Cassazione Civile, Ordinanza n. 20318/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dall'ente territoriale, della delibera di approvazione del bilancio 2012 della società d'ambito Joniambiente s.p.a., nella parte in cui imputava all'ente un costo di euro 882.627,00 per il servizio reso. L'ente sosteneva che, secondo lo statuto sociale e la normativa sui rifiuti, il servizio non potesse considerarsi automaticamente attivato nei suoi confronti senza una specifica comunicazione/convenzione e che, in difetto, esso avrebbe dovuto partecipare solo alle spese generali. La società resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento delle somme anche a titolo di ingiustificato arricchimento. In primo grado il Tribunale annullava la delibera e dichiarava inammissibile la riconvenzionale; in appello la società otteneva riforma della decisione, con rigetto delle domande dell'ente. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva: violazione degli artt. 200, comma 1, lett. a), e 201, comma 2, d.lgs. 152/2006, per erronea lettura del sistema di gestione integrata dei rifiuti e dell'art. 6 dello statuto; violazione dell'art. 2332 c.c., ultrapetizione, violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e vizio di motivazione, assumendo che la Corte d'appello avesse attribuito alla clausola statutaria un significato incompatibile con il testo e avesse trattato un profilo di nullità non dedotto; omesso esame e omessa pronuncia sul fatto decisivo della necessità di una convenzione per l'attivazione del servizio. La società propose ricorso incidentale, ma il relativo motivo fu dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati o inammissibili i motivi dell'ente. Ha confermato che, nel quadro normativo nazionale e regionale applicabile, la gestione integrata dei rifiuti si fonda su un sistema unitario di ambito territoriale ottimale, nel quale province e comuni partecipano obbligatoriamente e rispetto al quale l'art. 6 dello statuto di Joniambiente va letto come disposizione che regola la concreta attuazione del servizio, non come clausola che subordini il diritto della società a erogarlo a una volontà discrezionale dell'ente socio. La Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data dalla Corte d'appello e ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato specificamente i canoni ermeneutici violati. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione e quello di omessa pronuncia, spiegando che il mancato esame di argomentazioni o circostanze non coincide con omessa decisione su domande o eccezioni. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
ha introdotto il modello degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, fondato sulla gestione unitaria e sulla cooperazione tra enti locali.
art. 197 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
attribuisce alle province funzioni amministrative di programmazione e organizzazione del recupero e smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
prevede che i comuni concorrano alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito degli ATO e con le modalità stabilite dalla legge.
art. 200 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
la gestione dei rifiuti urbani è organizzata su base di ambiti territoriali ottimali secondo il criterio del superamento della frammentazione delle gestioni.
art. 201 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
l'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e cui è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
art. 160 l.r. Sicilia 1 settembre 1993, n. 25
attribuisce alle province regionali siciliane l'attività obbligatoria di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali nelle aree esterne ai perimetri dei centri abitati.
art. 6 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9
prevede la costituzione, per ogni ATO, di una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, nella quale province e comuni ricompresi nell'ambito partecipano obbligatoriamente.
art. 3 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9
conferma le competenze provinciali in materia di rifiuti per le questioni che esulano dal territorio di un singolo comune e ricadono nell'ambito provinciale.
art. 6 statuto Joniambiente s.p.a.
la comunicazione dell'ente socio sulla data di inizio del servizio è letta come adempimento organizzativo per la concreta attuazione del servizio, non come condizione costitutiva del potere della società di erogarlo; in difetto, l'ente partecipa solo alle spese generali se il servizio non sia stato effettivamente svolto nei suoi confronti.
art. 7 statuto Joniambiente s.p.a.
l'ente socio è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla partecipazione azionaria.
art. 22 l. 8 giugno 1990, n. 142
comma 3, lettere c), d) ed e)
consente ai comuni e alle province di gestire servizi pubblici anche tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità delle clausole/statuto, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione perché la questione è stata ricondotta all'interpretazione dello statuto e non a una declaratoria di nullità della clausola.
richiamato come canone ermeneutico: la Corte ribadisce che chi denuncia in cassazione un errore interpretativo deve specificare quali canoni siano stati violati e in che modo.
invocato per ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte distingue tra omessa pronuncia su domande/eccezioni e mancato esame di argomentazioni o circostanze.
richiamato per la pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte ritiene che la motivazione esista ed sia comprensibile.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, censura respinta perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e logica.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
norma processuale utilizzata per veicolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nel ragionamento difensivo sulla nullità, ma la Corte osserva che il riferimento è inconferente rispetto alla doglianza proposta.
Massime di principio
- Nel settore della gestione dei rifiuti, la disciplina degli ambiti territoriali ottimali e delle società d'ambito esprime un modello di gestione integrata e unitaria che supera la frammentazione delle competenze locali; le clausole statutarie vanno lette in coerenza con tale assetto normativo complessivo.
- Quando il giudice di merito fornisce di una clausola contrattuale o statutaria un'interpretazione plausibile e non manifestamente illogica, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura, ma deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- La previsione statutaria che richiede all'ente socio una comunicazione sulla data di avvio del servizio può valere come regola di coordinamento operativo e non come condizione costitutiva del diritto della società a erogare il servizio, se tale lettura è coerente con la normativa di settore.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non ricorre, invece, per il semplice mancato esame di argomentazioni difensive o di singoli fatti allegati dalle parti.
- L'onere di allegazione nel ricorso per cassazione impone di trascrivere e specificare il contenuto delle questioni decisive e di correlare puntualmente la dedotta violazione di legge o il vizio processuale al contenuto effettivo della sentenza impugnata.
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