Cassazione Civile, Sentenza n. 22447/2020 del 16/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Avviso di accertamento notificato il 22/09/2008 relativo all'anno d'imposta 2002: l'Agenzia, ritenendo inattendibile la contabilità di Turinvest, ha rettificato i redditi d'impresa e recuperato a tassazione ricavi occulti (utilizzati per pagamenti a fornitori) e ha disconosciuto costi e l'IVA detratta risultanti da fatture emesse da Co.Svil, ritenute inesistenti perché la cooperativa avrebbe cessato l'attività. Turinvest ha contestato l'accertamento dimostrando che l'immobile era in locazione, che i lavori di ristrutturazione erano stati effettivamente eseguiti, e che i pagamenti erano stati effettuati in parte in contanti e in parte tramite disponibilità finanziarie dei soci (assegni tratti sui conti dei soci), nonché ha lamentato spostamento o cambiamento delle contestazioni da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio e la mancata distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (questione di incostituzionalità della proroga del termine decadenziale) ma ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo con cui si denunciava insufficiente motivazione della CTR. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia adeguatamente valutato le allegazioni e le prove contrarie offerte da Turinvest (prova della provenienza delle somme dai soci, prova dell'effettiva esecuzione dei lavori e mancata distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture di Co.Svil), e abbia posto oneri probatori incongrui rispetto alla presunzione derivante dall'inattendibilità della contabilità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della controparte. Gli ultimi tre motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 10
La norma proroga di due anni il termine decadenziale per gli accertamenti; la Corte di Cassazione ritiene la questione già risolta dalla Corte Costituzionale (sent. n.356/2008) che ne ha dichiarato la legittimità; pertanto il motivo di incostituzionalità è infondato.
Costituzione, artt. 3, 24 e 97
Richiamati dalla ricorrente per contestare la proroga del termine decadenziale: la Corte segnala che la questione è già stata esaminata e respinta dalla Corte Costituzionale (sent. n.356/2008).
DPR n. 600/1973, art. 42
Richiamato dalla ricorrente per contestare la condotta istruttoria e la congruenza delle contestazioni: la Corte rileva che il giudice di merito doveva valutare se l'Ufficio avesse mutato i fatti contestati e se tali mutamenti fossero ammissibili nel contraddittorio, e che ciò non è stato fatto compiutamente.
Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), art. 7
Richiamato in relazione al diritto del contribuente a un corretto procedimento: la Corte ritiene che la CTR non abbia adeguatamente esaminato la congruenza tra allegazioni dell'Amministrazione e fatti contestati.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
Norma procedurale richiamata in ordine ai motivi di impugnazione: la Corte censura la mancata valutazione di fatti decisivi indicati nei motivi d'appello.
DPR n. 600/1973, art. 39
Riferimento alle regole probatorie e alle presunzioni: la Corte rileva che la CTR ha applicato in modo errato la presunzione derivante dall'inattendibilità della contabilità imponendo oneri probatori incongrui al contribuente.
Codice civile, art. 2729
Richiamato nel contesto delle regole probatorie: la Corte sottolinea che il giudice non può pretendere dal contribuente prove incompatibili con la natura della presunzione opposta dall'Amministrazione.
D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 1 e 3
Norme che distinguono le conseguenze tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti: la Corte osserva che la CTR avrebbe dovuto verificare quale tipo di inesistenza fosse in contestazione perché le conseguenze fiscali (deducibilità dei costi, detraibilità IVA, onere della prova sulla conoscenza dell'acquirente) sono diverse.
Sentenza Corte Costituzionale n. 356/2008
Precedente costituzionale che ha ritenuto legittima la proroga dei termini decadenziali prevista dalla L. n. 289/2002; la Corte di Cassazione lo cita per respingere il motivo di incostituzionalità sollevato da Turinvest.
Massime di principio
- La presunzione derivante dall'inattendibilità della contabilità è efficace ma è comunque una presunzione semplice: il contribuente può vincerla con prove concrete (estratti conto bancari, documentazione dei finanziamenti soci, ricevute, dichiarazioni dei fornitori, contratti, CTU).
- Occorre distinguere tra "inesistenza oggettiva" (nessuna prestazione/merce fornita) e "inesistenza soggettiva" (fenomeni fraudolenti tra emittente e terzi): le conseguenze fiscali e l'onere della prova sono diversi e il giudice deve accertare quale ipotesi si pone.
- L'Amministrazione finanziaria non può, senza adeguata base, modificare sostanzialmente le contestazioni portate nell'atto formale (e nel PVC) in corso di giudizio; il giudice deve verificare la congruenza tra atto impositivo e difese svolte in giudizio.
- Il giudice del merito è tenuto a valutare compiutamente le allegazioni difensive decisive: l'omessa considerazione di elementi idonei a confutare le presunzioni può determinare cassazione e rinvio.
- Non è corretto imporre al contribuente di fornire una prova che sia logicamente incompatibile con la presunzione opposta: il corretto esame richiede valutazione comparata delle prove e circa l'attendibilità delle spiegazioni offerte.
- In pratica, per contrastare accertamenti fondati su contabilità ritenuta inattendibile è consigliabile documentare tempestivamente l'effettiva provenienza delle somme (movimenti bancari, finanziamenti soci, quietanze), la esecuzione delle prestazioni (contratti, perizie, testimoni) e richiedere, se necessario, consulenza tecnica d'ufficio.
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