Sentenza del 22/09/2020 n. 19783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversie fiscali relative all'anno 2005: (a) omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per presunti rapporti commerciali con societa' del gruppo; (b) differenza fra quantita' indicate nelle bolle di trasporto e nelle fatture (prodotto da cava); (c) errato riporto nel rigo F3 del modello Unico (riqualificazione rimanenze finali); (d) indebita deduzione di costi per lavori di sbancamento; (e) deduzione di noleggio macchinari non di competenza dell'esercizio 2005; (f) spese di rappresentanza contabilizzate integralmente invece che limitate; (g) canoni di leasing in relazione a preliminare di compravendita; (h) deduzione di sopravvenienze passive non provate; (i) omessa regolarizzazione/omessi documenti per operazioni imponibili (acconti non fatturati). Le parti hanno discusso se si trattasse di operazioni commerciali imponibili o di operazioni/finanziamenti interni e se la documentazione contabile/inventariale fosse sufficiente a provare rimanenze, costi e competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Sas (---) e dai soci (cioe' non ha accolto le censure dei contribuenti), mentre ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate nei confronti della (---) s.r.l. limitatamente al capo relativo alla riqualificazione delle rimanenze finali: ha cassato la decisione impugnata su quel punto e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti con riferimento alla riqualificazione delle rimanenze (recupero a tassazione di Euro 476.772,00). In sintesi: le pronunce favorevoli ai contribuenti su vari rilievi in primo grado sono state in gran parte confermate, salvo la censura sull'omessa esposizione delle rimanenze finali per la (---) s.r.l., dove la Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali di cassazione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 15
Non esonera dalla tenuta di informazioni idonee sulle rimanenze: la semplificazione contabile non consente di fornire annotazioni meramente globali quando siano richieste analitiche distinte inventariali utili al controllo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 14
Individua scritture ausiliarie di magazzino la cui assenza puo' limitare il controllo; ma l'esonero previsto per certe semplificazioni non vale a impedire la richiesta di analiticita' delle rimanenze per le finalita' tributarie.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 39, comma 2
Consente l'accertamento induttivo in presenza di irregolarita' o di omissioni nelle scritture; applicabile se la mancata indicazione delle rimanenze incide sull'attendibilita' della dichiarazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 695/1996, articolo 1
Prevede semplificazioni nelle scritture contabili; la Corte ha chiarito che tale semplificazione non implica esonero dall'obbligo di fornire, su richiesta, elementi analitici sulle rimanenze che consentano il controllo fiscale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, articolo 62
Disciplina la valutazione delle rimanenze: la corretta indicazione e valorizzazione annuale e' necessaria anche per imprese in regime di contabilita' semplificata.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 987/1986, articolo 109 (TUIR)
Il costo e' deducibile se comprovato da idonea documentazione e se la fattura contiene gli elementi che consentono di individuare natura, quantita' e congruita' della prestazione; in mancanza, il contribuente deve integrare la prova.
Le scritture contabili fanno prova contro chi le ha formate: le annotazioni nei conti clienti costituiscono elemento probatorio grave a carico del soggetto che le ha effettuate.
Regola l'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi di gravita', precisione e concordanza; una volta forniti, il contribuente e' tenuto a fornire la prova contraria.
Disciplina il contratto di mutuo; la Corte ha tuttavia evidenziato che, pur non richiedendo forma scritta per la validita' del mutuo, la prova della natura finanziaria delle somme esige elementi documentali attendibili e non semplici allegazioni contabili.
Codice di procedura civile, articolo 112
Omessa pronuncia: la decisione deve esaminare e decidere le questioni sollevate; la Corte ha richiamato i limiti dell'insorgenza di tale vizio rispetto ai profili di motivazione.
Codice di procedura civile, articolo 115 e 116
Libero convincimento del giudice nella valutazione della prova: sindacato della Cassazione sulla valutazione di merito e' limitato ai vizi di motivazione e di incoerenza logica.
Codice di procedura civile, articolo 360
Elenca i motivi di cassazione: la Corte ha applicato i parametri di ammissibilita' e i limiti del sindacato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
Massime di principio
- Le imprese in regime di contabilita' semplificata devono comunque essere in grado di fornire, su richiesta dell'Amministrazione, distinte inventariali o informazioni analitiche sulle rimanenze: l'annotazione globale non impedisce il controllo e puo' giustificare un accertamento induttivo se manca l'analiticita'.
- Le scritture contabili e le registrazioni effettuate dall'imprenditore (es. conti clienti) costituiscono prova grave a suo carico; se l'Amministrazione presenta elementi presuntivi convincenti, il contribuente e' onerato a fornire prova contraria adeguata e documentale.
- Per giustificare la deducibilita' di costi (sbancamento, noleggi, spese di rappresentanza, sopravvenienze passive) non basta l'annotazione contabile: e' richiesta documentazione specifica che dimostri inerenza, quantita', qualita' e competenza temporale (fatture con elementi descrittivi, contratti, perizie, documenti di trasporto attendibili).
- Il principio di competenza prevale sulla data di fatturazione: i costi devono essere imputati all'esercizio in cui e' avvenuta la prestazione effettiva, indipendentemente dalla fattura, salvo prova documentale contraria.
- Le contestazioni su valutazione e sufficienza delle prove attengono al giudizio di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dei vizi di motivazione, omessa pronuncia o violazione di specifiche norme processuali; non e' possibile ottenere dalla Cassazione una rianalisi ampia delle prove.
- Le dichiarazioni che qualificano operazioni come 'finanziamenti' invece che 'commerciali' richiedono elementi probatori chiari (contratti, movimenti finanziari distinti, documentazione che giustifichi la natura del rapporto); le correzioni contabili infra esercizio non sostituiscono, di per se', tale documentazione.
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