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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17433/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due censure: 1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., in relazione all'art. 111, comma 7, Cost., nella parte in cui impedirebbe al difensore di impugnare per cassazione le sentenze rese in assenza dell'imputato ove non sia depositato, unitamente all'atto di impugnazione, un mandato rilasciato dopo la sentenza e l'elezione di domicilio per la notifica; 2) violazione di legge per insufficienza di prova relativa alla contestata detenzione e cessione di stupefacenti, denunciando che la condanna sarebbe fondata solo sul rinvenimento della droga nel furgone dove dormiva, senza prova della riconducibilità della sostanza alla sua persona o della sua consapevolezza, e senza riscontri oggettivi delle cessioni contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima questione, la Corte ha rilevato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. o) ha modificato la disciplina (abrogando il comma 1-ter e riformulando il 1-quater) e, comunque, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui i commi contestati non ledono i diritti di difesa e non sono costituzionalmente illegittimi. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto che il ricorrente, pur invocando una violazione di legge, in realtà abbia prospettato un vizio di motivazione (carenza o insufficienza della prova) che non è deducibile con il ricorso "per saltum" ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.; inoltre la Corte ha escluso la possibilità di convertire il ricorso in appello quando risulti che la parte ha scelto intenzionalmente un mezzo di gravame non consentito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, codice di procedura penale

    La Corte ha rilevato che la disciplina è stata modificata dalla legge 9/8/2024 n.114 (abrogazione del comma 1-ter e riformulazione del 1-quater) e, comunque, ha ribadito che le disposizioni non ledono il diritto di difesa né il diritto di impugnare, regolando solo le modalità accessorie con cui il difensore può esercitare la facoltà di impugnazione.

  • art. 111, comma 7, Costituzione

    La questione di compatibilità costituzionale è stata considerata priva di rilievo nel caso concreto e la Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui le norme processuali impugnate non violano il diritto costituzionale di difesa.

  • art. 569, comma 3, codice di procedura penale

    La Corte ha applicato questo articolo per escludere che con il ricorso "per saltum" possano essere dedotti vizi attinenti alla motivazione e alla valutazione della prova (censure rientranti negli artt. 606, comma 1, lett. d) ed e)).

  • art. 606, comma 1, lett. d) ed e), codice di procedura penale

    Tali lett. riguardano i vizî di motivazione e la valutazione della prova che non sono deducibili con il ricorso straordinario ex art. 569 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che il motivo sulla insufficienza probatoria rientri in queste ipotesi e sia dunque inammissibile.

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate per il reato contestato (detenzione e finalità di spaccio). La Corte non ha rimesso in discussione l'applicazione di tali norme al fatto, trattando invece la questione procedurale dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 81, comma secondo, codice penale

    Richiamato quale norma sul concorso di reati (il Tribunale aveva ritenuto assorbito il reato di capo 2 nel capo 1); la sentenza di legittimità conferma la formula applicata in primo grado senza discutere la qualificazione sostanziale.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    Norma intervenuta ratione temporis che ha modificato la disciplina degli articoli processuali oggetto della censura (abrogazione del comma 1-ter e nuova formulazione del 1-quater), rilevante per esaminare la questione sollevata dal ricorrente.

  • art. 533, art. 549 e art. 192, comma 2, codice di procedura penale

    Norme richiamate dal ricorrente nella censura di violazione di legge relative al giudizio e alla valutazione probatoria; la Corte ha osservato che le doglianze sono, in sostanza, questioni di motivazione rientranti nelle deduzioni escluse dal ricorso "per saltum".

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti motivi per esonerare il ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione "per saltum" (art. 569 c.p.p.) non consente di dedurre vizi attinenti alla motivazione e alla valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett. d) ed e)); tali questioni devono essere dedotte con l'appello ordinario.
  • Le questioni di legittimità costituzionale di norme processuali possono essere influenzate da successivi interventi normativi (ratione temporis); il giudice di legittimità verifica l'assetto normativa vigente prima di dichiarare rilevante la questione.
  • I requisiti formali per l'impugnazione (es. mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, dichiarazione/elezione di domicilio) regolano le modalità di esercizio della facoltà di impugnazione del difensore; la loro inosservanza può comportare l'inammissibilità dell'atto, salvo diversa disposizione normativa intervenuta.
  • Se la censura di merito si sostanzia in una critica della motivazione o della insufficienza di prove, la Corte di cassazione la dichiara inammissibile quando proposta con rimedio non idoneo; non è possibile convertire il ricorso in appello se emerge che la parte ha scelto intenzionalmente il mezzo di gravame non consentito.
  • Nel caso di rinvenimento di droga occultata su un veicolo in cui l'imputato era presente, i giudici di merito possono ritenere sussistente una forma di detenzione o disponibilità; tuttavia, la rilevanza di eventuali carenze probatorie va impugnata con i mezzi ordinari (appello) perché la cassazione non è il canale per riesaminare la valutazione concreta delle fonti di prova.

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