Cassazione Civile, Sentenza n. 22446/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2005 con rettifiche operate dall'Agenzia per l'inattendibilità delle scritture contabili: ripresa a tassazione di presunti ricavi occulti e disconoscimento di costi fatturati da Co.Svil coop. a r.l. e da Edil Marra (per presunte operazioni inesistenti). In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo le scritture inattendibili; la CTR ha confermato il rigetto. In cassazione Turinvest ha dedotto, tra gli altri, vizio di motivazione della sentenza d'appello, lamentando che la CTR ha motivato per relationem senza riesaminare gli elementi probatori posti a confutazione dall'odierna ricorrente e senza valutare se le operazioni fatturate fossero effettivamente inesistenti o semplicemente non registrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (vizio di motivazione), ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione insufficiente e per essersi limitata a richiamare la motivazione del primo giudice senza svolgere il riesame dovuto degli elementi di prova. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per un nuovo esame, assegnando alla CTR del rinvio anche la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 161 c.p.c.
La nullità della sentenza che non comporta rimessione al primo giudice si converte in motivo di impugnazione; utilizzata per spiegare che la CTR, investita del vizio di motivazione, era tenuta al riesame del merito e non a motivare per relationem
art. 132 c.p.c., 2° comma, n. 4
Richiamato nel contesto dell'art. 161 c.p.c. come esempio di nullità di sentenza che non impone la rimessione al primo giudice
Massime di principio
- Il giudice d'appello, quando è investito del vizio di motivazione della decisione di primo grado, è tenuto a eseguire un completo riesame del merito e degli elementi di prova e non può decidere motivando per relationem richiamando semplicemente la motivazione del primo giudice
- L'inattendibilità della contabilità può fondare una presunzione di ricavi occultI, ma tale presunzione è semplice e può essere superata da elementi di prova contrari; pertanto l'Amministrazione finanziaria deve comunque valutare e provare l'inesistenza materiale delle operazioni quando ne contesta l'effettiva esecuzione
- La carenza o l'illogicità della motivazione della sentenza d'appello può determinare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame, con possibile rinnovazione dell'istruttoria su punti decisivi come l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate e la deducibilità dei costi
- Nei giudizi tributari è essenziale che il percorso logico-giuridico sia compiutamente esposto: il giudice deve indicare le ragioni per cui ritiene provata o non provata una circostanza fattuale e come valuta la prova contraria offerta dal contribuente
- Se il tema centrale riguarda la sussistenza o meno di operazioni fatturate, le conseguenze fiscali (deducibilità dei costi, detraibilità dell'IVA, imposizione di ricavi occulti e applicazione di sanzioni) dipendono dalla verifica concreta dell'esistenza degli acquisti/lavori e dei relativi pagamenti
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