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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19526/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della società postale, di un assegno di traenza non trasferibile di importo rilevante, intestato a una determinata beneficiaria, a favore di soggetto diverso dal reale prenditore. La compagnia assicurativa che aveva emesso il titolo ha agito per far accertare la responsabilità della società postale per l’erronea individuazione del prenditore e per il conseguente danno economico. In appello la Corte territoriale ha ritenuto la società postale responsabile per non aver provato lo specifico impedimento all’esatto adempimento, ma ha anche ravvisato un concorso colposo della stessa compagnia attrice per avere spedito l’assegno con posta ordinaria, modalità ritenuta idonea a esporre il titolo a rischio di sottrazione; ha quindi ridotto il danno in proporzione e tenuto conto delle somme già recuperate. La ricorrente ha censurato: (1) la configurabilità del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., negando un nesso causale tra spedizione e incasso abusivo; (2) la violazione dei criteri causali di cui agli artt. 40 e 41 c.p.; (3) la violazione dell’art. 43 l.a. quanto al contatto sociale e all’identificazione del richiedente l’apertura del rapporto bancario; (4) l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’apertura del libretto; (5) la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omesso esame di elementi probatori sulla carta d’identità e su altri rapporti della beneficiaria presso l’ufficio postale; (6) la pretesa motivazione apparente della sentenza; (7) la violazione dell’art. 1223 c.c. in tema di detrazione delle somme rimaste sul libretto; (8) la violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese verso la banca chiamata in causa. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi affermando, in linea con la giurisprudenza più recente, che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, poi sottratto e incassato da soggetto non legittimato, integra una condotta idonea a fondare il concorso colposo del mittente, quale antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con l’eventuale colpa della banca nell’identificazione del presentatore. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi che, sotto veste di omesso esame o di vizio motivazionale, miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio o a introdurre questioni nuove non esaminate nei gradi di merito. Ha infine confermato la condanna alle spese anche nei confronti della banca chiamata in giudizio, applicando il principio di causalità. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della compagnia assicurativa. Ha ritenuto infondati i motivi sulla esclusione del concorso di colpa, confermando che la spedizione del titolo con posta ordinaria costituisce comportamento colposo idoneo a concorrere causalmente nell’evento dannoso; ha dichiarato inammissibili le censure che tendevano a rivalutare i fatti o a proporre nuove questioni in sede di legittimità; ha ritenuto corretta la statuizione sulle spese in base al principio di causalità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore richiede una condotta causalmente incidente nella produzione del danno; la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile espone volontariamente il mittente a un rischio superiore e può integrare antecedente necessario del danno, concorrente con eventuali colpe altrui.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato solo come criterio causale invocato dalla parte ricorrente; la Corte lo menziona nel rigettare la tesi secondo cui nessuno avrebbe potuto concorrere causalmente alla formazione dell’apparenza di legittimazione.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato solo come criterio causale invocato dalla parte ricorrente; la Corte conferma la rilevanza del comportamento del mittente quale antecedente concorrente dell’evento dannoso.

  • art. 43 l.a.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il contatto sociale della banca negoziatrice attiene alla corretta individuazione del richiedente l’apertura del rapporto; il motivo è stato ritenuto infondato o comunque non decisivo nel caso concreto.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono introdursi nuove questioni di fatto o nuovi temi di contestazione che richiedano accertamenti non svolti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la richiesta di una diversa valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere l’iter logico della decisione; non basta il dissenso sulla sua plausibilità.

  • art. 1223 c.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una questione di fatto non trattata nei gradi di merito; la Corte non ha rivalutato il nesso tra residua giacenza e danno risarcibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono il principio di causalità: è tenuto a rifonderle chi, con il proprio comportamento processuale, ha causato la necessità del giudizio, anche se la controparte era un terzo chiamato senza domande dirette.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cenno al rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, poi sottratto e incassato da un soggetto non legittimato, può costituire condotta colposa del mittente idonea a concorrere causalmente con l’eventuale errore della banca o dell’operatore nella fase di identificazione del presentatore.
  • Ai fini dell’art. 1227 c.c., il concorso del creditore non dipende dalla gravità dell’inadempimento del debitore, ma dalla gravità della colpa del creditore e dall’incidenza causale della sua condotta sulla produzione del danno.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il ragionamento decisionale; non è censurabile in cassazione il mero dissenso della parte sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto o di diritto nuove, che richiedano accertamenti non svolti nei gradi di merito.
  • La liquidazione delle spese segue il principio di causalità: ne risponde chi ha dato causa alla necessità del processo, anche se la parte vittoriosa è un terzo chiamato in causa senza domande dirette nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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