Cassazione Civile, Ordinanza n. 25935/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte della proprietaria dell'unità inferiore, di un manufatto sul terrazzino consistito nell'edificazione di pareti perimetrali in muratura e nella sovrastante copertura con tettoia in lamiera, senza le necessarie autorizzazioni. La proprietaria dell'appartamento sovrastante ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'opera, la rimozione del manufatto e il risarcimento dei danni per il ripristino dello stato dei luoghi e per il pregiudizio economico subito, deducendo la lesione del proprio diritto di proprietà e della veduta. La convenuta ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione del diritto a mantenere la tettoia nei modi esistenti, sostenendo che una copertura analoga esistesse da oltre vent'anni. In appello la soccombente ha sostenuto che la domanda attrice non fosse fondata sulla violazione delle distanze di cui all'art. 907 c.c., ma solo sull'abusività dell'opera, e che comunque mancassero prova del danno e presupposti per la liquidazione equitativa; ha inoltre censurato il rigetto della domanda di usucapione e l'uso dell'interrogatorio formale. I motivi di ricorso per cassazione si articolavano quindi su: presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole di interpretazione della domanda; insussistenza o non prova del danno e illegittimità della liquidazione equitativa; erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e mancata valorizzazione dell'assenza della controparte all'interrogatorio formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, in larga parte, i motivi perché generici e perché diretti a contestare l'interpretazione della domanda e la valutazione del materiale istruttorio, attività riservate al giudice di merito; ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul danno, ribadendo che la violazione delle distanze legali, anche con riferimento all'art. 907 c.c., integra un danno in re ipsa e consente la tutela in forma specifica e il risarcimento, anche equitativo. Quanto alla domanda di usucapione, ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del fatto e delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in rubrica ma non specificamente scrutinato; la Corte rileva la genericità della censura che lo invoca insieme ad altre norme processuali
richiamato in rubrica ma non specificamente scrutinato
la Corte afferma che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice di merito ha interpretato la domanda attorea come comprensiva della violazione delle distanze
richiamato ma non decisivo; le censure che lo invocano sono ritenute inammissibili o volte a sollecitare una rivalutazione del merito
richiamato ma non specificamente fondato
richiamato in rubrica senza specifico sviluppo decisorio
richiamato in rubrica senza specifico sviluppo decisorio
richiamato in rubrica; la Corte esclude che dalla dedotta mancata contestazione derivasse una diversa soluzione della controversia
la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma consente solo al giudice di valutare i fatti dedotti come eventualmente ammessi insieme agli altri elementi probatori
la violazione della distanza tra costruzioni e vedute è trattata come fonte di tutela reale e risarcitoria; il relativo danno è ritenuto in re ipsa
richiamato per sostenere la lesione del diritto di proprietà; la Corte valorizza la limitazione del godimento della proprietà quale conseguenza della violazione delle distanze
richiamato in rubrica; la Corte richiama il principio generale delle distanze legali, ma la motivazione centrale è sull'art. 907 c.c.
richiamati per contestare l'interpretazione della domanda; la Corte afferma che l'interpretazione deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa e della volontà dell'attore desumibile dall'atto e dal contesto processuale
richiamato per l'onere della prova; la Corte ritiene però che, nel caso di violazione delle distanze, il danno sia presunto in re ipsa, salvo prova contraria
art. 24 Cost.
richiamato in rubrica quale parametro di difesa, ma non autonomamente decisivo
richiamato nel secondo motivo in tema di risarcimento del danno; la Corte conferma il ristoro per la lesione causata dalla violazione delle distanze
richiamato per sostenere la domanda di risarcimento in forma specifica; la Corte riconduce la condanna al ripristino dello stato dei luoghi alla tutela specifica conseguente alla violazione
richiamato per il risarcimento del danno conseguenza; la Corte conferma la risarcibilità del pregiudizio derivante dalla limitazione del godimento del bene
richiamato per la liquidazione equitativa; la Corte ritiene legittima la liquidazione equitativa del danno in caso di lesione del diritto di proprietà da violazione delle distanze
richiamati per la domanda di usucapione del diritto a mantenere la tettoia; la censura è dichiarata inammissibile perché tende a rivalutare i fatti e le prove
richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
richiamato per delimitare i motivi di ricorso; la Corte insiste sui limiti del sindacato di legittimità e sull'inammissibilità delle censure che mirano a una rivalutazione del merito
richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente un elenco generico di disposizioni.
- L'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale è attività del giudice di merito e va condotta sulla base del contenuto sostanziale della pretesa, dello scopo pratico perseguito e dell'intero contesto degli atti, non delle sole formule usate dalla parte.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice, pur non richiamando espressamente la norma sostanziale invocata, decide entro il perimetro della domanda effettivamente proposta e interpretata in modo coerente con il suo contenuto complessivo.
- La violazione delle distanze legali, anche con riguardo alla distanza dalle vedute ex art. 907 c.c., è idonea a determinare un danno risarcibile in re ipsa, quale conseguenza della compressione del godimento del diritto di proprietà, salvo prova contraria del preteso danneggiante.
- In caso di lesione del diritto di proprietà derivante dalla violazione delle distanze, il giudice può procedere alla tutela in forma specifica e alla liquidazione equitativa del danno quando il pregiudizio sia certo nella sua esistenza ma non agevolmente determinabile nel preciso ammontare.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma integra un elemento valutabile dal giudice insieme alle altre prove, senza vincolarne l'apprezzamento.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare in cassazione la valutazione complessiva delle prove, incluse le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, perché ciò comporterebbe una non consentita revisione del merito.
- In presenza di "doppia conforme", il sindacato sulla motivazione è ulteriormente limitato nei termini previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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