Cassazione Civile, Sentenza n. 22445/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per vizio di motivazione dell'appello, ha cassato la sentenza impugnata nella parte interessata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per un nuovo esame del merito. Gli altri sei motivi sono stati assorbiti. La Corte ha disposto che la nuova commissione si occupi anche delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a Turinvest un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 ritenendo le scritture contabili inattendibili e riprendendo a tassazione presunti ricavi occulti utilizzati per pagamenti a fornitori. Turinvest contestò l'accertamento sostenendo, tra l'altro, di aver concesso in locazione l'immobile dal 2002 (perciò non avendo altri ricavi oltre ai canoni) e di aver avviato lavori di ristrutturazione; dedusse inoltre la non condivisibilità di parte delle rettifiche già oggetto di avvisi per gli anni 2002 e 2003. In primo grado la CTP respinse il ricorso ritenendo le scritture inattendibili; la CTR rigettò l'appello limitandosi a richiamare la motivazione di primo grado senza riesaminare compiutamente gli elementi probatori offerti da Turinvest. In cassazione Turinvest denunciò, con il primo motivo, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione dell'appello (motivazione per relationem e inerzia nel riesame degli elementi probatori), motivo ritenuto fondato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 161 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui le nullità della sentenza che non comportano rimessione al primo giudice si convertono in motivi di impugnazione; in sostanza la CTR era stata investita dell'intero riesame del merito in relazione alla censura di motivazione
art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.
Richiamata quale ipotesi di nullità della sentenza riferita dal ricorrente; il riferimento serve a spiegare il regime di conversione della nullità in motivo di impugnazione ex art.161 c.p.c.
Massime di principio
- La Corte d'appello (o la CTR in funzione di appello) ha l'obbligo di riesaminare compiutamente il merito quando la questione di motivazione della sentenza di primo grado viene dedotta in appello; non può limitarsi a richiamare 'per relationem' la motivazione del primo giudice
- La mancata esposizione di un proprio percorso logico-giuridico da parte del giudice d'appello determina vizio di motivazione che può portare alla cassazione con rinvio per nuovo esame
- L'inattendibilità delle scritture contabili può fondare una presunzione semplice di ricavi occulti, ma tale presunzione è superabile mediante elementi di prova contraria posti dal contribuente; il giudice deve valutare esplicitamente tali elementi
- In contenziosi tributari, se l'appellante contesta la regolarità delle registrazioni e produce elementi a confutazione delle contestazioni dell'Amministrazione, il giudice d'appello deve valutare e motivare in ordine a tali elementi; altrimenti la decisione è viziata
- Quando la Cassazione accoglie un motivo formale di nullità della motivazione assorbendo i motivi di merito, la controversia viene rinviata e gli aspetti sostanziali andranno riesaminati dal giudice di rinvio, potendo la decisione mutare in base al nuovo esame probatorio
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