Cassazione Civile, Ordinanza n. 06603/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce dalla vicenda di un immobile comunale concesso in locazione a una società di gestione e poi, di fatto, utilizzato dalla cooperativa ricorrente per l’esercizio di attività di pizzeria. Dopo la risoluzione consensuale del rapporto principale e il successivo sfratto intimato dal Comune, la cooperativa e alcuni soci chiedevano: l’indennità per perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 l. n. 392/1978; la restituzione del deposito cauzionale; il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal rilascio anticipato del locale e dall’inadempimento del preteso affitto d’azienda. La Corte d’appello aveva ritenuto decisivo un precedente giudicato esterno, qualificando la ricorrente come subconduttrice e negando la spettanza dell’indennità nei confronti del Comune. In cassazione la cooperativa articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto coprire questioni diverse dal credito per canoni e che un precedente giudizio avrebbe già qualificato il rapporto come affitto di ramo d’azienda; 2) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio il giudicato esterno senza assegnare termine per il contraddittorio; 3) omesso esame del ricorso in appello, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile per violazione dell’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti/documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stati riportati né localizzati nel giudizio di legittimità gli atti richiamati. Il secondo motivo è stato respinto perché l’inammissibilità del primo si rifletteva anche su di esso e, comunque, la questione del giudicato era già stata trattata nei gradi di merito, sicché non vi era violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. Il terzo motivo è stato assorbito e, comunque, anch’esso formulato in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale è correlata alla cessazione della locazione e, secondo la ricostruzione della Corte, spetta nei rapporti tra locatore e conduttore o tra sublocatore e subconduttore, non potendo essere chiesta al soggetto che non rivesta quel ruolo nel rapporto considerato.
richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., sicché la Corte non entra nel merito della censura.
il rilievo officioso di una questione non determina nullità quando la questione risulti già trattata nei gradi di merito; nel caso concreto il giudicato esterno era stato già oggetto di esame in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per lamentare l’omesso esame dell’appello, ma la censura è stata assorbita e comunque giudicata non specifica.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l’onere di autosufficienza è soddisfatto solo se il ricorso riproduce il contenuto rilevante degli atti/documenti e ne indica specificamente la localizzazione nel fascicolo; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
la Corte richiama l’onere di deposito/localizzazione del fascicolo e degli atti su cui il ricorso si fonda; l’assenza dell’istanza e dell’indicazione del fascicolo di primo grado conferma l’inadempimento dell’onere processuale.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare rigorosamente l’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda; la mera evocazione del contenuto o il rinvio generico al giudizio di merito non bastano.
- L’eccezione o il rilievo del giudicato esterno non viola di per sé il contraddittorio se la questione è già stata affrontata nei precedenti gradi di merito.
- L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale segue la struttura soggettiva del rapporto locatizio o sublocatizio: può essere pretesa soltanto dal soggetto che sia parte del rapporto rilevante verso il proprio controparte contrattuale.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente proposta senza una precisa individuazione del fatto storico e degli atti processuali rilevanti, con puntuale localizzazione nel fascicolo.
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