Cassazione Civile, Ordinanza n. 05696/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di una differenza retributiva indicata come ancora dovuta rispetto a quanto risultante dalla busta paga di dicembre 2008, al netto di un bonifico già ricevuto. La società datrice di lavoro si era opposta sostenendo di avere in realtà già corrisposto l’intero importo dovuto, in parte in contanti e in parte con bonifico, valorizzando una busta paga recante firme e annotazioni di quietanza; il lavoratore aveva disconosciuto la firma in calce al documento e aveva anche proposto querela di falso. In appello la società aveva ottenuto l’accoglimento della propria opposizione grazie alla prova testimoniale assunta, che per la Corte territoriale dimostrava sia l’autenticità della sottoscrizione in calce alla busta paga sia l’avvenuto pagamento dell’acconto in contanti e del saldo a mezzo bonifico. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto tre censure: (1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2726 e 2721 c.c., sostenendo che il pagamento della retribuzione non poteva essere provato per testi ma solo documentalmente; (2) violazione degli artt. 313, 225 e 221 c.p.c., assumendo che si fosse utilizzato un documento colpito da querela di falso senza attivare il relativo procedimento incidentale; (3) violazione degli artt. 252 e 246 c.p.c., lamentando l’omessa valutazione dell’attendibilità del teste escusso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la prova testimoniale ammessa in appello non era stata utilizzata per provare direttamente il pagamento in violazione delle regole sulla prova testimoniale del pagamento, ma per accertare preliminarmente che la firma in calce alla busta paga, disconosciuta dal lavoratore, provenisse effettivamente da lui; in questa prospettiva non trovava applicazione il divieto invocato dal ricorrente. Ha inoltre escluso che si fosse dato corso a un vero e proprio giudizio di querela di falso, osservando che in primo grado la querela era stata ritenuta superflua e che tale statuizione non risultava impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di norme processuali sulla testimonianza, mirava in realtà a censurare la motivazione e la valutazione di attendibilità del teste senza dedurre correttamente il vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La società intimata non si è difesa in cassazione. È stata confermata la decisione di merito favorevole alla società, con rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del ricorrente in cassazione e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla reale ratio della decisione di merito, perché la prova testimoniale era stata valorizzata per accertare l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta, non per eludere le regole sulla valutazione delle prove.
Non si applica quando la testimonianza è diretta a confermare l’autenticità della sottoscrizione su un documento disconosciuto, preliminarmente rispetto alla prova del pagamento.
Non osta, nella vicenda decisa, all’ammissione della prova testimoniale, perché il thema decidendum riguardava anzitutto la provenienza della firma e non la prova testimoniale del pagamento in sé.
Le doglianze fondate su questa norma sono state giudicate inconferenti, poiché non vi era stato un vero giudizio di querela di falso nel processo di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di querela di falso, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta.
Richiamato dal ricorrente in tema di querela di falso, ma non applicabile perché nel giudizio di merito non era stato instaurato il relativo procedimento incidentale.
La critica relativa all’attendibilità del teste non integra, di per sé, una violazione della norma sulla testimonianza.
Le censure del ricorrente non evidenziavano una reale incapacità a testimoniare, ma soltanto profili di attendibilità del teste, estranei alla norma invocata.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Le prime due censure sono state ricondotte a questa ipotesi di ricorso, ma respinte perché non coerenti con la reale sequenza processuale.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale dedotto in realtà avrebbe dovuto essere proposto sotto questa rubrica, unitamente all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
È la norma corretta da invocare quando si denuncia un vizio di motivazione apparente, mancante o incomprensibile rilevabile dal solo testo della sentenza.
Richiamato solo come riferimento al procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata, che nella fattispecie non risulta formalmente aperto.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il ricorso non è stato correttamente incanalato in questo vizio; la Corte richiama l’assetto attuale del controllo sulla motivazione dopo la riforma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il ricorrente, soccombente, è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La prova testimoniale sul pagamento non è di per sé inammissibile quando sia funzionale, in via preliminare, ad accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta su un documento disconosciuto e valorizzato come quietanza.
- Quando una scrittura privata è disconosciuta, l’assenza di un formale procedimento incidentale di verificazione non impedisce che il giudice di merito accerti comunque, sulla base degli elementi acquisiti, la provenienza della sottoscrizione, se la parte interessata insiste per avvalersi del documento.
- Le censure che attengono in realtà alla valutazione dell’attendibilità del testimone non possono essere veicolate come violazione delle norme sull’incapacità a testimoniare: occorre distinguere nettamente tra incapacità ex art. 246 c.p.c. e apprezzamento del valore probatorio della deposizione.
- Il vizio motivazionale, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., deve essere dedotto nei modi corretti e non può essere surrettiziamente prospettato come violazione di norme sulla prova; quando si contesta la motivazione apparente o mancante, il riferimento necessario è all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
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