lavoro subordinato né di parasubordinazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Le direttive comunitarie che impongono una adeguata remunerazione ai medici specializzandi non fondano automaticamente un diritto al risarcimento quando lo Stato abbia già dato attuazione agli obblighi con una disciplina interna idonea, anche se successivamente riorganizzata.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991; il nuovo regime del d.lgs. n. 368/1999 opera solo dal differimento legislativo previsto e non retroagisce.
- Il rapporto del medico specializzando, nel regime previgente, non è qualificabile come lavoro subordinato né come parasubordinato; di conseguenza non trova applicazione l'art. 36 Cost. sul principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
- La misura della borsa di studio e i suoi eventuali meccanismi di incremento o rideterminazione dipendono dalla scelta legislativa e dalle specifiche norme di sospensione o esclusione; non può pretendersi un adeguamento automatico in assenza di un obbligo normativo vigente per il periodo considerato.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni già decise in conformità a principi di diritto consolidati della Corte, in presenza di contrasto solo apparente con la giurisprudenza di legittimità.
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