Cassazione Civile, Sentenza n. 22482/2020 del 16/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n.T7503M100833/2010 (notificato 24.05.2010) relativo all'anno 2004 per omessa dichiarazione di maggiori ricavi pari a euro 11.788,00 derivanti dall'uso di fatture emesse dalla Ditta GMT 2003 ritenute per operazioni inesistenti in base alla sentenza penale di patteggiamento n.197/2008. L'Ufficio ha ricalcolato IRES, IRAP e IVA e applicato sanzioni. La società ha dedotto che le fatture erano già state valutate dalla G.d.F. nel PVC del 17.12.2007 e in un precedente avviso di accertamento 2008, che in tali atti era stata esclusa la fittizietà delle operazioni; che il patteggiamento era stato accettato per ragioni di economia processuale e non equivaleva ad un automatica ammissione di responsabilità con efficacia di giudicato; che l'avviso era privo di adeguata motivazione su tali circostanze. I giudici di merito hanno ritenuto invece che la sentenza di patteggiamento costituisse elemento probatorio rilevante e che la società non avesse fornito prova decisiva di insussistenza dei fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Massano S.r.l. confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione della CTR secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta ha valore probatorio ma non effetto di giudicato automatico; ha inoltre ritenuto inammissibili molte doglianze per vizio di motivazione alla luce della limitazione dell'art.360 co.1 n.5 c.p.c., e ha giudicato che la società non ha apportato elementi decisivi idonei a superare la valenza probatoria della sentenza penale e degli altri elementi acquisiti (tra cui il PVC). La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese processuali e al versamento del contributo unificato in misura doppia.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) può avere valenza probatoria nel giudizio tributario, ma non produce automaticamente l'effetto di giudicato; il giudice che volesse escluderne la valenza probatoria deve motivare le ragioni della esclusione.
Limita l'efficacia di giudicato delle sentenze penali di applicazione della pena su richiesta; conferma che tali sentenze non impongono automaticamente nel processo tributario la prova della responsabilità penale.
Norma sull'estensione del giudicato: la Corte ha escluso che la sentenza di patteggiamento produca automaticamente l'efficacia di giudicato esterno invocata dalla ricorrente.
Consente che emergano nuovi elementi utili per un successivo accertamento fiscale; un precedente PVC non impedisce l'emergere di nuovi elementi che giustifichino un nuovo avviso di accertamento.
L'atto pubblico (es. PVC della G.d.F.) ha efficacia probatoria privilegiata nei limiti dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; tuttavia le valutazioni interpretative e le scelte istruttorie in esso riportate non vincolano il giudice e possono essere valutate insieme ad altri elementi probatori.
Dopo la riforma, in Cassazione le censure sulla insufficiente o contraddittoria motivazione sono ammessi solo se riferiti a omesso esame di fatti controversi e decisivi; molte doglianze della ricorrente sono state ritenute inammissibili per violazione di questo limite.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia abbia assolto il proprio onere probatorio e che la ricorrente non abbia fornito prove decisive per smentire l'accertamento.
Principi sul giudicare 'juxta alligata' e sull'apprezzamento delle prove: la Corte ha richiamato che il PVC non impone automatica prevalenza probatoria e che il giudice deve valutare il documento insieme ad altri elementi; le doglianze di violazione di queste norme sono state ritenute, in larga parte, inammissibili o infondate.
art.3 Cost. e art.25 co.2 Cost.
Richiamate dalla ricorrente come parametri costituzionali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito e non a dimostrare un vulnus costituzionale adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Una sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) costituisce elemento di prova utilizzabile nel giudizio tributario, ma non produce automaticamente giudicato esterno: il giudice tributario valuta la sua rilevanza e può darvi peso probatorio, salvo adeguata e motivata contestazione da parte della contribuente.
- Il contribuente che intende disconoscere la valenza probatoria della sentenza di patteggiamento deve fornire elementi specifici e decisivi (non mere affermazioni generiche) che spieghino razionalmente perché l'imputato avrebbe accettato il patteggiamento pur essendo innocente o perché gli accertamenti penali sarebbero inattendibili.
- Il PVC della Guardia di Finanza, quale atto pubblico, ha efficacia probatoria privilegiata soltanto sui fatti attestati dal pubblico ufficiale (presenza, attività compiute, provenienza dei documenti); le valutazioni e le scelte istruttorie in esso contenute hanno valore valutabile e non vincolante e possono essere confrontate con altri elementi probatori.
- Se emergono nuovi elementi di fatto o di diritto successivamente a un primo verbale di verifica, l'Amministrazione finanziaria può emettere un nuovo avviso di accertamento anche se in precedenza era stata assunta diversa valutazione.
- In sede di Cassazione le doglianze sulla insufficiente o contraddittoria motivazione sono oggi circoscritte: bisogna dedurre l'omesso esame di fatti controversi e decisivi; non è consentito un semplice riesame critico delle valutazioni logico-probatorie operate dal giudice di merito.
- L'onere della prova resta in capo all'Amministrazione: il contribuente può superare la presunzione derivante da elementi probatori (anche penali) solo mostrando prove concrete e decisive di innocenza o inconsistenza delle contestazioni.
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